Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29694 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 28/12/2020), n.29694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6041-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SAFIN SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6551/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrare ricorre per la cassazione della sentenza n. 6551/24/2018, depositata il 06.07.2018, che, in controversia su impugnazione avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro su di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta, ha rigettato l’appello. Ciò in quanto, secondo la CTR, dalla motivazione dell’atto impugnato non emergeva la prospettazione dell’ufficio della “doppia tassazione”, atteso che il contratto di cessione del credito – atto enunciato – non era stato posto a base del decreto ingiuntivo, con insussistenza del presupposto della identità delle parti.

La Safin s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a due motivi;

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per extrapetizione e per omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la CTR tenuto conto che la contribuente aveva ammesso la debenza dell’imposta di registro in misura fissa. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la CTR annullato l’atto anche in relazione alla debenza in misura fissa senza motivazione.

Entrambi i motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Nel ricorso introduttivo, trascritto in ossequio al principio di autosufficienza, la contribuente ha ammesso che “alla fattispecie andava applicata la tassazione dell’imposta di registro in misura fissa, pari secondo la disposizione vigente ad Euro 168,00”.

La CTR ha affermato che il contratto di cessione del credito atto enunciato – non era stato posto a base del decreto ingiuntivo, ma non ha valutato che la stessa contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, era consapevole di dover corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’imposta di registro a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, e più precisamente in base all’art. 37 TUR, che prevede la registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi (in senso analogo e fra le stesse parti cfr. Cass. 6-5, Ord., n. 33283/2019).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con la dichiarazione che la contribuente è tenuta al pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo in misura fissa.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’equivoco riferimento alla tassazione dell’atto enunciato nel decreto ingiuntivo; vanno compensate anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dispone che la contribuente è tenuta al pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo in misura fissa. Compensa le spese del processo.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

 

 

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