Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29696 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29696 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso) 4179-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONAI i1 PREVIDI ‘N/A SOCIAIT,
80078750587, in persona del Direttore Centrale I ‘,ntrate G ABRI I il i,A
DI MICHEM in virtù di delega conferita con atto notarile dal
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
Procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti
I.N.P.S. ( S.C.(2.I.) S.P.A. C.V. e P.I. 05870001004, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA C[SARI’, BI,CCARIA n.29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto) medesimo, rappresentata e difesa
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati, CARLA D’ALOISIO,
ANTONINO SGROI, LITIO MARITATO, GIUSEPPE
NIATANO, I 1SlI 1R 1DA VITA SCIPLINO, KNIANUI1 i 1
ROSI

– ricorrente contro

DI(

Data pubblicazione: 12/12/2017

BOLDURA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA VIRGILIO n.8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
MUSTI, che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato
ANDREA FORTUNAT;

contro
EQUITALIA NORD S.P.A;

– intimataavverso la sentenza n. 206/2015 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 04/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato che:
1. la Corte d’ appello di Milano ha confermato la sentenza del
Tribunale della stessa sede, che aveva parzialmente accolto
l’opposizione proposta da Alessandro Boldura avverso l’iscrizione
ipotecaria effettuata a seguito di mancato pagamento di cartelle
esattoriali non opposte, e ritenuto estinti per effetto di intervenuta
prescrizione quinquennale i crediti contributivi vantati dall’Inps per il
periodo sino al 1999;
2. per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps, che contesta
l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti azionati con le
cartelle esattoriali non opposte, denunciando la violazione e falsa
applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in
relazione all’art. 2953 c.c.;
3. Alessandro Boldura ha resistito con controricorso, mentre
Equitalia nord s.p.a. è rimasta intimata. Il controricorrente ha
depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.;
Ric. 2016 n. 04179 sez. ML – ud. 18-10-2017
-2-

– controricorrente –

4. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato che:
1. il ricorso, ammissibile in quanto idoneo a consentire al Collegio
di cogliere l’impianto della censura, è manifestamente infondato, alla

sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di
riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la
scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un
atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva
produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma
non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di
prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario
decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che,
qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale)
più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al
debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione
dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale
divenuto definitivo;
2. dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la
soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a
diritto;
3. ritiene quindi il Collegio, in coerenza con la proposta del
relatore, che il ricorso vada rigettato con ordinanza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
4. il preesistente contrasto di orientamenti giurisprudenziali
giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti

Ric. 2016 n. 04179 sez. ML – ud. 18-10-2017
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luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la

costituite, in considerazione del fatto che il ricorso è stato depositato
prima del richiamato arresto delle Sezioni Unite;
5. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del

legge 24 dicembre 2012, n. 228

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti costituite.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.10.2017

d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della

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