Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29697 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 29/12/2020), n.29697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24492/2019 proposto da:

A.S.F., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

CESARINI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 154/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.S.F., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano pubblicata e comunicata il 15 gennaio 2019, che ha rigettato l’appello avverso il provvedimento del Tribunale di Milano in data 15 aprile 2016, di rigetto dell’opposizione al provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello ha ritenuto contraddittorio il racconto del richiedente, escludendo in ogni caso la sussistenza di atti persecutori rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato nonchè il rischio di danni gravi alla persona, avuto riguardo alla protezione sussidiaria.

Ulteriormente, la Corte d’appello ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione per ragioni umanitarie, in assenza di integrazione nel territorio del Paese di accoglienza, e dell’assenza di profili di vulnerabilità connessi sia alle condizioni di salute del richiedente sia alla situazione del Paese d’origine.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi.

Non ha svolto difesa il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e si contesta la valutazione riguardante il Paese d’origine, che la Corte d’appello avrebbe effettuato in assenza di riferimenti alle fonti di informazione.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 8, sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe escluso una condizione di pericolo del richiedente in caso di rimpatrio senza esplicitare il contenuto dei siti web richiamati, e non avrebbe svolto un’indagine officiosa sull’effettivo contrasto alla violenza da parte delle autorità del Paese d’origine.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e si contesta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria che la Corte d’appello avrebbe assunto senza procedere all’esame della effettiva situazione del richiedente nel Paese d’origine nonchè il grado di integrazione sociale raggiunto nel Paese di accoglienza.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e si lamenta l’omessa valutazione di elementi istruttori sui quali il richiedente aveva fondato la domanda.

5. I primi due motivi sono fondati.

5.1. Nei giudizi di protezione internazionale, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (ex plurimis, Cass. 20/05/2020, n. 9230; Cass. 22/05/2019, n. 13897).

Nel caso di specie, come denunciato nel ricorso, la Corte d’appello ha esaminato la situazione del Paese d’origine del richiedente senza indicare le fonti informative da cui ha tratto le conclusioni assunte, ed è quindi incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente.

6. L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, nel quale rimangono assorbiti i rimanenti, comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al giudice designato in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame della domanda di protezione attenendosi al principio richiamato, e provvederà a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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