Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29704 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al NRG. 7586/’10) proposto da:

MONTAGGI S.R.L. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Barbuto Giuseppe ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Serenella Greco,

in Roma, alla v. Dei Gracchi, n. 209;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE GAIA S.A.S. di GALLI A. e C. (P.I.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Paolo Paglia in virtù di procura speciale in calce al

controricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Antonietta Tarantino, in Roma, via Barracco, n. 5;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Parma n. 163 del

2009, depositata il 2 febbraio 2009 (e non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Alberto Buzzi, per delega, nell’interesse della

ricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona de Sostituto Procuratore

Generale dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di appello ritualmente notificato, la Montaggi s.r.l.

conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma la società Immobiliare Gaia s.a.s. di Galli A.e C, chiedendo la riforma della sentenza n. 3000 del 2006 del Giudice di pace della stessa città con la quale, in accoglimento della domanda dell’Immobiliare Gaia, essa appellante era stata condannata al pagamento dell’importo di Euro 1.642,48, di cui alla fattura n. (OMISSIS) relativa al costo della recinzione posizionata a confine tra i lotti di proprietà delle parti in causa. Nella costituzione dell’appellata, il Tribunale adito, con sentenza n. 163 del 2009 (depositata il 2 febbraio 2009), respingeva il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

Avverso la citata sentenza di secondo grado (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 15 marzo 2010 e depositato il 31 marzo successivo) la Montaggi s.r.l., articolato in due motivi, in ordine al quale si è costituita in questa fase, con controricorso, l’intimata Immobiliare Gaia s.r.l..

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 p. 2) del piano particolareggiato di iniziativa Pubblica Farnese del Comune di Fontevivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, che avrebbe dovuto trovare concreta applicazione nella fattispecie, anzichè basare la decisione sul parere di un consulente di parte.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato l’insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per violazione dell’art. 2697 c.c., avuto riguardo alle circostanze decisive dell’accertata necessità di costruire un muretto per la recinzione dedotta in controversia e alla valutazione del parere tecnico del geom. Carboni. Ritiene il collegio che sussistono, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento ad entrambi i motivi proposti, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato d. Igs., siccome pubblicata il 2 febbraio 2009: cfr.

Cass. n. 26364/2009 e Cass. n. 6212/2010). Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, numeri 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione.

Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria -ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che la ricorrente si sia attenuta alla previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riferimento al primo motivo, riferito alla riportata violazione di legge, non risulta inserita alcuna indicazione, in modo appropriato ed autonomo, di un quesito di diritto riferibile alla supposta violazione della richiamata disposizione (art. 7 p. 2) del Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica Farnese del Comune di Fontevivo), la cui formulazione – tale da contenere un riferimento riassuntivo relativo all’oggetto della doglianza – avrebbe dovuto assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v., tra le tante, Cass. n. 7197/2009;

– in ordine al secondo motivo, correlato al richiamato vizio di motivazione, dopo la diffusa esposizione della doglianza, non si evince alcuna appropriata sintesi dello stesso vizio prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria, così come difetta la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta deficienza motivazionale si sarebbe dovuta ritenere inidonea a supportare la decisione.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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