Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2970 del 07/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2970 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 17825-2007 proposto da:
ANCELINI

FILIPPO,

ANELLI

ANITA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FALERIA 20, presso lo studio
dell’avvocato SCHINA PIEREILIPPO, rappresentati e
difesi dall’avvocato DE GUIDI ROBERTO giusta delega
in atti;
– ricorrenti –

2013
15

contro
CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L. 07476881003, in persona
di ENNIO NERI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BAGLIVI 5-D, presso lo studio dell’avvocato FELICI

Data pubblicazione: 07/02/2013

FEDERICA, rappresentata e difesa dall’avvocato FELICI
GIUSEPPE giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

GALILEO INDUSTRIE OTTICHE S.R.L. IN LIQ., BANCA DELLA

ITALFINANZIARIA S.P.A.;
– intimati nonché contro

INPS SEDE PROVINCIALE FROSINONE, in persona del
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio
dell’avvocato SGROI ANTONINO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvccati CORRERA FABRIZIO,
CALIULO LUIGI;

resistente con procura

avverso la sentenza n. 632/2006 del TRIBUNALE di
FROSINONE, depositata il 15/09/2006 R.G.N. 3361/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2013 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato ROBERTO DE GUIDI;
udito l’Avvocato CARLO D’ALOISIO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

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CIOCIARIA S.P.A. INTESA SAN PAOLO S.P.A.,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.

Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 15 settembre

2006, il Tribunale di Frosinone ha rigettato l’opposizione
all’esecuzione proposta, con ricorso del 7 novembre 2003, dagli
esecutati, Anita Anelli e Filippo Angelini, nella procedura

italfinanziaria s.p.a., nella quale erano intervenuti Capitalia
S.p.A., Banca Commerciale Italiana S.p.A. (poi Intesa San Paolo
S.p.A.), Banca della Ciociaria S.p.A., I.O.R. S.p.A., Galileo
Industrie Ottiche s.r.l. e l’INPS.
Gli opponenti avevano dedotto che con scrittura privata del 30
giugno 1994 era stata convenuta con il creditore procedente
l’estinzione dell’intera loro posizione debitoria mediante il
pagamento di una somma di denaro ed il trasferimento di un
immobile, che non si era perfezionato per causa imputabile alla
controparte, pur essendo stata corrisposta a quest’ultima la
somma pattuita; che conseguentemente era venuto meno il diritto
di Italfinanziaria S.p.A. di procedere esecutivamente nei loro
confronti; che comunque né il creditore procedente né i
creditori intervenuti si sarebbero potuti soddisfare sui beni
pignorati, poiché costituiti in fondo patrimoniale, trascritto
ed annotato prima della trascrizione del pignoramento.
Rigettata dal giudice dell’esecuzione l’istanza di sospensione
del processo esecutivo ed iniziato il giudizio di merito, si
era costituita Capitalia Service j.v. S.r.l., quale mandataria
di Capita]ia S.p.A., chiedendo il rigetto dell’opposizione e

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esecutiva immobiliare intrapresa nei loro confronti da

deducendo che non era stato provato l’adempimento del credito
azionato dal procedente e che il fondo patrimoniale non sarebbe
stato opponibile ai creditori intervenuti non essendo stato
dimostrato che i crediti contratti fossero estranei ai bisogni
della famiglia.

Il Tribunale, come detto, ha rigettato l’opposizione,

ritenendo che non fosse stato provato che il credito vantato
dal procedente si fosse estinto a seguito della transazione
stipulata tra le parti e che non fosse stata dedotta, quindi
nemmeno provata, l’estraneità ai bisogni della famiglia dei
debiti contratti con i creditori procedente ed intervenuti; ha
condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite in
favore dell’opposta costituita.
2.- Avverso la sentenza Anita Anelli e Filippo Angelini
propongono ricorso affidato a tre motivi.
Capitalia Service j.v., quale mandataria di Capitalia S.p.A.,
resiste con controricorso, illustrato da memoria.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha partecipato
alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Col primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa

applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. perché, secondo i
ricorrenti, vi sarebbe stata pregiudizialità rispetto
all’opposizione all’esecuzione, di cui al presente ricorso, del
giudizio pendente tra i coniugi Anelli-Angelini ed
italfinanziaria S.p.a. relativo alla domanda ex art. 2932 cod.

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1.1.

civ. proposta dai primi nei confronti della seconda per
ottenere l’adempimento dei patti contenuti nella transazione
stipulata per estinguere il debito oggetto dell’azione
esecutiva. Pertanto, il giudice dell’opposizione all’esecuzione
avrebbe dovuto sospendere tale giudizio in attesa della

1.1.- Il motivo è inammissibile.
A prescindere dal mancato richiamo dell’art. 360 n. 4 cod.
proc. civ. e dalla mancata denuncia del vizio della sentenza
come

error in procedendo

(quale è l’omessa sospensione del

giudizio nei casi in cui se ne assume l’obbligatorietà: cfr.
Cass. n. 16992/07), non emerge dall’illustrazione del motivo
l’interesse attuale dei ricorrenti all’impugnazione della
sentenza che abbia deciso malgrado la pendenza di giudizio che
si assume pregiudiziale. Infatti, la sospensione del processo
presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause
di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel
senso che la causa ritenuta preqiudiziale sia tuttora pendente,
non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere,
e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della
giurisdizione. Ne consegue che, ove una sentenza venga
censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di
merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale,
incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che quest’altra
causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche
nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi

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definizione dell’altro, pendente tra le stesse parti.

ritenere, in difetto, che manchi la prova dell’interesse
concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo
né la Corte di cassazione, né un eventuale giudice di rinvio
disporre la sospensione del giudizio, in attesa della
definizione di un’altra causa che non risulti più

Mancando delle indicazioni di cui sopra, il primo motivo di
ricorso è inammissibile.
2.-

Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa

applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di
merito errato nel ritenere che i ricorrenti non abbiano assolto
all’onere della prova circa l’adempimento delle obbligazioni
assunte con la scrittura privata del 30 giugno 1994.
I ricorrenti espongono di avere prodotto in giudizio la
documentazione attestante l’avvenuto pagamento della somma
pattuita, le diffide rivolte alla controparte e la citazione in
giudizio della società Italfinanziaria S.p.A. per ottenere, ai
sensi dell’art. 2932 cod. civ., la sentenza di trasferimento
della proprietà dell’immobile, in adempimento della transazione
che tale trasferimento prevedeva; sostengono, quindi, che i
detti elementi avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a
ritenere provato l’adempimento, da parte loro, della
transazione, con la conseguenza che questa avrebbe determinato
l’estinzione del credito ed il venir meno del diritto di
ltalfinanziaria S.p.A. a procedere nei loro confronti. Secondo

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effettivamente in corso (Cass. n. 18026/12, n. 16992/07).

ricorrenti, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato
dette risultanze documentali.
2.1.- Il motivo, così come proposto, è inammissibile.
Ed invero, pur avendo dedotto il vizio di violazione di legge,
specificamente dell’art. 2697 cod. civ., i ricorrenti non

della prova, ai sensi della norma richiamata, poiché non
contestano la regola applicata dal Tribunale, corrispondente
alla previsione normativa, di far gravare la prova dei fatti
posti a fondamento del motivo di opposizione sugli opponenti,
attori nel relativo giudizio.
Piuttosto, lamentano la mancata valutazione da parte del
giudice di merito di elementi di prova, a loro dire, presenti
in giudizio: si tratta di vizio tutt’al più prospettabile con
riferimento all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Peraltro, risulta
dalla sentenza impugnata che il Tribunale abbia proceduto alla
valutazione di quegli stessi elementi dei quali i ricorrenti
finiscono sostanzialmente per richiedere a questa Corte un
nuovo esame, inammissibile in sede di legittimità.
3.- Col terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 167 e 170 cod. civ., in relazione
all’art. 2697 cod. civ., per avere il Tribunale posto a carico
degli opponenti l’onere di provare l’estraneità dei crediti
oggetto dell’azione esecutiva ai bisogni della famiglia,
laddove essi sarebbero stati gravati soltanto dell’onere della

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lamentano certo la violazione dei principi che regolano l’onere

prova della regolare costituzione del fondo patrimoniale e
della sua opponibilità ai creditori pignorante ed intervenuti.
Aggiungono che il giudice avrebbe omesso di valutare se la
tonte e la ragione dei rapporti obbligatori da cui sono sorti i
debiti nei confronti degli intervenuti avevano o meno inerenza

la fonte (effetti cambiari), il soggetto obbligato (per alcuni
debiti, soltanto il marito Filippo Angelini) e la natura
(contributi previdenziali dovuti all’INPS) dei crediti, il
giudice avrebbe dovuto trarre elementi presuntivi da cui
desumere l’estraneità degli stessi ai bisogni della famiglia.

3.1.- II motivo non è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, va ribadito il principio affermato da questa
Corte per il quale

l’onere della prova dei presupposti di

applicabilità dell’art. 170 cod. civ. grava sulla parte che
intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni
costituiti in fondo patrimoniale. Nel caso dell’opposizione
proposta dal debitore avverso l’esecuzione avente ad oggetto
tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di
agire esecutivamente ex art. 615 cod. proc. civ., l’onere della
prova grava sul debitore opponente; questi non deve provare
soltanto, come sostenuto dai ricorrenti, la regolare
costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei
confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per
cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni
della famiglia

(cfr. Cass. n. 5684/06, n. 12730/07;

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contra,

diretta ed immediata con i bisogni della famiglia. Considerando

Cass. n. 12998/06, ma con particolare riguardo all’ulteriore
presupposto della conoscenza di tale estraneità in capo al
creditore, di cui non è necessario occuparsi in questa sede).
Trattasi di prova che, alla stregua dei principi generali, ben
può essere fornita anche avvalendosi di presunzioni ai sensi

l’onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere,
in via presuntiva, i fatti oggetto di prova.
In proposito, si è affermato e va ribadito che l’indagine del
giudice deve essere rivolta specificamente al fatto generatore
dell’obbligazione, a prescindere dalla natura di questa (cfr.
Cass.

n.

11230/03, nonché, da ultimo, Cass. n. 15862/09):

beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere
sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo
perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni
della famiglia. Infatti, il criterio identificativo dei crediti
il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva
sui beni conferiti in fondo va ricercato nella relazione
esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti
ed bisogni della famiglia, con la conseguenza che
l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso può avere
luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio
abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della
famiglia (Cass. n. 12998/06).
Orbene,

in caso di opposizione all’esecuzione fondata

sull’impignorabilità dei beni immobili costituiti in fondo

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dell’art. 2729 cod. civ., gravando comunque sull’opponente

patrimoniale, spetta agli opponenti allegare, prima, e, quindi,
provare quali siano i titoli dai quali le singole obbligazioni
siano sorte ed il contesto nell’ambito del quale vennero
contratte, al fine di consentire al giudice di pervenire
all’esclusione, anche per via presuntiva, della loro

anche presumersi che) vennero contratte per scopi a questi del
tutto estranei;

e fatta sempre salva la necessità che ricorra

l’ulteriore elemento della consapevolezza da parte del
creditore di siffatta estraneità (del quale, come detto, non è
dato discutere in questa sede, per essere mancata la prova
dell’elemento oggettivo, secondo quanto appresso).
3.2.- Il Tribunale di Frosinone non si è affatto discostato dai

principi sopra richiamati.
Ed invero, dopo aver affermato che, in applicazione dell’art.

(

2697 cod. civ., gli opponenti sono gravati dell’onere della
prova dei fatti costitutivi di cui all’art. 170 cod. civ., ha
specificato che quest’onere riguarda sia la prova della
costituzione regolare e dell’opponibilità a terzi del fondo./
patrimoniale, sia la prova dell’estraneità dei crediti di che
trattasi

ai

bisogni

della

famiglia

(oltre

che

della

consapevolezza di tale estraneità in capo ai creditori).
Il motivo è perciò infondato per la parte in cui denuncia la
violazione degli artt. 167 e 170 cod. civ. in relazione
all’art. 2697 cod. civ.

IO

riconducibilità ai bisogni della famiglia, nel senso che (possa

3.3.-

Quanto al caso di specie, il Tribunale ha motivato nel

senso che gli opponenti

<> ed ha aggiunto che non vi sarebbero state, non solo
prove, ma nemmeno allegazioni da parte degli opponenti

<>.
L’assunto dei ricorrenti secondo cui la sentenza sarebbe errata
perché il giudice di merito non avrebbe tenuto conto delle
fonti e delle ragioni dei rapporti obbligatori, che avrebbero
dovuto far presumere l’esclusione dell’inerenza immediata e
diretta dei relativi debiti ai bisogni della famiglia, non
coglie nel segno, poiché il Tribunale ha evidenziato proprio la
mancata allegazione delle fonti e delle ragioni dei diversi
rapporti obbligatori intrattenuti dai due esecutati con i
creditori intervenuti nel processo esecutivo, sicché non è dato
comprendere come il giudice avrebbe potuto tenere conto di un

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ordine alla tipologia dei crediti azionati esecutivamente>>.

dato, che ha espressamente detto essere stato non solo non
dimostrato, ma nemmeno allegato.
Allora, avrebbero dovuto i ricorrenti impugnare specificamente
siffatta statuizione, assumendo in ricorso di aver
correttamente assolto all’onere probatorio, ritenuto come su di

contesto in cui vennero assunti; avrebbero dovuto, quindi,
imputare al giudice di merito il vizio della motivazione per
omessa od insufficiente valutazione di fatti controversi e
decisivi per il giudizio effettivamente risultanti dagli atti,
laddove invece il Tribunale di Frosinone ne ha escluso
l’allegazione e la prova.
In mancanza,

il motivo,

sotto tale secondo profilo, è

inammissibile.
In conclusione, il terzo motivo di ricorso va rigettato.
4.

Rigettato, quindi, il ricorso, le spese del giudizio di

cassazione

vanno

regolate

secondo

il

principio

della

soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico dei
ricorrenti ed a favore di ciascuno dei resistenti.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore
di Capitalia Service j.v., quale mandataria di Capitalia
S.p.A., nella somma complessiva di 4.700,00, di cui E 200,00
per esborsi, oltre accessori come per legge, ed in favore
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS nella

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loro gravante, anche riguardo alla tipologia dei debiti ed al

somma complessiva di

3.200,00, di cui E 200,00 per esborsi,

oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2013.

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