Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29706 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10696/’10) proposto da:

P.A., + ALTRI OMESSI

tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avv. Quaglietta Dino ed elettivamente

domiciliati presso il suo studio, in Roma, alla v. Trionfale, n. 160;

– ricorrenti –

contro

D.A.M. e R.A., rappresentati e difesi, in

virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti

Padroni Mauro e Carbone Gaetano ed elettivamente domiciliati presso

lo studio del secondo, in Roma, alla v. Francesco Morosini, n. 12;

– controricorrenti –

M.G.; + ALTRI OMESSI

; Condominio di

(OMISSIS); F.S.; + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.

882 del 2009, depositata il 25 febbraio 2009 (e non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carraio;

uditi gli Avv.ti Quaglietta Dino, per i ricorrenti, e Abenavoli

Ivana, per delega, nell’interesse dei controricorrenti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atti di citazione notificati tra il dicembre 1989 e il gennaio 1990, il sig. F.M. ed altri 34 condomini dell’edificio sito in (OMISSIS), convenivano, dinanzi al Tribunale di Roma, il sig. R.A. e la sig.ra D.A. M., unitamente ad altri 16 condomini, per sentir accogliere:

– la domanda di essi attori relativa alla rivendicazione della proprietà comune del suolo sul quale insisteva l’edificio condominiale; – la domanda di riduzione in pristino dei locali cantinati assunti come arbitrariamente alterati; – sentir accertare quali danni erano eventualmente derivati dagli sterri arbitrariamente effettuati, individuandone gli eventuali responsabili: – sentir condannare chiunque avesse abusivamente ampliato la proprietà individuale a danno del suolo condominiale al risarcimento dei danni derivati al predetto Condominio in misura corrispondente all’utilità tratta nel frattempo sia con il godimento delle maggiori superfici utilizzate, sia per minore quota di spese condominiali corrisposta con rivalutazione monetaria ed interessi di mora; – in linea subordinata ed eventuale, sentir condannare i responsabili degli ampliamenti al piano cantinato a corrispondere al condominio il valore locativo delle porzioni immobiliari ampliate nonchè le quote condominiali maturate e maturande in base alle nuove tabelle millesimali, con rivalutazione ed interessi di mora; -sentir condannare i responsabili degli ampliamenti abusivi, dai quali poteva derivare l’imposizione della revisione del regolamento di condominio e delle relative spese condominiali, alle spese conseguenti.

Nella costituzione di parte dei convenuti (10 su 18) e con l’intervento adesivo alla domanda degli attori formulato dal Condominio di v. (OMISSIS), in seguito all’esperimento della fase istruttoria, la Sezione stralcio del Tribunale adito, in persona del designato G.O.A., con sentenza n. 7080 del 2002, parzialmente decidendo sulla proposta domanda, così provvedeva: – respingeva la domanda attrice di risarcimento danni per lesioni provocate da variazioni ed opere di scavo effettuate nel primo livello sottostante al piano strada; – rigettava le domande riconvenzionali avanzate da R.A. e M.G.; – ordinava la restituzione al Condominio del vano sottoscala occupato dalla sig.ra D.A. M.; – accertava l’avvenuto ampliamento, da parte del R., dello scantinato sottostante al locale di sua proprietà al piano terra; – accertava la proprietà condominiale dello scantinato sottostante al negozio di alimentari ubicato ai civici (OMISSIS), nonchè degli scantinati sottostanti ai locali piano terra di cui ai civici (OMISSIS); – confermava le proprietà individuali degli altri scantinati sottostanti ai rispettivi locali piano terra nel Condominio di v. (OMISSIS) e delle altre unità immobiliari nello stesso Condominio; – dichiarava interamente compensate tre le parti le spese di lite relative alla parte del giudizio definita con la sentenza parziale; – disponeva con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla redazione, attraverso apposita c.t.u., delle planimetrie delle singole unità immobiliari e delle nuove tabelle millesimali.

Interposto appello da parte di D.A.M. e R. A., nella resistenza di vari appellati (tra i quali M. G. e P.R., i quali formulavano anche appello incidentale), la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 882 del 2009 (depositata il 25 febbraio 2009), accoglieva il gravame proposto dalla D.A. e, per l’effetto, rigettava la domanda formulata nei suoi confronti in primo grado; dichiarava l’inconferenza della statuizione del giudice di prime cure nei riguardi del R.;

dichiarava l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto da M.G. e P.R.; regolava le complessive spese processuali.

Con ricorso (notificato il 12 aprile 2010 e depositato il 30 aprile successivo) P.A., G.G., R.A., R. R., M.G., P.E., P.G., C.D., C.A., C.A., P.G., C.O., B.F., G.L. e D.C.A. hanno impugnato per cassazione la suddetta sentenza della Corte di appello di Roma (non notificata), formulando un unico complesso motivo, avverso il quale si sono costituiti con controricorso in questa sede i soli intimati D. A.M. e R.A.. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con l’unico motivo proposto i ricorrenti hanno dedotto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 chiedendo che questa Corte volesse dichiarare che: il vano sottoscala della palazzina “A” facente parte del Condominio di (OMISSIS) era di proprietà condominiale come originariamente indicato negli atti di compravendita sin dal 15 marzo 1946, nè la signora D.A.M. lo aveva acquistato dal Condominio di v. (OMISSIS), come conseguenza di acquisto effettuato dalla sua dante causa B.M., come risultante dai documenti nn. 7 e 17 agli atti del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Roma R.G. n. 71061/89 da cui risultava, tra l’altro, che detto vano sottoscala era estraneo al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma tra le parti Condominio (OMISSIS), da una parte, e B.M., dall’altra, conclusosi con la sentenza n. 4672/79, passata in giudicato.

Ritiene il collegio che sussistono, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento al motivo proposto, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 25 febbraio 2009: cfr.

Cass. n. 26364/2009 e Cass. n. 6212/2010).

Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che i ricorrenti si siano attenuti alla rigorosa/previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè, con riferimento al supposto vizio di motivazione, dopo la diffusa esposizione della doglianza, non si evince alcuna appropriata sintesi dello stesso vizio prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria, così come difetta la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici (v. Cass. n. 16002/2007; Cass., S.U., n. 20603/2007 e Cass. n. 8897/2008), per le quali la supposta deficienza motivazionale si sarebbe dovuta ritenere inidonea a supportare la decisione. Infatti, non si può, in proposito, certamente qualificare congruo allo scopo il riferimento alla circostanza, prima dello sviluppo delle argomentazioni critiche, che il travisamento del fatto storico era relativo al fatto che la Corte territoriale aveva ricompreso il vano sottoscala tra i locali scantinati invasi dalla signora B.M., dante causa della signora D.A. M., risolvendosi tale affermazione in una mera asserzione tautologica della sussistenza del vizio denunciato. Oltretutto, la censura, così complessivamente svolta, si risolve (come emblematicamente desumibile dalla riportata richiesta correlata alla rubrica dei motivo proposto), in sostanza, in una sollecitazione del riesame delle risultanze di merito della causa in ordine alla rappresentata circostanza, che è inammissibile nella presente sede di legittimità e che, in ogni caso, risulta adeguatamente motivata nella sentenza impugnata.

In definitiva, per le esposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese de presente giudizio in favore dei costituiti controricorrenti, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dei costituiti controricorrenti, in via fra loro solidale, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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