Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29694 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 14/11/2019), n.29694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29132-2018 proposto da:

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M.P., C.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

BONAIUTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SUSANNA CHIABOTTO;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso il decreto reso l’11 luglio 2018 dalla Corte d’Appello di Roma, che ha accolto l’opposizione avanzata da B.M.P. e C.E. nei confronti dello stesso Ministero della Giustizia contro il decreto emesso il 2 maggio 2016 dal consigliere delegato della medesima Corte d’Appello di Roma, ed ha così altresì accolto altresì la domanda di condanna all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile di scioglimento di comunione ereditaria.

B.M.P. e C.E. resistono con controricorso.

Il primo ed il secondo motivo del ricorso del Ministero della Giustizia assumono la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso deducono del pari la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, stavolta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Tutti i motivi allegano la natura sostanziale, e non processuale, del termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, e quindi la non operatività riguardo ad esso della sospensione ex L. n. 742 del 1969, di tal che, risalendo il dies a quo di detto termine alla data del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio presupposto (6 luglio 2015), risulterebbe tardiva la domanda proposta lunedì 8 febbraio 2016.

Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., n. 1 (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155).

Deve trovare conferma il consolidato orientamento sul punto di questa Corte, secondo il quale la sospensione nel periodo feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, atteso che fra i termini di cui al citato L. n. 742 del 1969, art. 1, vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso (Cass. Sez. 2, 02/03/2018, n. 5018; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4691; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4692; Cass. Sez. 6 -2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6 – 2, 05/01/2017, n. 184; Cass. Sez. 6 – 2, 18/03/2016, n. 5423; Cass. Sez. 1, 11/03/2009, n. 5895).

In tal senso, peraltro, Cass. Sez. U, 22/07/2013, n. 17781, secondo cui il termine di sei mesi, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale non è più proponibile l’azione di equa riparazione da ritardo irragionevole del processo, è stabilito dal legislatore “a pena di decadenza” (artt. 2964 c.c. e ss.); la natura processuale della decadenza che precede comporta che il periodo di sei mesi dalla definizione del processo durato per tempo irragionevole, oltre il quale l’azione è preclusa, deve computarsi tenendo conto della sospensione del periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, come accade per ogni altro termine analogo”.

Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente non offrono elementi per mutare tale orientamento interpretativo. Non rilevano decisivamente, infatti, ai fini di una diversa considerazione del termine di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, ovvero della conclusione della non riferibilità ad esso della sospensione ex L. n. 742 del 1969, nè l’operatività del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009; nè la vigente struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, come delineata dalla L. n. 134 del 2012; nè, infine, la soggezione della domanda di equa riparazione per durata irragionevole alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, e, quindi, la conseguente efficacia impeditiva, accordata all’istanza di mediazione, rispetto alla stessa decadenza L. 24 marzo 2001, n. 89 ex art. 4. Tali sopravvenienze ordinamentali non mutano la natura del termine decadenziale L. n. 89 del 2001 ex art. 4, rimanendo pur sempre da esso condizionata l’utile esperibilità della essenziale tutela giurisdizionale del diritto di equa riparazione da ritardo irragionevole del processo.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Consegue la regolamentazione delle spese secondo soccombenza, nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo la ricorrente Amministrazione dello Stato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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