Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29707 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 29707 Anno 2017
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 25359-2013 proposto da:
PRETOLANI BRUNA DELIA PRTBND37E54C771I, PRETOLANI MARIA
ANGELA PRTMNG41D69C777D, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio
dell’avvocato MARIA GABRIELLA DI PENTIMA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALESSANDRA FONTANA ELLIOTT;
– ricorrenti –

2017

contro

1410

TRE B IMMOBILIARE SRL, GIUNCHEDA ANTONIETTA, LAGHI

P 4k

PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.P.DA
PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
PAGLIARI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRANCESCO ROLI;

4

Data pubblicazione: 12/12/2017

- controricorrenti

avverso la sentenza n. 1304/2012 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 26/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
,

ORICCHIO.

//

Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 1304/2012 della Corte di
Appello di Bologna con ricorso fondato su tre ordini di motivi
e resistito con controricorso delle parti intimate;
giova, anche al fine di una migliore comprensione della

del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
le parti odierne ricorrenti ed originariamente attrici
chiedevano al Tribunale di Rimini accertarsi che una corte
pertinenziale adiacente il loro fabbricato, sito nell’ambito di
un complesso immobiliare, era di loro esclusiva proprietà
con inesistenza di ogni altrui diritto, anche parziale.
La gravata decisione della Corte distrettuale rigettava
l’appello proposto avversi la sentenza di primo grado che
aveva già rigettato la domanda attorea.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi
dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione degli artt. 113,
115, 116 . e 2697 c.c., in particol’are per la ritenuta non

applicabilità del principio dell’attenuazione del regime
probatorio in tema di azione di rivendicazione come

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto

nell’ipotesi di causa in cui “il convenuto non contesta
l’originaria appartenenza del bene conteso ad un comune
dante causa dell’attore”.
Senonchè la decisione della Corte di appello impugnata
innanzi a questa Corte rileva (testualmente a p. 17 ss. Della

pertinente al caso concreto” con conseguente esclusione
dell’attenuazione dell’onere della prova.
E non appare , in tal punto, fondatamente censurabile la
decisione della Corte territoriale.
Infatti la ratio della decisione medesima si fonda sul fatto
che era controverso il bene “già venduto”, poiché , nel caso
concreto, veniva contestato l’acquisto dal comune dante
causa delle attrici Pretolani Achille.
In particolare (e come meglio si evidenzierà in seguito sub
3) il Giudice del merito ha ritenuto non significativo il
riferimento di cui all’atto di acquisto dei detto dante causa,
specie con riferimento alle affermazioni (anche delle stesse
appellanti-odierne ricorrenti), secondo cui fu invero e ben
prima Pretolani Luigi ad acquistare, nel 1904, il “piccolo
resede tergale” identificato con la corte per cui si
controverte.
Il motivo è quindi, infondato.

gravata sentenza) che ” il principio attenuazione non

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione dell’art. 61 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3
c.p.c., per non avere la Corte dio Appello disposto la CTU.
Il motivo è del tutto inammissibile in quanto carente sotto il
proflo dell’autosufficienza, mancando dei tutto ogni puir

già richiesta ( ed, in effetti, non ammessa nel corso del
giudizio di . primo grado).
In particolare è del tutto assente ogni allegazione in
relazione al gravarne , da svolgersi innanzi alla Giudice dì
appello, quanto al detto rigetto della richiesta di ammissione
di CTU.
Quest’ultimo mezzo istruttorio rientrava, comunque,
nell’ambito dei poteri del Giudice di del merito di valutazione
della necessità o meno dello stesso e la Corte ha esercitato
il potere discrezionale in tema di ammissione di CTU.
3.- Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di un
fatto decisivo ( mancata menzione della corte pertinenziale
in atto notaio Zambelli del 1926 )
Il motivo è infondato.
La decisione gravata ( adottata sulla base di un ineccepibile
esame della documentazione) ha correttamente dato conto
della non decisività di quanto risultante dall’invocato atto
per notaio Zambelli del 1926.

dovuto riferimento alla questione della CTU asseritamente

Infatti

già nel 1904 (rogito Nanni)

“gli allora venditori

cedettero a Pretolani Luigi, unitamente al un fabbricato
oggetto della compravendita, la proprietà di un “piccolo
resedio tergale annesso”, facilmente riconducibile a parte
della corte di cui si controverte, talchè le appellanti (odierne

proprietarie del bene medesimo in quanto già trasferito a
Pretolani Luigi prima dell’acquisto del loro remoto dante
causa”.
4.- Il ricorso non può, quindi, essere accolto e va rigettato.
5.-

Le spese seguono la soccombenza e si determina così

come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del
D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso

e condanna le ricorrenti, in solido, al

pagamento in favore delle parti contro ricorrenti delle spese
del giudizio, determinate in C 5.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed
accessori come per legge.

ricorrenti) non avrebbero comunque potuto divenire

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
17 maggio 2017.

Il Presidente

.

11 fu
DottAsig

•,

.N

stesso art. 13.

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