Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29700 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 29/12/2011), n.29700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato

FRASCARI CLEMENTE, rappresentata e difesa dall’avvocato IOSSA

FRANCESCO PAOLO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 16778/2009 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

30/04/2008, depositata l’11/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 11 febbraio 2009, il giudice di pace di Roma accoglieva l’opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta da C.C. per impugnare il “sollecito di pagamento” relativo a una cartella emessa dall’agente per la Riscossione, in relazione a sanzioni amministrative.

La sentenza riconosceva che la cartella era illegittima, perchè risultava già annullata da sentenza del 22 novembre 2007. Compensava tra le parti le spese di lite.

C. ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta con atto inoltrato il 23 marzo 2009, svolgendo tre motivi. Il comune di Roma è rimasto intimato.

Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs n. 40 del 2006, è inammissibile.

I tre motivi denunciano rispettivamente: a) violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 93, 112 c.p.c., art. 118 dip. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3-4-5; b) violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 93 c.p.c. e art. 24 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3-4-5; c) violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 96 c.p.c. e art. 2043 c.c..

Nessuno dei motivi si conclude con la formulazione del quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08).

Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” da applicare nel caso concreto (Cass 9477/09; Su 7433/09).

Quanto alla parte delle censure che espone omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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