Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29707 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24801/09) proposto da:

M.R.F., rappresentato e difeso, in virtù di

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti TORCHIA Antonio

e Saverio Menniti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo, in Roma, Viale Parioli, n. 74/C/4;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO (P.I. (OMISSIS)), in

persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

LIJOI Andrea, in virtù di procura speciale a margine del

controricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in

Roma, V. Britannia, n. 54, sc. D, int. 5;

– controricorrente –

e

MINISTERO dell’Economia e delle Finanze – AGENZIA DEL DEMANIO, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata “ex lege” presso i

suoi uffici, in Roma, V. dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in

composizione collegiale, emessa in sede di reclamo nel proc. iscritto

al N.R.G.R. 36/2009 il 18 giugno 2009 e depositata il 20 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditigli Avv.ti Antonio Torchia, per il ricorrente, e Andrea Lijoi

per il controricorrente Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto del 28 marzo 2009 il sig. M.R.F. proponeva reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 16 marzo 2009 con la quale era stato dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso ex art. 700 c.p.c., con il quale lo stesso M.R. aveva chiesto l’annullamento, la disapplicazione e la dichiarazione di illegittimità dell’ingiunzione di sgombero n. 4/2005 e della successiva ordinanza di esecuzione n. 6311/2008, entrambe emesse dal Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, sull’assunto del predetto ricorrente secondo cui i fondi interessati dagli impugnati provvedimenti amministrativi erano di sua proprietà e non avevano natura demaniale.

Nella costituzione di entrambe le parti reclamate, il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, con ordinanza del 18 giugno 2009, depositata il 29 giugno successivo, previa affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinano, dichiarava, tuttavia, l’incompetenza funzionale dello stesso Tribunale adito in sede di reclamo, essendo competente la Corte di appello di Catanzaro, disponendo la compensazione integrale tra le parti delle spese del procedimento.

Avverso la citata ordinanza adottata in sede di reclamo ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 9 novembre 2009 e depositato il 24 novembre successivo) il M.R.F., basato su un unico motivo, in ordine al quale si sono costituiti in questa fase, con controricorso, entrambe le intimate Amministrazioni.

Il collegio ha disposto la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con l’unico motivo formulato il ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ponendo riferimento nel suo svolgimento all’art. 669 quater c.p.c. e chiedendo a questa Corte, alla conclusione dello stesso, a titolo di quesito di diritto, di chiarire se “per due giudizi differenti perpetitum, causa petendi e parti – come nel caso di specie – sia applicabile o meno l’art. 669 quater c.p.c., e se, di conseguenza, una statuizione che ne preveda l’applicazione costituisca o meno violazione o falsa applicazione di norme di diritto”.

Rileva il collegio che sussistono, nella fattispecie, le condizioni per pervenire alla declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso straordinario per cassazione.

Si deve, infatti, osservare, in via assolutamente pregiudiziale, che il formulato ricorso investe un’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in composizione collegiale adottata ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., avverso un provvedimento del giudice monocratico dello stesso Tribunale emesso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., in relazione ad un ricorso cautelare relativo alla richiesta di illegittimità di un’ordinanza di sgombero e del correlato provvedimento amministrativo di esecuzione adottati nei confronti del ricorrente.

Orbene, secondo la giurisprudenza (anche recente) di questa Corte (v.

Cass., sez. 6^, n. 17211 del 2010 e, già precedentemente, tra le tante, Cass. n. 1245 del 2004; Cass. n. 2058 del 2004 e Cass. n. 8446 del 2006). Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è inammissibile avverso l’ordinanza con cui il tribunale, a norma dell’art. 669 terdecies c.p.c., abbia provveduto sul reclamo proposto contro un provvedimento attinente ad un ricorso in materia cautelare o possessoria, atteso che il provvedimento suddetto incide su situazioni di rilevanza meramente processuale e non ha carattere decisorio nè definitivo. In altri termini, deve qualificarsi inammissibile (cfr., in senso generale, anche Cass. n. 10069 del 2010) il ricorso per cassazione proposto in virtù dell’art. 111 Cost., avverso il provvedimento del giudice competente a decidere, in sede di reclamo, sull’ordinanza cautelare o possessoria emessa dal giudice monocratico, avendo la decisione in esso contenuta i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà dell’ordinanza reclamata ed avendo il reclamo “de quo” natura di rimedio teso alla sostituzione del provvedimento di prima istanza con altro che, del primo, conserva gli stessi caratteri di provvisorietà e non definitività.

Per tale assorbente ragione, il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile (senza, oltretutto, trascurare che lo stesso è sprovvisto anche di idoneo quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., “ratione temporis” applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso provvedimento ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicato il 20 giugno 2009, non potendo esso consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione generica del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, senza correlarlo specificamente ad essa e senza chiarire, con modalità autonome e sufficienti, l’errore di diritto imputato all’ordinanza impugnata in relazione alla concreta controversia; cfr.

Cass., S.U., n. 36 del 2007 e Cass., S.U., n. 6420 del 2008).

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore del Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge e, in favore dell’Agenzia del Demanio, in Euro 1.000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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