Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2970 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/02/2017, (ud. 08/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14197-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati DANIELA ANZIANO, LUCIA POLICASTRO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell’avvocato GIANNI ROMOLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO BALTA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 399/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/05/2011 R.G.N. 405/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito l’Avvocato POLICASTRO LUCIA;

udito l’Avvocato ROMOLI GIANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 399/11, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall’avv. M.A., già appartenente al ruolo professionale legale dell’INPS, il quale aveva agito per vedere inclusa nell’indennità di buonuscita l’indennità di coordinamento legale, che l’Istituto non aveva ritenuto utile ai fini del trattamento di quiescenza. In particolare, l’avv. M. aveva svolto per otto anni dall’aprile 2003 all’aprile 1998 funzioni di coordinamento dell’Ufficio legale della sede provinciale di Torino dell’INPS (funzioni affidategli in attesa della copertura del posto resosi vacante) ed aveva percepito in forma fissa e continuativa la suddetta indennità di coordinamento legale.

2. La Corte di appello ha osservato che l’indennità di coordinamento legale era fissa e continuativa, perchè determinata percentualmente sullo stipendio e corrisposta ogni mese per tutta la durata dell’incarico, non rilevando invece la natura definitiva o temporanea dell’incarico stesso. Ha quindi ritenuto che, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, occorresse fare riferimento alla nozione di “stipendio complessivo” di cui alla L. n. 70 del 1975, art. 13.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS con unico motivo. Resiste il M. con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, quanto alla tempestività del ricorso, va rilevato che la sentenza della Corte di appello, pronunciata all’udienza del 30 marzo 2011, è stata depositata il 26 maggio 2011 (v. attestazione in calce alla sentenza “consegnata in cancelleria per la pubblicazione il 26 maggio 2011”, sottoscritta dal funzionario di cancelleria). Il ricorso per cassazione è stato notificato il 31 maggio 2012. Sotto la suddetta attestazione è indicata una diversa data di deposito e cioè la data del 30 maggio 2011 (“depositato in Cancelleria della Sez. Lavoro della Corte di appello di Torino il 30 maggio 2011”). E’ tale secondo termine che rileva ai fini della tempestività dell’impugnazione.

1.1. Deve, al riguardo, rammentarsi che le Sezioni unite, con la sentenza Cass., Sez. un., n. 13794 del 1 agosto 2012, avevano affermato che, a norma dell’art. 133 c.p.c., la consegna dell’originale completo del documento – sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. E’, pertanto, da escludere che il cancelliere, preposto, nell’espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica (art. 2699 c.c.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., alla data del suo deposito, viene pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito.

1.2. La questione dell’apposizione della doppia data di pubblicazione delle sentenze civili è stata successivamente oggetto della pronuncia n. 3/2015 della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 133 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 327c.p.c., comma 1, (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17), impugnati, in riferimento all’art. 3 Cost., comma 2, e art. 24Cost., commi 1 e 2, in quanto, nell’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, farebbero decorrere il termine lungo per l’impugnazione dalla data del deposito della sentenza, ove diversa e anteriore rispetto alla data di effettiva pubblicazione. La separazione temporale dei due passaggi in cui si articola la procedura di pubblicazione della sentenza (deposito da parte del giudice e presa d’atto del cancelliere), comprovata dall’apposizione di date differenti, costituisce una patologia gravemente incidente sulle situazioni giuridiche degli interessati, riflettendo il tardivo adempimento delle operazioni previste dalla pertinente disciplina legislativa e regolamentare (tra le quali, l’inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze, con l’attribuzione del relativo numero identificativo), nonchè dalle disposizioni sul processo telematico. Invero, solo con il compimento delle operazioni prescritte dalla legge può dirsi realizzata quella pubblicità alla quale è subordinata la titolarità in capo ai potenziali interessati di puntuali situazioni giuridiche, come il potere di prendere visione degli atti pubblicati e di estrarne copia. Pertanto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata del censurato diritto vivente, per costituire dies a quo del termine per l’impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzato esclusivamente in corrispondenza di quest’ultima. Il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende così inoperante la dichiarazione dell’intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa; qualora ciò accada, può soccorrere l’istituto della rimessione in termini per causa non imputabile, quale doveroso rimedio ad uno stato di fatto contra legem che, in quanto addebitabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all’impugnazione.

1.3. Alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di rito fornita dal Giudice delle leggi, hanno fatto seguito le Sezioni Unite della Corte che, con la recente sentenza n. 18569 del 22 settembre 2016, hanno affermato che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

1.4. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, non può attribuirsi rilievo al momento in cui la sentenza venne “consegnata in cancelleria per la pubblicazione…”, essendo determinante la seconda attestazione (“depositato alla cancelleria della Sezione Lavoro della Corte di appello di Torino il 30 maggio 2011”) cui corrispondono gli adempimenti di competenza della cancelleria attraverso i quali si realizzano l’effettiva conoscibilità della sentenza e la sua rilevanza esterna. Il ricorso risulta tempestivo ex art. 327 c.p.c., rispetto a tale ultima data.

2. Nel merito, il ricorso va accolto per quanto di ragione.

2.1. Occorre premettere che l’attuale resistente, appartenente al ruolo professionale legale, ha percepito l’indennità di coordindmento in relazione ad un incarico attribuito in via provvisoria, in attesa dell’espletamento delle selezioni per la copertura del posto vacante.

3. Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato, con la sentenza n. 10413 del 14 maggio 2014, che, ove si tratti di un dipendente pubblico con qualifica non dirigenziale, la retribuzione percepita per reggenza di mansioni di dirigente va esclusa dalla base di computo dell’indennità di buonuscita.

3.1. In particolare, è stato affermato che, nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, nella base di calcolo dell’indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente.

4. Già in precedenza questa Corte aveva affermato che, in tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, la L. n. 70 del 1975, art. 13, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico – giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell’Inps, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo (Cass. n. 4749 del 25 febbraio 2011).

5. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha riconosciuto l’inclusione dell’indennità di coordinamento nella base di computo dell’indennità di buonuscita solo in quanto indennità percepita dall’avv. M. in misura fissa e continuativa e per un lungo periodo, trascurando di verificare la qualifica di inquadramento del ricorrente e il trattamento stipendiale correlato a tale qualifica.

6. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, dovendo il giudice di rinvio fare applicazione dei suddetti principi.

7. Si designa, quale giudice di rinvio, la Corte di appello di “Torino in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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