Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29701 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 29/12/2020), n.29701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24279/2019 proposto da:

N.D.K.O., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA

MARCIANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto di rigetto n. 6196/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.N. (alias O.N.D.K.), nato in (OMISSIS) (alias il (OMISSIS)), ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano pubblicato il 15 luglio 2019 e comunicato il 29 luglio 2019, che ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale.

2. Il Tribunale, dopo avere valutato non credibile il racconto del richiedente nella parte in cui assume di essere ricercato dalla polizia del suo Paese per motivi di appartenenza politica, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Rilevato poi che l’area di provenienza del richiedente, collocata nel sud della Nigeria, non risulta interessata da fenomeni di violenza generalizzata ed indiscriminata, presenti invece in altre aree della Nigeria, il Tribunale ha escluso di poter riconoscere la protezione sussidiaria, ed infine ha negato la protezione per ragioni umanitarie stante la mancanza di integrazione del richiedente in Italia.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi. Non ha svolto difese in questa sede il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e si contesta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’effettiva situazione politica, economica e sociale della Nigeria, e della pericolosità che la caratterizza.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e si contesta che il Tribunale avrebbe rigettato la domanda di protezione per ragioni umanitarie senza avere previamente accertato la situazione oggettiva del Paese d’origine e quella soggettiva del richiedente, omettendo di effettuare la necessaria comparazione tra la condizione di vita del predetto prima della partenza e quella raggiunta nel Paese di accoglienza.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessine, sono privi di fondamento.

3.1. Il Tribunale ha escluso la credibilità del racconto del richiedente – che sarebbe fuggito dal Paese d’origine perchè ricercato dalla polizia in quanto appartenente all’IPOB – per implausibilità intrinseca della narrazione. Il giudizio di non credibilità non è inficiato da contraddittorietà, come lamenta il ricorrente nell’illustrazione del primo motivo di ricorso, giacchè il Tribunale ha prima sottolineato la marginalità del ruolo asseritamente ricoperto dal richiedente nell’organizzazione di secessione indicata, e poi ha rilevato l’inverosimiglianza del racconto quanto alle modalità di ricerca da parte della polizia e della fuga del richiedente.

3.2. Il Tribunale ha poi inoltre escluso, sulla base dei riscontri di fonti ufficiali (rapporto EASO 2017), che l’area di provenienza del richiedente (Imo State, a sud della Nigeria) sia interessata da un conflitto armato interno nè presenta una situazione di violenza diffusa e indiscriminata, e tale giudizio non può essere riesaminato alla luce della fonte richiamata nell’odierno ricorso. Come chiarito da questa Corte, per contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, il motivo di ricorso per cassazione deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (ex plurimis, Cass. 18/02/2020, n. 4037), laddove il sito (OMISSIS) del MAE non costituisce fonte qualificata avendo scopo e funzione non coincidenti, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti di protezione internazionale (Cass. 12/05/2020, n. 8819).

3.3. Il diniego della protezione per motivi umanitari costituisce l’esito di un percorso di accertamento e valutazione che, nel solco dei principi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cass. 23/02/2018, n. 4455), poggia sulla rilevata assenza di profili di vulnerabilità del richiedente, il quale non risulta integrato nella realtà italiana (ha dichiarato di avere frequentato un corso di lingua, corsi professionali, e di lavorare come addetto alle consegne a domicilio con contratto occasionale stipulato con PonyU s.r.l.), e neppure esposto, in caso di rientro nel Paese d’origine, ad una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali.

6. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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