Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2970 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28606/2018 proposto da:

I.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via Chisimaio 29,

presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per la Protezione

Internazionale di Padova;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 dal cons. Dott. GORJAN SERGIO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

I.B. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione poichè non credibile il racconto delle ragioni fattuali poste alla base della sua istanza di protezione.

L’adito Tribunale di Venezia ebbe a rigettare il ricorso poichè non appariva credibile il racconto del richiedente protezione quando asseriva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese per cercare lavoro al fine di mantenere la propria famiglia,lavoro che aveva trovato in Libia, Paese dal quale aveva dovuto fuggire in dipendenza dello stato di guerra interna.

In sede di audizione avanti il Collegio veneto il ricorrente ha aggiunto anche il particolare di aver contratto un prestito in denaro e che i creditori lo ricercavano per la restituzione, circostanza che aveva, ad opinione del Tribunale, ulteriormente minato l’affidabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

Il B. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Collegio lagunare articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni – Commissione territoriale di Padova è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’ I.B. s’appalesa privo di fondamento e va rigettato.

Con il primo motivo di ricorso l’impugnante deduce vizio di nullità per violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 4 e 7 poichè il Tribunale aveva malamente apprezzato l’aggiunta di particolari caratterizzanti il suo narrato, siccome conferma della inaffidabilità del racconto fatto, mentre un tanto non concorreva posto che l’audizione avanti la Commissione non era stata videoregistrata e quindi non si poteva apprezzare la sua lacunosità.

La censura difetta di specificità posto che il ragionamento critico esposto si limita ad apodittica affermazione circa l’errore d’apprezzamento commesso dal Collegio veneto nell’apprezzare le sue originarie dichiarazioni ed i particolari aggiunti successivamente all’audizione avanti la Commissione.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 poichè il Tribunale ha mancato nel suo dovere di cooperazione istruttoria circa le attuali condizioni politico-sociali del suo Paese d’origine ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, escludendo senza fondamento che nel (OMISSIS) sii uno situazione di violenza generalizzata; inoltre il Tribunale non ha considerato la sua esigenza di provvedere, mediante il suo lavoro in Italia, al mantenimento della famiglia rimasta nel suo Paese d’origine.

La censura s’appalesa siccome generica posto che si deduce erronea valutazione delle condizioni socio-politiche del (OMISSIS), sulla scorta di documentazione non specificatamente individuata, mentre il Tribunale veneto ha puntualmente richiamato, per sostenere che nel Paese d’origine del richiedente non v’era situazione riconducibile alla previsione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) rapporto redatto da Organismo delle Nazioni Unite e puntualmente esaminato la complessiva situazione sociale di quel Paese.

In relazione alla questione della necessità di provvedere al sostentamento della sua famiglia, proposta dal ricorrente, il Collegio lagunare ha puntualmente esaminata la ragione economica che, a tenore del narrato del B., l’indusse ad emigrare e motivatamente ritenuto che la stessa non fosse elemento valido per il riconoscimento della protezione umanitaria, poichè già in Patria il ricorrente era dedito a lavoro, mentre aveva dedotto d’aver svolto in Italia solo un rapporto di lavoro a tempo determinato e, inoltre, tutti i suoi affetti familiari erano rimasti in Patria.

A fronte di detta specifica motivazione parte ricorrente si limita a denunziare un – inesistente – omesso esame della circostanza da lui dedotta, come visto dianzi.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il B. deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè il Collegio veneto non avrebbe adeguatamente esaminata la sua richiesta di protezione umanitaria nell’ambito di una globale valutazione di tutti i dati fattuali all’uopo utili.

Anche detta ragione di doglianza s’appalesa siccome apodittica contrapposizione della propria valutazione rispetto a quella motivatamente espressa dai Giudici serenissimi, siccome già illustrato nell’esaminare il precedente motivo di ricorso e di certo non assumono valenza alcuna nella specie le decisioni giudiziali evocate dal ricorrente adottate in altri procedimenti posto che la valutazione della concorrenza dei requisiti prescritti dalla legge deve essere individualizzata rispetto al richiedente.

Al rigetto del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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