Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29703 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 29/12/2020), n.29703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11829/19) proposto da:

A.V., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Sergio

Agrifoglio, e Giangabriele Agrifoglio, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avv. Marcello Cardi, in Roma, viale Bruno

Buozzi, n. 51;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore e

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI

ODONTOIATRI;

– intimati –

avverso la decisione n. 68 del 2018 della Commissione centrale per

gli esercenti le professioni sanitarie;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo del ricorso e la dichiarazione di assorbimento degli

altri;

udito l’Avv. Marcello Cardi (per delega) nell’interesse del

ricorrente.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. In data (OMISSIS) veniva accertato che il Dott. A.V., odontoiatra, nel corso della trasmissione televisiva “(OMISSIS)”, aveva rilasciato un’intervista durante la quale era stato fatto riferimento alla struttura “(OMISSIS)” di cui egli era direttore sanitario, risultando, altresì, constatato che tale struttura (con sede in (OMISSIS)) era stata pubblicizzata su apposito cartellone con la dicitura “Clinica”. Di conseguenza, la Commissione odontoiatri dell’Ordine di Palermo deliberava, nella seduta del 17 marzo 2014, di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Dott. A. in relazione ai fatti innanzi indicati.

2. All’esito degli esperiti accertamenti istruttori, la stessa Commissione, sul presupposto della ravvisata sussistenza della violazione degli artt. 1, 54, 56 e 69 del Codice deontologico, deliberava di irrogare al Dott. A. la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno.

3. Su ricorso del citato professionista (basato su quattro motivi) e con la costituzione del relativo Ordine professionale, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione n. 68 del 2018 (depositata il 29 gennaio 2019), lo respingeva, rigettando tutte le doglianze dedotte riferite alla supposta violazione del principio del “ne bis in idem”, dei principi in tema di sanzioni disciplinari, alla nullità della sanzione irrogata per asserita violazione del principio “nullum crimen sine lege” e alla violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 119 del Trattato sul funzionamento dell’UE nonchè alla violazione e falsa applicazione dell’art. 4 in combinato disposto con il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 12, n. 2.

4. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, il Dott. A.V..

Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.

La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e dell’art. 6 della Convenzione EDU – la nullità dell’impugnata decisione siccome emessa “a non iudice”, sul presupposto del difetto di terzietà dell’organo di disciplina in virtù della sentenza (con efficacia retroattiva) n. 769 del 2018 del Consiglio di Stato, con cui è stato dichiarato illegittimo il D.P.C.M. 27 dicembre 2016, mediante il quale era stata costituita, per la durata di un quadriennio, la Commissione centrale per l’esercizio delle professioni sanitarie con la nomina dei relativi componenti.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha prospettato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Convenzione EDU nonchè del D.P.R. n. 137 del 2012, deducendo l’operatività, nel caso di specie, del “ne bis in idem” poichè la Commissione disciplinare dell’Ordine di Palermo aveva, già due anni prima, aperto un analogo procedimento disciplinare nei suoi confronti che era stato definito con l’archiviazione, poichè si era ritenuto che gli stessi identici fatti contestati non avevano comportato la violazione di alcuna norma di deontologia professionale.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e va, perciò, rigettato.

Invero, diversamente da quanto genericamente dedotto dal ricorrente, è rimasto accertato che della Commissione disciplinare che ha emesso la delibera impugnata in questa sede (n. 68/2018) non faceva parte alcun componente designato dal Ministero della Salute, per come desumibile dal raffronto con i nominativi risultanti dal D.P.C.M. 27 dicembre 2016 (con il quale detti componenti erano stati individuati con i dottori C.G., quale membro effettivo, e L.G., quale membro supplente).

Pertanto, la composizione della suddetta Commissione doveva ritenersi legittimamente costituita in assenza dei due membri designati dal Ministero della Salute, donde l’insussistenza del vizio dedotto con il motivo in esame e l’inapplicabilità della pregressa giurisprudenza di questa Corte che ha ravvisato l’illegittimità della decisione disciplinare della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie con riferimento alla constatata partecipazione di uno o più componenti nominati dal suddetto Ministero, che sola – in dipendenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 3252 del 2017 (conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 215/2016) – avrebbe potuto produrre tale effetto. E ciò considerando, infatti, che, con la citata decisione, il Consiglio di Stato (in parziale riforma dell’appellata sentenza) aveva annullato il menzionato D.P.C.M. 27 dicembre 2016, soltanto con riferimento alla nomina dei suddetti componenti designati dal Ministero della Salute.

4. Anche la seconda censura è priva di fondamento e va respinta.

Premesso che il ricorrente non contesta l’addebito per il quale è stato incolpato e, quindi, sanzionato, con il motivo in esame egli invoca un asserito “bis in idem” conseguente ad una pregressa archiviazione intervenuta nei suoi confronti per una stessa condotta precedente.

Senonchè esso non coglie affatto nel segno poichè – per come accertato inequivocamente con l’impugnata Delib. – il fatto contestato al ricorrente (oggetto del procedimento disciplinare sfociato nella conseguente sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un mese) era da considerarsi nuovo siccome riferito ad una condotta (in data (OMISSIS)) successiva a quella contestatagli in precedenza che aveva dato ingresso ad un precedente procedimento disciplinare definito con la pregressa Delib. n. 2 del 2013.

5. Occorre, poi, dare atto che, nella memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il ricorrente ha eccepita l’illegittimità costituzionale relativamente alla L. n. 409 del 1985, art. 6, nella parte in cui, nell’istituire la professione sanitaria di odontoiatra, avrebbe creato per tali professionisti (facenti parte di un Ordine autonomo e distinto da quello dei medici chirurghi) un giudice speciale, in violazione dell’art. 102 Cost..

Rileva il collegio che la sollevata questione è manifestamente infondata perchè l’istituzione della Commissione disciplinare per i professionisti iscritti nell’albo degli odontoiatri è conseguente all’istituzione con la citata L. n. 409 del 1985 del relativo autonomo e distinto Ordine professionale, ragion per cui l’istituzione della citata Commissione – con la previsione dell’apposita indotta composizione specialistica come stabilita del L. n. 409 del 1985, citato art. 6, u.c. – non rappresenta altro che una necessaria conseguenza “ex lege” di tale sopravvenienza normativa.

Ma è fondamentale osservare che essa esercita ugualmente le attribuzioni di cui alle lettere f) (che prescrive specificamente l’obbligo di esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell’albo) e g) del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 3, ragion per cui costituisce una indotta fisiologica proiezione e specifica attuazione di quest’ultima normativa (che prima era riferita all’Ordine dei medici-chirurghi in generale, di cui facevano parte anche gli odontoiatri).

Per tali ragioni non ci si trova propriamente in presenza dell’istituzione di un giudice speciale, onde deve escludersi la violazione dell’art. 102 Cost., poichè la fonte normativa generale istitutiva degli Ordini professionali sanitari e della correlata disciplina riferita anche alle funzioni disciplinari rimane pur sempre in virtù della stessa previsione rinvenibile nel denunciato della L. n. 409 del 1985, art. 6 – il D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, emanato ed entrato in vigore prima della Costituzione repubblicana.

Al riguardo, è utile osservare come questa Corte – in precedenti pronunce abbia già rilevato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, deducendosi l’assunta violazione dell’art. 102 Cost., comma 2, con riferimento alla L. 24 luglio 1985, n. 409, art. 6, relativa all’istituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, avuto specificamente riguardo alla composizione dell’organo per gli affari inerenti alla professione di odontoiatra, poichè quest’ultima norma (emanata in conseguenza del sopravvenuto riordinamento dell’attività odontoiatrica come professione sanitaria autonoma) trova fondamento – così come per tutte le professioni sanitarie – nella disciplina di cui al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17 (recante la normativa sulla “ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina del loro esercizio”), la quale, siccome emanata prima della Costituzione della Repubblica, non si pone affatto in contrasto con il divieto di istituire “giudici straordinari o speciali” successivamente sancito dal suo art. 102, essendo, per l’appunto, precedente ad esso (cfr. Cass. n. 21732/2006 e n. 4371/2013).

6. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Non occorre adottare alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio, in difetto della costituzione delle parti intimate.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

 

 

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