Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29700 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29700 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato

ricorrente

contro
Briata Barbara, Cerro Margherita, Maldina Marialina, Marco Angela,
Palone Claudia, Puzella Adelaide, Robutti Alessandra, rappresentate e
difese dagli avv.ti Sergio Acquilino e Guido Fiorentino, elettivamente
domiciliate presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Tibullo
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nonché

con troricorrenti

Data pubblicazione: 12/12/2017

Cartei Laura, Pullara Ines Calogera, Agate Carmen, Barattiero Lucia,
Boccone Milena, Rivella Giuseppina, Semeraro Anna Grazia
– intimateavverso
la sentenza n. 465/2014 della Corte d’Appello di Genova depositata il

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 9 novembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
la Corte di appello di Genova ha accolto l’impugnazione proposta dalle
lavoratrici indicate in epigrafe – assunte con una successione di
contratti a termine – ed ha riconosciuto il diritto delle stesse alla
progressione stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo in base
all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente
condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative
differenze retributive, respingendo nel contempo l’impugnazione
incidentale proposta dall’amministrazione;
contro tale decisione il Ministero propone ricorso affidato ad unico
motivo, cui resistono con controricorso la Briata, la Cerro, la Maldina,
la Marco, la Palone, la Puzella e la Robutti, mentre le ulteriori parti
intimate non hanno svolto attività difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
le controricorrenti hanno depositato memoria;
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la sentenza impugnata si fonda sul principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, allegato alla Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e
recepito nel nostro ordinamento con il d.lgs. 6 settembre 2001, n.

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19 novembre 2014.

368 (in particolare: art. 6), richiamando i pertinenti precedenti della
Corte di giustizia dell’Unione europea ed escludendo la rilevanza della
specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la
diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo
determinato;

applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, dell’art.
9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif.
dall’art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 106, dell’art. 4
della legge 3 maggio 1999, n. 124, dell’art. 526 del d.lgs. 16 aprile
1994, n. 297, della direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sul rilievo che i rapporti di lavoro a
tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una
normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la
disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 e sussistono
dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento
economico, considerato che il ricorso ai contratti a termine per il
reclutamento del personale scolastico risponde ad esigenze obiettive
di gestione del rapporto di lavoro;
il motivo non è fondato;
come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558;
Cass. 23/11/2016, n. 23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass.
05/01/2017, n. 165, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai
sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto del tutto
condivise), «La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione,
impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale
del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della
attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati

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con l’unico articolato motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa

CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in
ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al
trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo
indeterminato»;
pertanto, la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto

argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento ormai
consolidato sul punto;
pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va
rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle
Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito
del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che
gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass.
29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese del
giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma

1-quater, del

d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

affermato da questa Corte, né il motivo di ricorso prospetta

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