Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 297 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 10/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19291-2012 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato MARCO MORETTI

(STUDIO LEGALE CAMOZZI, BONISSONI, VARRENTI & ASSOCIATI),

rappresentata e difesa dagli avvocati MARZIO PATRIGNANI, MARCO

CASSIANI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 673/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/08/2011 R.G.N. 700/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 673/2011, la Corte d’appello di Ancona rigettava gli appelli proposti dall’INPS nei confronti della pronunce di primo grado che avevano accolte le opposizioni di M.A. alle cartelle esattoriali emesse per il pagamento di contributi fissi in conseguenza della sua iscrizione d’ufficio alla Gestione commercianti.

La Corte riteneva che l’appellata rivestisse il ruolo di socia accomandataria e legale rappresentate di società intestataria di un contratto di leasing di un immobile, ma non risultava svolgere attività di sorta, nè percepire redditi personali o compensi per la sua attività di amministratrice; mancava quindi lo svolgimento di una qualsiasi attività di lavoro, oltre che di una attività prevalente per potersi configurare il presupposto dell’iscrizione alla gestione commercianti.

Avverso tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo di censura. M.A. resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

1.- Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, art. 1; L. n. 1397 del 1960, art. 1 come mod. dalla L. n. 662 del 1996; L. n. 1397 del 1960, art. 2; artt. 2313, 2318, 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè omessa insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la Corte di merito ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione della odierna resistente nella gestione commercianti, nonostante ella fosse unica socia accomandataria illimitatamente responsabile, e quindi amministratrice e legale rappresentante della società Beatrix S.a.s di A.M. & C., con conseguente piena e diretta responsabilità nella gestione dell’impresa; ed anche perchè non risultava che il socio accomandante avesse compiuto atti di gestione e che vi fossero altri lavoratori dipendenti. Dinanzi a tali elementi la Corte avrebbe dovuto affermare che l’intimata svolgesse attività di gestione abituale e prevalente dell’impresa, tale da comportarne l’iscrizione alla gestione commercianti; nè l’Istituto sarebbe stato tenuto a provare che detta attività lavorativa fosse prevalente, perchè la controparte non aveva allegato lo svolgimento di alcuna diversa attività lavorativa su cui effettuare il giudizio di comparazione.

2.- Il motivo è infondato. Come già ricordato sopra, la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse riscontrabile nel caso di specie il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, atteso che non risultava lo svolgimento di attività lavorativa alcuna da parte dell’accomandataria, talchè non sussistevano i presupposti per l’iscrizione d’ufficio alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciale.

3. Sul piano normativo, in conseguenza delle ripetute modifiche legislative intervenute in materia, la fattispecie che ne occupa risulta oggi regolata dalla L. n. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3 e della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203.

La L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3 tuttora vigente, stabilisce: “Le disposizioni sull’iscrizione all’assicurazione contro le malattie contenute nella L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 29. I soci devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, comma 1, lett. b) e c) e per essi non sono richiesti l’iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l’esercizio dell’attività”.

Vale inoltre, la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 il quale a sua volta ha sostituito della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, il comma 1 con il seguente disposto: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

4. Pertanto ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti dei soci accomandatari, come dei soci in nome collettivo, gli stessi devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, comma 1, lett. b) e c); e quindi affinchè, sorga l’obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l’ulteriore condizione di cui alla lett. c) sicchè l’accomandatario sarà tenuto all’iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.

5. Nè si può sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e dell’esecuzione dell’attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società.

6. Non ha invece alcun valore ai fini della causa il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11 conv. in L. n. 122 del 2010, art. 1 il quale ha inteso chiarire con norma di interpretazione autentica (riconosciuta costituzionalmente legittima dalla Corte Cost. n. 15/2012) che la regola di prevalenza e di unicità della gestione assicurativa, in presenza di “varie attività autonome assoggettabili” a diverse forme di assicurazione obbligatoria (stabilita dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208), valga solo in caso di attività autonome esercitate contemporaneamente in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti; e non si ponga invece per i rapporti di lavoro per i quali è richiesta l’iscrizione alla gestione separata (secondo la regola di concorrenza, già contenuta nella L. n. 335 del 1995).

9. Nel caso in esame, invece, il criterio di prevalenza non viene in considerazione in relazione allo svolgimento di due o più attività (autonome o di altra natura) ed alla questione della concorrenza (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 133/84) o dell’esclusività della assicurazione previdenziale; esso viene bensì in rilievo come requisito costituivo interno alla fattispecie prevista dalla legge ai fini dell’iscrizione all’unica gestione degli esercenti attività commerciali. E la sua disciplina non va ricavata dal comma 208 (e dalla successiva norma di interpretazione autentica), ma dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3 prima indicati.

10.- In tale ottica, ed in conformità ad una regola che non risulta derogata da alcuna delle regolamentazioni valevoli per i vari fondi previdenziali dei lavoratori autonomi (non solo commercianti, ma anche artigiani, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), l’iscrizione alla gestione previdenziale è sempre subordinata alla presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza nello svolgimento di un’attività lavorativa (di natura commerciale, artigiana, agricola).

11.- Talchè non basta lo svolgimento di un’attività lavorativa (di natura individuale o societaria) per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi; occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.

12. Sotto questo profilo vale ancora la considerazione effettuata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 secondo la quale detta assicurazione “è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa.”

13. Va peraltro chiarito in relazione a quest’ultimo aspetto che, in base all’interpretazione logica della norma e maggiormente aderente alla ratio protettiva dell’obbligo assicurativo, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, il cui onere della prova è a carico dell’Inps, siano da riferire ad un limite sia pure non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo ovvero con riferimento all’attività lavorative espletate dal soggetto considerato e non già comparativamente con riferimento agli altri fattori materiali e personali dell’impresa.

14. Va, poi, escluso che il principio qui affermato si ponga in contrasto con il precedente di questa Corte citato nel ricorso giacchè, sebbene nella ordinanza n. 845/2010 (e nella successiva sentenza n. 2138/2014 pronunciata fra le stesse parti in relazione ad altro periodo contributivo) si sostenga che “il socio accomandatario di una società in accomandita semplice di intermediazione immobiliare, in quanto unico soggetto abilitato a compire atti in nome della società, deve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente”, tuttavia detto principio risulta affermato in una fattispecie nella quale era stato accertato dal giudice di merito che l’attività commerciale non poteva che essere svolta dal socio accomandatario, tenuto conto delle caratteristiche della stessa ed essendo la società medesima priva di dipendenti.

Quanto, poi, alla recente sentenza di questa Corte n. 20695/2015, osserva il Collegio che la motivazione della stessa è tutta incentrata sulla diversa questione della duplicità della iscrizione, in una fattispecie nella quale, si legge in motivazione, non era controversa la partecipazione personale del socio accomandatario al lavoro aziendale.

15. Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha escluso che fosse stato provato il coinvolgimento diretto nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sia perchè l’INPS aveva fatto leva solo sulla qualità di accomandatario, sia perchè la Corte aveva accertato che la resistente si era limitata a figurare come legale rappresentante in una società il cui unico scopo era di risultare intestataria di un contratto di leasing di un immobile utilizzato come studio professionale del marito.

16. Va pure osservato che la difesa dell’istituto previdenziale pretende ora di desumere la prova del presupposto dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, da circostanze di fatto (come la mancanza di dipendenti, il mancato svolgimento da parte della resistente di ulteriori attività lavorative, il mancato compimento di atti di gestione da parte dell’accomandante) elevate al rango di univoci elementi a carattere presuntivo, che risultano però ulteriori rispetto alle deduzioni effettuate in precedenza siccome richiamate in sentenza (fondate cioè sul mero possesso della qualità di accomandatario); e, pertanto, come tali, non deducibili per la prima volta in sede di legittimità. Neppure risulta ai fini dell’onere di specificità del ricorso per cassazione dove e quando le stesse circostanze siano state fatte valere nelle pregresse fasi del giudizio.

17. In ogni caso le medesime circostanze non scalfiscono la validità della “ratio decidendi” correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte della resistente, essendo stato evidenziato che la stessa società di cui ella era socia accomandataria non svolgesse alcuna attività commerciale; dovendo tenersi pure presente che, secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. 26 agosto 2016, n. 17370; Cass. 6 settembre 2016, n. 17643), l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. ord. 11 febbraio 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. 19 gennaio 2010, n. 845), in quanto l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti.

18. Esclusa la ricorrenza dell’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione e il versamento della contribuzione alla gestione commercianti, il ricorso va rigettato.

19. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità pari a Euro 2100 di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali e oneri accessori.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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