Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29695 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 29/12/2020), n.29695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21163/2019 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in VIALE ROMAGNA N. 73 –

MILANO, presso l’avv. MARIA LUCIA FRISENDA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE;

– intimato –

avverso decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10/05/2019;

(Rg 40233/18);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato in data 8 maggio 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, nell’interesse di H.A., cittadino del (OMISSIS).

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale, esclusa l’attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, quanto alle ragioni dell’espatrio, ha sottolineato l’assenza di una reale integrazione del territorio italiano, rivelata dalla mancata conoscenza della lingua, e i contatti settimanali con la moglie e i fratelli rimasti in Bangladesh.

3. Avverso tale decreto, nell’interesse del soccombente, è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5”, perchè, nel corso dell’audizione del richiedente, era emerso che il verbale dell’audizione svolta dinanzi alla commissione territoriale, quale trasmesso al Tribunale, era difforme da quello consegnato al medesimo richiedente. La circostanza viene indicata come rilevante dal momento che il decreto impugnato aveva appunto rapportato il contenuto delle dichiarazioni rese in giudizio con quelle precedenti.

La doglianza è inammissibile.

A tacer della mancata proposizione di querela di falso, necessaria per contestare la corrispondenza delle dichiarazioni rese a quelle verbalizzate, si osserva che, nella motivazione del decreto impugnato, non è valorizzata alcuna discordanza tra le dichiarazioni rese in sede amministrativa e quelle rese dinanzi al giudice, con la conseguenza che non è dato intendere – e il ricorso sul punto si segnala per l’assoluta assenza di indicazioni – in che modo la dedotta divergenza nel contenuto nel verbale di audizione dinanzi alla commissione avrebbe inciso sulla decisione.

Peraltro, la motivazione sulla inattendibilità del narrato è strettamente correlata a quanto riferito in sede giurisdizionale, quanto all’attività politica concretamente svolta e alla vendita dei terreni paterni.

E sullo specifico punto, il ricorso è privo di censure specifiche.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 10 Cost. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dal grado di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, alla luce dell’attività e della sistemazione abitativa stabile, e del lungo lasso di tempo trascorso dall’espatrio.

La doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 7155 del 2017, a mente della quale lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1 cit., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.

Invero, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018).

Al di là delle ipotesi di tale privazione, il diritto di cui si tratta non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (v. Cass. n. 17072 del 2018).

Nè è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, o quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (v. Cass. n. 3681 del 2019).

La giurisprudenza di legittimità ha specificato che la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente (Cass. n. 3681 del 2019). Posti tali principi di diritto, deve rilevarsi che ad essi si è attenuto il giudice del merito nel negare al ricorrente il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In tale contesto, il Tribunale non ha affatto omesso di considerare nè l’attività retribuita svolta, nè la sistemazione lavorativa, piuttosto sottolineando, per un verso, come l’ancora recente ricorso all’interprete, nonostante il non breve soggiorno in Italia, documentasse la mancata conoscenza della lingua e l’assenza di una reale integrazione in Italia e, per altro verso, come i continui, settimanali contatti con la moglie e i fratelli rendessero ragionevole la conclusione dell’assenza di concreti profili di vulnerabilità correlati al ritorno del Paese di origine.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, poichè l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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