Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29698 del 12/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29698 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato
–
ricorrente
–
contro
Collura Camilla, Pacheco Rodolfo, Testa Lucia, Arca Maria Angela,
rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Pistilli, elettivamente
domiciliati presso lo studio dell’avv. Stefania Reho, sito in Roma, via
Nazario Sauro 16
– controricorrenti nonché
Fin Maria, Millaci Valeria, Tripodi Maria Grazia
– intimate-
Data pubblicazione: 12/12/2017
avverso
la sentenza n. 34/2015 della Corte d’Appello di Genova depositata il
30 gennaio 2015, notificata il 21 febbraio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 9 novembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.
la Corte di appello di Genova ha rigettato l’impugnazione proposta dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la
sentenza del primo giudice che aveva riconosciuto ai lavoratori
indicati in epigrafe – assunti con una successione di contratti a
termine – il diritto alla progressione stipendiale spettante ai
dipendenti di ruolo in base all’anzianità di servizio complessivamente
maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla
corresponsione delle relative differenze retributive;
contro tale decisione il Ministero propone ricorso affidato ad unico
motivo, cui resistono con controricorso la Collura, il Pacheco, la Testa
e l’Arca, mentre le ulteriori parti intimate non hanno svolto attività
difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la difesa erariale, con atto depositato in data 16 ottobre 2017, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della decisione di questa
Corte 07/11/2016, n. 22558.
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai
sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., in quanto non vi è prova della
rituale notificazione dell’atto di rinuncia alle controparti costituite;
la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare
l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni
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Rilevato che:
interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del
ricorso (cfr. Cass. Sez. U., 18/02/2010, n. 3876; Cass. 31/03/2013,
n. 2259; Cass. 21/06/2016, n. 12743);
va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
la novità della questione di merito, diversamente risolta dalle Corti
ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che
gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass.
29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensate le spese del giudizio di
legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2017
si dente
ro Curzio)
Il Funzionario GinctIzIa[io
(1)~45Rossat Riccardi
territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del