Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29705 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14920/2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in Boscotrecase (NA)

via Carlo Alberto n. 91, presso lo studio dell’avv.to FRANCESCO

LAURETTA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il

26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva rigettato la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento penale durato complessivamente nove anni.

La Corte d’Appello con decreto del 26/10/2018, confermava il decreto opposto, ritenendo infondata l’opposizione perchè il ricorrente era rimasto contumace nel corso del giudizio di primo grado e non aveva offerto elementi per superare la presunzione di mancanza di interesse. I restanti gradi del procedimento penale non avevano avuto di per sè durata irragionevole.

Infine, osservava la Corte d’Appello che il ricorrente non aveva neanche presentato istanza di accelerazione nei 30 giorni successivi al superamento dei termini di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, sicchè ai sensi della medesima L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, “Non è riconosciuto alcun indennizzo quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione”.

3. S.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. c).

Secondo il ricorrente la norma citata è limitata alla contumacia nel processo civile, mentre nel processo penale non dovrebbe trovare applicazione.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 1 ter, comma 2.

La censura attiene al secondo punto della motivazione di rigetto riguardante l’istanza dell’accelerazione del processo.

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

La nozione di contumacia, rilevante ai fini dell’operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, non si applica ai fini del calcolo della durata del processo penale fissata dall’art. 2, comma 2-bis, della stessa Legge, posto che la limitazione del riferimento alla sola contumacia civile contenuto nella suddetta norma trova conforto, oltre che nella terminologia impiegata dal legislatore (“contumacia della parte”), nella diversità della natura e della disciplina della contumacia nel processo civile e in quello penale (Sez. 2, Sent. n. 27920 del 2019).

Inoltre della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), di cui la Corte d’Appello ha fatto applicazione è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 169 del 2019. In Particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto che “In tema di “equa riparazione”, la mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo presupposto può eventualmente assumere rilievo, come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente, ai fini della determinazione del “quantum” dell’indennizzo di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda, senza con ciò venire in contrasto con l’esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo. Ne consegue che va dichiarata l’illegittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e)”.

3. La Corte accoglie i due motivi di ricorso cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

 

 

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