Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29705 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al NRG. 9629/’10) proposto da:

Avv. B.F. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. Barilà Mario e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

C.C. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli

Avv.ti Dapor Mario e Benito Piero Pananti ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Celimontana,

n. 18;

– controricorrente –

e

L.F. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia n.

690 del 2009, depositata il 21 aprile 2009 (e non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 7 marzo 2005 C.C. impugnava, dinanzi alla Corte di appello di Venezia, il lodo arbitrale depositato il 28 ottobre 2004 in conseguenza della previsione di apposita clausola compromissoria in un contratto preliminare intervenuto tra lo stesso C. e L.F.. Con sentenza n. 690 del 2009 (depositata il 21 aprile 2009), l’adita Corte veneta dichiarava l’inammissibilità della proposta impugnazione e condannava il C. alla rifusione delle spese processuali in favore del L., patrocinato dall’avv. F. B..

Avverso la citata sentenza della Corte territoriale (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 3 aprile 2010 e depositato il 16 aprile successivo) l’avv. B.F., basato su un unico motivo, in ordine al quale si è costituito in questa fase, con controricorso, il solo intimato C.C..

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con l’unico motivo proposto il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 112 e 93 c.p.c., per l’omessa attribuzione delle spese ed onorari direttamente in suo favore malgrado egli ne avesse fatto richiesta in virtù del dichiarato anticipo.

Rileva il collegio, in via assolutamente pregiudiziale, che il ricorso deve essere ritenuto inammissibile in virtù del recente arresto intervenuto, sulla questione dedotta, con la sentenza delle Sezioni unite n. 16037 del 2010. Con tale pronuncia è stato, infatti, statuito che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. In particolare si è affermato che la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Alla stregua del richiamato principio non può, perciò, rimanendo assorbita ogni altra questione, che dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della controversia e alla portata dell’evidenziato sopravvenuto intervento delle Sezioni unite di questa Corte sul regime di impugnabilità dell’omessa pronuncia relativa alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, per dichiarare interamente compensate, tra le parti costituite, le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consigli della il Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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