Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29696 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 29/12/2011), n.29696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DARDANELLI 21, presso lo studio dell’avvocato VAGLIO MAURO, che

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso

l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato BARONI

MASSIMO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46798/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

7/03/08, depositata il 27/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) F.S. notificava al comune di Roma atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), relativa a sanzione amministrativa di Euro 219,71 irrogata per violazioni del codice della strada.

Il giudice di pace adito riteneva che l’opponente avrebbe dovuto proporre un’opposizione recuperatoria, L. n. 689 del 1981, ex art. 23, essendo stata dedotta la omessa precedente notificazione del verbale di accertamento.

Con sentenza 27 ottobre 2008 rigettava pertanto l’opposizione e negava che fosse possibile la conversione del rito.

Il F. ha proposto immediato ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria.

Il comune di Roma ha resistito con controricorso.

Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

2) Correttamente parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione e non appello avverso la sentenza del giudice di pace, trattandosi di decisione in materia di opposizione all’esecuzione, dichiaratamente proposta (cfr atto di opposizione, paragrafo 1), non diversamente qualificata dal giudice adito, ma respinta sulla base dell’assunto che trattavasi di strumento di tutela non appropriato.

La tesi del giudice di non poter qualificare diversamente l’opposizione, ma di doverla respingere, esclude che sia stata adottata una apparente diversa qualificazione dell’azione rispetto a quella espressamente proposta. Ne consegue (cfr. utilmente Cass. 26919/09) che, stante il regime impugnatorio vigente tra il 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr art. 616 c.p.c. come modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 e nuovamente modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 49), la sentenza resa ex art. 615 c.p.c., era dichiarata non impugnabile, restando così soggetta al solo ricorso per cassazione (Cass. 12165/11; 1402/11).

3) Con il primo motivo, il ricorso denuncia, esponendo quesito ex art. 366 bis c.p.c., che il giudice di pace non abbia ravvisato nell’atto di opposizione la rituale proposizione di un’opposizione all’esecuzione, sebbene l’opponente avesse dedotto il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione e l’indebita esposizione di una maggiorazione ex art. 27 L. n. 689 del 1981, in tal modo contestando la mancanza del titolo esecutivo e dunque il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

La censura è fondata. La sentenza impugnata ha esattamente individuato i principi affermati da questa Corte in ordine ai rimedi esperibili avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada (cfr Cass. 2819/06; 9180/06 citata dal giudice di pace), ma ha erroneamente considerato la portata della opposizione.

Allorquando l’opponente lamenti la mancata preventiva notifica del titolo dal quale la cartella dipende, non necessariamente si è in presenza di opposizione cd. recuperatoria (Cass. 17312/07; 8890/09), la quale si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente a inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatiorio, che viene contestato nel merito.

Nella specie l’opposizione proposta mirava invece ad altro obbiettivo e cioè a far affermare che la mancata notifica del verbale di accertamento entro i 150 giorni previsti dall’art. 201 C.d.S., (ora 90 per effetto della L. n. 120 del 2010, art. 36) aveva cagionato l’estinzione dell’obbligo, come previsto dall’art. 201, comma 5, che recita: “L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”.

Si rientrava quindi nell’ipotesi sub b) di cui alla sentenza 9180/06, cioè di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., sussistente allorchè “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”.

Altrettanto, ovviamente, valeva per la maggiorazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27, che presuppone la vitalità del titolo in forza del quale è promossa esecuzione forzata.

In base alla deduzione dell’opponente di mancanza del titolo per l’iscrizione a ruolo della sanzione, l’azione doveva quindi essere qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c., ed esaminata nel merito.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri, che concernono l’omessa pronuncia sulle questioni sollevate.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Roma, per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA