Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29697 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 29/12/2011), n.29697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA FARNESINA 355, presso lo studio dell’avvocato

AMORESANO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato RINALDO

MARTINO giusta delega a margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

DIOGENE IMMOBILIARE SRL (OMISSIS), in persona del suo

Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio

dell’avvocato DELL’UNTO MAURIZIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato POZZOLI CESARE giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3527/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

3/12/08, depositata il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Carlo Fusco, (delega avvocato Maurizio Dell’Unto)

difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

udito il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso

per l’inammissibilità o in subordine per l’infondatezza del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Il tribunale di Monza-Desio riuniva due giudizi proposti da T.M. nei confronti di Diogene Immobiliare srl, relativi all’esecuzione di opere edili in un appartamento sito in (OMISSIS).

Nel primo giudizio, l’attrice chiedeva l’accertamento di vizi dell’opera e la restituzione di quanto pagato.

Nel secondo, l’attrice si opponeva tardivamente al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società appaltatrice.

Con sentenza 11 ottobre 2 004 il decreto veniva revocato e le ragioni di credito reciproche venivano dichiarate compensate, così come le spese del giudizio.

La T. interponeva appello e la Diogene srl appello incidentale.

La Corte d’appello di Milano il 22 dicembre 2008 rigettava l’appello della T. e confermava la compensazione delle spese di primo grado, con la condanna dell’appellante principale alla refusione delle spese di secondo grado.

L’originaria attrice ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 ottobre 2009 Diogene Immobiliare srl ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

2) Con l’unico motivo di ricorso la T. si duole del regolamento delle spese adottato dalla Corte d’appello e lamenta: a) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; b) vizi di motivazione.

Espone che il giudice d’appello nel dispositivo della sentenza ha omesso alcun richiamo all’appello incidentale proposto dalla società Diogene, pervenendo a condanna della T. al pagamento delle spese, sebbene anche l’appello incidentale fosse stato – in motivazione – respinto, ditalchè sussisteva reciproca soccombenza.

Il ricorso è manifestamente infondato.

A norma dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione (v. Cass. 406/08; 25270/09).

Quanto al vizio di motivazione, sul punto occorre ricordare che l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite della violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 13229/11).

Inoltre il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l’esito delle varie fasi, ma va considerato unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sè favorevole (Cass 19880/11).

Nella specie la Corte d’appello, dopo aver a lungo esaminato l’appello principale della T., relativa al merito della lite, lo ha disatteso.

Ha poi rapidamente valutato la materia della liquidazione delle spese di primo grado, giudicando corretta la compensazione.

Ha quindi, sia pur non esplicitamente, esaminato e rigettato l’appello incidentale.

Ha infine statuito sulle spese del grado di appello, evidentemente tenendo conto di tutto l’esito complessivo del gravame e della portata degli appelli, giudicando congruo applicare il principio della soccombenza, in relazione alla preponderante importanza del rigetto dell’appello principale.

Lo si può inferire, a tacere dell’evidente differenza tra esame di merito ed esame del solo capo relativo alle spese, dalla attenzione enormemente maggiore portata sul primo capo di decisione.

Trattasi di valutazione congrua e logica, che resta qui insindacabile.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 1.000 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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