Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29706 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28197/2019 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in Bologna, via Goito n.

11, presso lo studio dell’avv.to FABIOLA DE RONZO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

03/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna V.R. proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva rigettato la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento penale.

La Corte d’Appello con decreto del 3/07/2019, per quel che ancora rileva, confermava il decreto opposto, ritenendo infondata l’opposizione.

In particolare, la Corte d’Appello rilevava l’infondatezza della richiesta dei ricorrenti di calcolare la fase delle indagini preliminari autonomamente e con una durata massima di 6 o 18 mesi come previsto dal codice di procedura penale. La Corte d’Appello, richiamato la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, evidenziava che non vi era alcuna distinzione tra processo civile e processo penale e non era previsto alcun termine per le indagini preliminari. Dunque, il termine di durata ragionevole doveva ritenersi solo quello di tre anni del processo di primo grado, superato il quale si presumeva irragionevole la durata.

La Corte d’Appello riteneva infondato anche il secondo motivo relativo alla quantificazione dell’indennizzo in Euro 500 per anno di ritardo, ritenendola congrua in relazione all’unico atto di indagine costituito dalla perquisizione personale e locale del 4 giugno 2012.

Infine, quanto alle spese del giudizio liquidate in Euro 250 oltre accessori, riteneva correttamente applicate le tariffe forensi, trattandosi di un procedimento assimilabile al procedimento per ingiunzione.

3. V.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione alla valutazione di durata ragionevole del processo penale, con particolare riguardo alla fase delle indagini preliminari.

A parere del ricorrente la Corte d’Appello di Bologna avrebbe errato per non aver interpretato la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, in senso costituzionalmente orientato, anche tenuto conto del fatto che si tratta di una legge di recepimento di obblighi internazionali.

La suddetta norma peraltro è stata oggetto di due pronunce della corte costituzionale che porterebbero alla soluzione secondo la quale nella valutazione della durata ragionevole del processo, con riferimento al giudizio penale, si deve tener conto della fase delle indagini preliminari, partendo dal momento in cui l’indagato abbia avuto concreta notizia della pendenza del procedimento nei suoi confronti e valutando come imputabile all’autorità giudiziaria il tempo eccedente la durata massima prevista.

1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.

La Corte d’Appello ha negato l’indennizzo con una motivazione che non tiene conto della evoluzione giurisprudenziale sulla ragionevole durata del processo in relazione alla fase delle indagini preliminari.

La Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis (c.d. legge Pinto), “nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anzichè quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico” (Corte Cost. sentenza n. 184 del 2015).

Del resto, già prima dell’introduzione dell’art. 2, comma 2-bis, citato, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto rilevante ai fini dell’equa riparazione il tempo successivo al momento in cui l’indagato abbia avuto concreta notizia del procedimento penale. Questa Corte, infatti, in numerose occasioni, ha affermato che: “In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, nella valutazione della durata del processo penale si deve tener conto della fase delle indagini preliminari dal momento in cui l’indagato abbia avuto concreta notizia della pendenza del procedimento nei suoi confronti”, identificandosi quale termine finale, quello in cui la sentenza penale diviene definitiva, perchè non più soggetta a impugnazione, o il procedimento si concluda con l’archiviazione senza esercizio dell’azione penale (ex plurimis Sez. 6-2, Sent. n. 14385 del 2015, Sez. U. n. 19977 del 2014).

In tal caso, si deve ritenere come imputabile all’organizzazione giudiziaria il tempo eccedente la durata massima delle indagini preliminari prevista per ciascun reato dalla legge (cfr., per un’ipotesi di valutazione come ragionevole della durata delle indagini preliminari in sei mesi, in sede di decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., Sez. 1, Sentenza n. 19870 del 20/09/2010).

Nella specie il ricorrente ha avuto conoscenza del procedimento nei suoi confronti con la perquisizione personale e locale in data 4 giugno 2012, momento dal quale deve calcolarsi la durata ragionevole.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2011, art. 2 bis, in relazione ai parametri valutati per la quantificazione della misura annua dell’indennizzo.

La censura attiene alla quantificazione della misura dell’indennizzo in Euro 500 per anno a fronte di una vicenda processuale che aveva creato un rilevante patema d’animo al ricorrente sottoposto a perquisizione pur essendo incensurato e padre di famiglia e sottoposto all’indagine per oltre sei anni fino alla richiesta di archiviazione.

2.1 Il secondo motivo è infondato.

In tema di equa riparazione, della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis (anche nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, derivante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati dell’art. 2 bis citato, comma 2, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Sez. 6-2, Ord. n. 3157 del 2019).

La Corte d’Appello ha ritenuto congruo il moltiplicatore annuo di Euro 500 ricompreso tra il minimo ed il massimo del criterio predeterminato dal legislatore e il ricorrente censura tale decisione sotto il profilo del vizio di violazione di legge e, comunque, non offre alcun elemento che non sia stato già valutato dalla Corte d’Appello nel giudizio di merito.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c., nonchè della L. n. 247 del 2012 e del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018.

La censura attiene alla liquidazione delle spese processuali in quanto il giudizio di equa riparazione non può essere assimilato al procedimento monitorio ma rientra tra i procedimenti contenziosi secondo il valore della causa.

3.1 Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, dovendo la Corte d’Appello, in sede di rinvio procedere ad una nuova liquidazione delle spese.

4. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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