Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29699 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 29/12/2020), n.29699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24274/2019 proposto da:

O.H., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA MARCIANO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto di rigetto n. 6112/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.H., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano pubblicato il 22 luglio 2019 e comunicato il 23 luglio 2019, che ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale.

2. Il Tribunale, dopo avere valutato non credibile il racconto del richiedente nella parte in cui assume di essere ricercato dalla polizia del suo Paese per motivi di appartenenza politica, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Lo stesso Tribunale ha poi negato la protezione sussidiaria evidenziando che l’area di provenienza del richiedente, collocata nel sud della Nigeria, non è interessata da fenomeni di violenza generalizzata ed indiscriminata, presenti invece in altre aree della Nigeria, ed infine ha negato la protezione per ragioni umanitarie stante la mancanza di integrazione del richiedente in Italia.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi, ai quali resiste il Ministero dell’interno con contriricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, art. 46, par. 3 direttiva 2013/32/UE, art. 47 CDFUE, artt. 6 e 13 CEDU, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e si contesta la violazione dei principi di cooperazione istruttoria e di attenuazione dell’onere della prova in riferimento alla mancata audizione del richiedente, che gli avrebbe impedito di far emergere fatti non dichiarati dinanzi alla Commissione territoriale nè indicati nel ricorso, e di chiarire le imprecisioni e lacune del racconto fatto dinanzi alla Commissione.

2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo costituito dall’effettiva situazione esistente nel Paese d’origine, avuto riguardo in particolare alla pericolosità sociale della Nigeria. Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare notizie risalenti al 2017, a fronte della situazione risultante dal sito (OMISSIS) del MAE dell’aprile 2019.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, nonchè omesso esame di fatto decisivo ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di effettuare la comparazione tra la situazione attuale del richiedente con quella vissuta prima della partenza dal Paese d’origine, ai fini del giudizio di comparazione.

4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono privi di fondamento.

4.1. Il Tribunale ha fissato l’udienza D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 11; il richiedente è comparso e ha dichiarato di ricordare e confermare il contenuto dell’audizione svolta dinanzi alla Commissione territoriale (pag. 2 del decreto impugnato).

Secondo l’orientamento di questa Corte, che non v’è ragione di disattendere, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’udizione dello straniero (ex plurimis, Cass. 28/02/2019, n. 5973; Cass. 05/07/2018, n. 17717, che richiama Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano).

4.2. Il Tribunale ha escluso la credibilità del racconto del richiedente – che sarebbe fuggito dal Paese d’origine perchè minacciato da uno zio, già mandante dell’omicidio del padre del richiedente – per implausibilità intrinseca della narrazione.

4.3. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti anche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, sulla base dei riscontri di fonti ufficiali (rapporto EASO 2017), rilevando che l’area di provenienza del richiedente (a sud della Nigeria), non è interessata da un conflitto armato interno nè presenta una situazione di violenza diffusa e indiscriminata, e tale giudizio non può essere riesaminato alla luce della fonte richiamata nell’odierno ricorso.

Come chiarito da questa Corte, per contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, il motivo di ricorso per cassazione deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (ex plurimis, Cass. 18/02/2020, n. 4037), laddove il sito (OMISSIS) del MAE non costituisce fonte qualificata avendo scopo e funzione non coincidenti, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti di protezione internazionale (Cass. 12/05/2020, n. 8819).

4.4. Il diniego della protezione per motivi umanitari costituisce l’esito di un percorso di accertamento e valutazione che, nel solco dei principi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cass. 23/02/2018, n. 4455), poggia sulla rilevata assenza di profili di vulnerabilità del richiedente, tenuto conto che lo stesso non risulta aver compiuto un percorso di integrazione in Italia, e sulla considerazione che il rientro nel Paese d’origine non esporrebbe il richiedente ad una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’interno, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

 

 

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