Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29695 del 12/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29695 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26278/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Mucci Filippo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aldo Manna e
Fabio D’Isanto, elettivamente domiciliato in Roma al viale Angelico
n. 78 presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Ferrara e Massimo
Ferraro, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e nei confronti di
Banco di Napoli s.p.a.;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 8970/39/15 depositata il 16 ottobre 2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 30 novembre 2017.
Letta la memoria depositata dalla difesa del controricorrente, che
dichiara la sopravvenuta morte di Filippo Mucci.
Data pubblicazione: 12/12/2017
ATTESO CHE
Circa il rimborso IRPEF chiesto da Filippo Mucci sull’incentivo
all’esodo corrispostogli nel 2005 dal datore di lavoro Banco di
Napoli, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la
sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello erariale per
inosservanza del termine lungo semestrale.
– Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
per aver il giudice
d’appello applicato il termine lungo d’impugnazione nella misura
semestrale anziché nella misura annuale vigente
ratione
temporis.
– Il ricorso è fondato: la modifica apportata all’art. 327 c.p.c.
dall’art. 46 I. 69/2009, che ha sostituito il termine di decadenza
di
sei
mesi
dalla
pubblicazione
della
sentenza
all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58
della stessa legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in
vigore (4 luglio 2009), restando irrilevante il momento
dell’instaurazione di una successiva fase o grado di giudizio
(Cass. 6007/2012 Rv. 622286; Cass. 15741/2013 Rv. 627162;
Cass. 19969/2015 Rv. 637274; Cass. 20102/2016 Rv. 641250);
il giudizio per il rimborso è stato incardinato da Filippo Mucci nel
2007, sicché, non ostandovi l’articolazione delle fasi processuali
(con rinvio al primo grado e conseguente riassunzione per
integrazione del contraddittorio verso il Banco di Napoli), il
termine impugnatorio lungo è da applicarsi nell’originaria misura
annuale; pertanto, considerata la sospensione feriale dei termini,
risulta tempestivo l’appello (sentenza di primo grado depositata il
6 dicembre 2013, appello notificato il 20 gennaio 2015) e,
malgrado l’eccezione di tardività sollevata dal controricorrente,
tempestivo risulta lo stesso ricorso per cassazione (sentenza
d’appello depositata il 16 ottobre 2015, ricorso notificato il 15
novembre 2016).
2
– Il ricorso denuncia error in procedendo,
La
morte della
parte segnalata
nella
memoria
del
controricorrente è processualmente irrilevante, poiché l’impulso
officioso che domina il giudizio di cassazione esclude
l’applicabilità dell’istituto dell’interruzione (Cass. SU 14385/2007
Rv. 598042; Cass. 22624/2011 Rv. 620463; Cass. 24635/2015
Rv. 638041; Cass. 1757/2016 Rv. 638717).
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per l’esame
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.
dell’appello e il regolamento delle spese.