Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29701 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 29/12/2011), n.29701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 4, presso lo studio dell’avvocato

PERRUCCI GIANLUCA, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ROMA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 5013l/09del GIUDICE DI PACE di ROMA

dell’1/06/09, depositata il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso

per l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto 26 maggio 2009, la ricorrente si opponeva alla cartella esattoriale notificatale dal comune di Roma il 27 marzo 2009, relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Deduceva tra l’altro che la cartella non era stata preceduta da notifica dei verbali di accertamento sottesi alla pretesa. Il giudice di pace di Roma, con ordinanza L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, depositata il 9 giugno 2009, dichiarava inammissibile l’opposizione, perchè proposta oltre il limite di trenta giorni previsto dall’art. 22 L. cit.

La S. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 5 maggio 2010, svolgendo cinque motivi. Il comune di Roma è rimasto intimato.

La ratio decidendi dell’ordinanza di inammissibilità risulta attaccata con il terzo motivo di ricorso.

Se si ha riguardo al quesito di diritto posto a conclusione del motivo, da considerare rituale ancorchè non espresso in forma interrogativa, va rilevato che con esso parte ricorrente lamenta che il giudicante abbia ritenuto applicabile il termine di opposizione di trenta giorni, anzichè quello di sessanta previsto in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada. La doglianza è fondata.

Come ha sostenuto parte ricorrente, allorchè sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, con l’opposizione a cartella esattoriale possono essere fatti valere tanto motivi di opposizione agli atti esecutivi o all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (Cass. 13343/10), quanto l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (Cass. 9180/06).

Il rimedio impugnatorio è consequenziale alla qualificazione data dalla sentenza impugnata nell’esame dell’unico o dei plurimi profili di ricorso.

Nella specie, con l’ordinanza ex art. 23, comma 1, il giudice di pace ha implicitamente ma inquivocabilmente qualificato l’atto introduttivo quale opposizione recuperatoria.

Ciò imponeva però di tener conto degli insegnamenti giurisprudenziali di questa Corte, la quale, a partire almeno da Cass. 3647/07, afferma che l’opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, con cui si deduca l’illegittimità’ di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, va proposta nel termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 204 bis C.d.S., e non in quello di trenta giorni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22. Si ritiene infatti essenziale il dato rappresentato dalla incontestata funzione recuperatoria dell’opposizione, cui va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria (Cass 17312/07) da cui l’esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l’azione recuperata.

L’accoglimento di questa censura rende superfluo l’esame delle altre, poichè da essa scaturisce la necessità del rinvio al giudice di merito per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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