Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29704 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29704 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato
– ricorrente contro
Parisse Italo
– intimato avverso
la sentenza n. 110/2014 del Tribunale di Sulmona, depositata il 30
giugno 2014, e l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.
della Corte d’Appello di L’Aquila, depositata il 21 maggio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 9 novembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.

Data pubblicazione: 12/12/2017

la Corte di appello di Genova ha rigettato l’impugnazione proposta dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la
sentenza del primo giudice che aveva riconosciuto a Claudia Pescetto,
Angela Correale e Daniela Correale – assunte con una successione di
contratti a termine – il diritto alla progressione stipendiale spettante

complessivamente maturata, con conseguente condanna
dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze
retributive;
contro la decisione di primo grado il Ministero propone ricorso affidato
ad un unico motivo;
le intimate non hanno svolto attività difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la difesa erariale, con atto depositato in data 2 novembre 2017, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della decisione di questa
Corte 07/11/2016, n. 22558.
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la rinuncia al ricorso per cassazione, che va notificata o comunicata
alle controparti costituite (Cass. 21/06/2016, n. 12743), determina
l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva
solo ai fini della disciplina sulle spese (Cass. 05/05/2011, n. 9857;
Cass. 29/07/2014, n. 17187; Cass. 26/02/2015, n. 3971);
nella specie, essendo la controparte rimasta intimata, alla rinuncia
consegue la declaratoria di estinzione del processo senza alcuna
statuizione sulle spese;
non trova applicazione in ogni caso nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma

1-quater, d.P.R. 30

maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,

2

ai dipendenti di ruolo in base all’anzianità di servizio

maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il
meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).

Dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.

P.Q.M.

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