Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29698 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 29/12/2011), n.29698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G., P.V., i quali agiscono a mezzo del

loro procuratore speciale P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio

dell’avvocato DI GIOIA GIOVAN CANDIDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato BONADIES RICCARDO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.C. (OMISSIS), B.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ERNESTO

MONACI 13, presso lo studio dell’avvocato MAZZELLA DI BOSCO VINCENZO,

rappresentati e difesi dall’avvocato D’AMORE ANTONIO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 339/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

17/03/09, depositata il 30/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Stando alla sentenza d’appello, nel 1993 i coniugi F.- P. evocavano in giudizio, davanti al tribunale di Trani, i coniugi T. e B., lamentando che costoro, proprietari in Trani di immobili contigui a quelli degli attori, siti in via (OMISSIS), avevano eseguito varie turbative della proprietà degli istanti.

Lamentavano tra l’altro la chiusura dell’accesso a un vano grotta; la ubicazione in un vano scala di un impianto termico; l’apertura di una porta di comunicazione tra l’androne del portone e il retrostante atrio del secondo immobile; la trasformazione in finestra di una luce.

Dopo lunga inerzia istruttoria, la domanda veniva respinta dal tribunale con sentenza del 24 novembre 2005, oggetto di impugnazione davanti alla Corte d’appello di Bari, che il 30 marzo 2009 rigettava il gravame.

La Corte rilevava che le prove testimoniali, dedotte solo in conclusioni e senza specifica indicazione dei testi, erano state legittimamente respinte e che comunque in sede di impugnazione non erano state riproposte.

Quanto ai documenti invocati, rilevava che la lettura di essi era insufficiente a provare l’imputabilità ai convenuti dei fatti loro addebitati.

Gli originari attori hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 13.11.2009, imperniato su cinque motivi. I B. hanno resistito con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha deliberato che sia redatta motivazione in forma semplificata.

2) Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs n. 40 del 2006, è inammissibile.

Una prima ragione di inammissibilità risiede nella violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, che impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa (SU 26644/09).

Nella specie tale indicazione è stata del tutto omessa, poichè parte ricorrente ha riportato per decine di pagine gli atti di causa, quasi integralmente, ma non ha fornito alcuna esposizione riassuntiva della vicenda processuale.

Secondo la giurisprudenza il ricorso per cassazione è però inammissibile se il ricorrente, anzichè narrare i fatti di causa ed esporre l’oggetto della pretesa come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 si limiti a trascrivere integralmente gli atti dei precedenti gradi del giudizio (Cass. 6279/11 SU 16628/09).

Nella specie parte ricorrente ha financo omesso di riportare la parte dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza di appello, così sottraendo al contenuto del ricorso l’unico atto che poteva, in ipotesi, supplire alla carenza ravvisata.

3)Una seconda ragione di inammissibilità concerne il disposto dell’art. 366 bis c.p.c..

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass 19769/08). Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” da applicare nel caso concreto (Cass. 9477/09; Su 7433/09) . Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata.

Il quesito relativo al primo motivo, che concerne violazione degli artt. 948 e 949 c.c., art. 2697 c.c. e art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, pecca di assoluta mancanza di concretezza, poichè, formulando un mero interpello, chiede alla Corte di legittimità di stabilire se, nella fattispecie, si verte in tema di azione di rivendicazione o di azione negatoria e se la Corte di appello ha violato i principi sull’onere della prova.

Il secondo motivo, che lamenta violazione dell’art. 115 in relazione ai profili n. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., è affetto da problematica ancor più grave, poichè esso chiede alla Corte di legittimità di stabilire se la Corte di appello abbia emesso pronuncia senza porre a fondamento le prove dedotte dalle parti. Per far ciò parte dalla tesi, apoditticamente enunciata, che gli attori sigg. T. non avessero fornito “idonei elementi di prova a conforto degli assunti da essi prospettati”.

Va qui rilevato non solo che si versa in ipotesi di quesito inammissibile, ma di motivo che nasconde sotto la veste della censura per violazione di legge, una censura per vizio di motivazione, che si ha quando la critica alla sentenza impugnata investe la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove su di essi acquisite.

L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e1 esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 10313/06), che è proprio quanto il motivo de quo invoca.

Il terzo motivo che, usando la dizione codicistica anteriore alla riforma del 2006, denuncia omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, si conclude non con la chiara e sintetica indicazione del fatto controverso (v.

Cass. 2805/11), ma con un quesito di diritto.

Non vi si può rinvenire un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08).

Si formula infatti un interpello volto a sapere se la Corte barese abbia trascurato di prendere in esame la documentazione prodotta dagli appellanti, di valutarne le risultanze, nonchè se le stesse, ove prese in considerazione, avrebbero determinato una diversa decisone.

Non è quindi indicato alcun fatto controverso.

Il quarto motivo, che si riferisce a omessa ed illegittima ammissione di ctu in relazione all’art. 360, n. 5 e/o n. 4, al pari dei precedenti si conclude con un quesito inammissibile, in quanto volto a far stabilire se la consulenza domandata, avente carattere percipiente, dovesse essere necessariamente ammessa. Anche in questo caso non viene fornita una sintesi logico giuridica del fatto controverso, non essendo possibile comprendere dal quesito non solo il fatto controverso, ma neppure in quale tematica di indagine si dovesse muovere la valutazione richiesta. Anche il quinto motivo, concernente le spese del giudizio di appello è munito di quesito apparente, privo dei requisiti minimi di legge.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte costituita delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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