Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29702 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 29/12/2020), n.29702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23699/2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO, 169, presso lo studio dell’avvocato ANNA NOVARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIA DE DOMENICO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE MILANO;

– intimata –

avverso il decreto di rigetto n. 5528/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.M., nata a (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano pubblicato il 27 giugno 2019 e comunicato il 2 luglio 2019, che ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Rilevato che non erano stati allegati fatti dai quali potesse desumersi la violazione dei diritti umani fondamentali nel Paese di origine della richiedente, il Tribunale ha escluso profili di vulnerabilità soggettiva, evidenziando la carente di allegazioni ai fini della valutazione comparativa tra l’integrazione sociale raggiunta in Italia e la situazione del Paese d’origine.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi. Non ha svolto difese in questa sede il Ministero dell’interno, che si è costituito a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo costituito dallo status di internally displaced persons (sfollata interna) della richiedente nel Paese d’origine – la (OMISSIS) – come dichiarato e documentato già nell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale e poi ribadito con il ricorso in sede giurisdizionale.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b), c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e si contesta che il Tribunale sarebbe venuto meno al dovere di cooperazione, per non avere esaminato la situazione della richiedente alla luce dei informazioni aggiornate sullo status di “sfollata”.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e si contesta il mancato riconoscimento del diritto della richiedente alla protezione umanitaria sia in ragione dello status indicato, sia per il grado di integrazione sociale dalla stessa raggiunto in Italia.

4. Il primo motivi di ricorso è fondato e assorbe i rimanenti.

4.1. Il Tribunale ha assunto la decisione di negare ogni forma di protezione alla richiedente avendo totalmente pretermesso l’esame del fatto storico allegato, relativo alla condizione di “sfollata interna” della richiedente, di provenienza dalla regione dell’Abkhazia, in conflitto con la Georgia a partire dai primi anni ‘90.

La denunciata e rilevata omissione ha inciso sul giudizio di comparazione espresso dal Tribunale, essendo evidente – e in ciò risiede la decisività del fatto storico pretermesso – che quel giudizio è stato raggiunto senza avere previamente verificato la reale situazione soggettiva ed oggettiva della richiedente nel Paese d’origine (ex plurimis, Cass. 23/02/2018, n. 4455).

5. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione del decreto impugnato con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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