Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29699 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29699 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato
– ricorrente contro
Prudenzano Carla e Fasano Carla
– intimate avverso
la sentenza n. n. 827/2014 della Corte di appello di Torino, depositata
il 9 ottobre 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 9 novembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:

Data pubblicazione: 12/12/2017

la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la
sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto a Carla
Prudenzano e Carla Fasano – assunte come collaboratrici scolastiche
con una successione di contratti a termine – il diritto agli scatti di

condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative
differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato
ad un unico motivo,
le intimate non hanno svolto attività difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la sentenza impugnata si fonda sulla riqualificazione della domanda
proposta dalle dipendenti, escludendo l’introduzione di una domanda
nuova, stante l’identità del petitum (differenze retributive maturate a
titolo di scatti di anzianità) e della causa petendi (aver lavorato per
due anni scolastici consecutivi); sulla base di tale premessa la pretesa
delle lavoratrici è stata riconosciuta fondata in virtù del principio di
non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul
lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 99/70/CE del 28
giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento con il d.lgs. 6
settembre 2001, n. 368 (in particolare: art. 6), richiamando i
pertinenti precedenti della Corte di giustizia dell’Unione europea ed
escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento
scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico
riservato agli assunti a tempo determinato;

2

anzianità ex art. 53 legge n. 312 del 1980, con conseguente

con l’unico articolato motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa
applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato ivi allegato, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs.
16 aprile 1994, n. 297, degli artt. 6 e 10 del d.lgs. 6 settembre 2001,
n. 368, dell’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv.

dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, degli artt. 36 e 45 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, degli artt. 77, 79 e 106 del c.c.n.l.
comparto scuola del 29 novembre 2007, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sul rilievo che i rapporti di lavoro a
tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una
normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la
disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 e sussistono
dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento
economico, considerato che il ricorso ai contratti a termine per il
reclutamento del personale scolastico risponde ad esigenze obiettive
di gestione del rapporto di lavoro;
il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato;
infatti, il Ministero non censura la decisione della Corte territoriale ove
questa ha riqualificato di ufficio la domanda proposta ex art. 53 della
legge n. 312 del 1980 per risolvere la controversia sulla base del
principio di parità di trattamento previsto dalla normativa europea ed
invocabile con riguardo al (diverso) diritto alla progressione
stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di
ruolo, né parte ricorrente ha sviluppato o comunque articolato la
denunciata violazione dell’art. 53 della legge n. 312 del 1980;
il ricorso, quindi, rimane incentrato sull’insussistenza della violazione
del principio di non discriminazione in virtù della dedotta specialità del
sistema di reclutamento nel comparto scolastico;
formulato in questi termini, il ricorso è infondato, come già affermato
da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558, Cass. 23/11/2016, n.

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con modif. dall’art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 106,

23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass. 05/01/2017, n. 165,
Cass. 31/05/2017, n. 13836) alle cui motivazioni ci si riporta
integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto
del tutto condivise), «La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta

al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai
fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi
nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei
richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata,
commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo
determinato al trattamento economico iniziale previsto per i
dipendenti a tempo indeterminato»;
essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato
con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;
in difetto di attività difensiva delle intimate, non vi è luogo a
provvedere sulle spese;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che
gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass.
29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

4

applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis dello

stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2017
esidente

11 Funzionario Giudiziario
,

}1a.g.ssa Rossano Riccardi

o Curzio)

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