Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29702 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 29/12/2011), n.29702
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato CACCIOTTI GABRIELE,
che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.G.F., D.P.F., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PIEMONTE 101, presso lo studio dell’avvocato
LANZARA LIDIA, che li rappresenta e difende giusta procura a margine
del controricorso ;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2231/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
12/05/09, depositata il 27/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato Cacciotti Gabriele, difensore della ricorrente che
si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Lanzara Lidia, difensore dei controricorrenti che si
riporta agli scritti;
udito il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 21198/03 del 30 giugno 2003 il tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da V.M.G. e dalla madre C.A. per la tutela di distanze legali da un loro immobile sito in (OMISSIS), asseritamente violate dai sigg.
D.G.F. e D.P.F., comproprietari di una costruzione eretta su confinante terreno.
Affermava la carenza di legitimatio ad causam di entrambe le parti.
La Corte d’appello capitolina, riconosciuta la legittimazione delle parti, con sentenza depositata il 27 maggio 2009 rigettava nel merito le domande della V., divenuta erede dell’altra attrice.
V. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 10 settembre 2010, con unico motivo.
I D.G. hanno resistito con controricorso.
Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è inammissibile.
Il motivo di ricorso denuncia violazione di legge, individuata nel D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 “e comunque della distanza prevista dal piano regolatore” comunale.
La censura non si conclude con la formulazione del quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).
Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08).
Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità1 di enunciare una “regula iuris” da applicare nel caso concreto (Cass 9477/09; Su 7433/09).
Nella specie non si rinviene, nè sì può in alcun modo estrapolare, la presenza di questo indispensabile requisito.
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011