Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29704 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 14/11/2019), n.29704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18535-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1800/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Asti n. 75/2015, con cui era stato accolto il ricorso proposto da A.L. avverso avviso di accertamento IRPEF 2004 e 2007;

il contribuente è rimasto intimato;

la ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, della L. n. 212 del 2000 e dei principi generali in materia di tributi armonizzati” perchè la CTR avrebbe erroneamente affermato che sussisteva l’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo in relazione ad avvisi di accertamento in materia di imposte dirette a prescindere dal rispetto del termine della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;

1.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c., dei principi generali in materia di accertamento e art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali della UE, art. 2697 c.c.” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente omesso di rilevare che, a seguito della notifica del p.v.c., il contribuente non aveva presentato alcuna memoria o richiesta all’Amministrazione, il che, secondo l’Agenzia, rendeva “non necessario procedere a contraddittorio anticipato”, non essendo ragione di nullità la sola omissione del contraddittorio preventivo laddove il contribuente, inoltre, nel ricorso non abbia dedotto ragioni (non pretestuose) che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio preventivo anticipato;

1.3. le censure sono fondate nei termini di seguito indicati;

1.4. le Sezioni Unite di questa Corte, nell’affermare che, in tema di tributi non armonizzati, “non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino””, hanno ribadito l’orientamento maggioritario, già formatosi in materia, secondo cui le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art., 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o meno comportato constatazione di violazioni fiscali (cfr. Cass. nn. 15010/2014; 9424/2014, 5374/2014, 20770/2013, 10381/2014), rilevando che nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garante del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigente di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agii “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”;

1.5. quanto detto trova conferma anche in considerazione delle peculiarità di dette verifiche, in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, elementi acquisiti presso i locali aziendali (S.U. n. 24823/15 cit.);

1.6. va tuttavia altresì posto in rilievo che la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – (cfr. da ultimo Cass. n. 702/2019);

1.7. nel caso di specie la CTR ha affermato la sussistenza dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale trattandosi di verifica conseguente ad accesso presso i locali del contribuente (“verifica presso il contribuente”), circostanza in alcun modo negata dall’Agenzia ricorrente, ma ha erroneamente omesso di rilevare che non era stato affatto violato il termine dilatorio dianzi indicato atteso che, da quanto riportato in ricorso e sulla base degli atti ritualmente ad esso allegati, emerge che, a fronte della consegna del p.v.c. al contribuente in data 30.9.2013, gli avvisi di accertamento, impugnati in tale sede, furono emessi in data successiva al termine in questione, nè risulta che il contribuente abbia lamentato inosservanza del suddetto termine;

2.1. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciando, in rubrica, “nullità della sentenza impugnata per inosservanza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe fornito una motivazione meramente apparente circa la sussistenza, nel caso di specie, dell’obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio preventivo;

2.2. la censura è infondata in quanto dall’esame della decisione gravata di ricorso per cassazione, si scorge appieno dal suo complessivo contenuto la ratio decidendi posta a base della stessa, collegata all’espletamento di verifica presso i locali del contribuente, con conseguente sussistenza dell’obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, il che è sufficiente per escludere che la sentenza impugnata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quanto affermato da Cass. S.U. n. 8053/2014 e n. 8054/2014;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, respinto il terzo motivo, vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso nei limiti di seguito indicati con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, anche per l’esame delle questioni eventualmente rimaste assorbite, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, respinto il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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