Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29694 del 12/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29694 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
Data pubblicazione: 12/12/2017
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24235/2016 R.G. proposto da
Al Capitello s.a.s. di Dal Cin Giuliano & C., Dal Cin Giuliano e Poloni
Tiziano, rappresentati e difesi dall’Avv. Fabio Alberìci, presso il suo
studio elettivamente domiciliati in Roma alla via delle Fornaci n. 38,
per procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– resistente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto n. 368/6/16 depositata il 16 marzo 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 30 novembre 2017.
Letta la memoria depositata dai ricorrenti, che insistono per
l’accoglimento del ricorso.
’77
ATTESO CHE
In ordine agli avvisi di accertamento loro notificati per maggior
reddito d’impresa e partecipazione sull’anno d’imposta 2007, Al
Capitello s.a.s. e i soci Dal Cin e Poloni impugnano per
cassazione la sentenza che ha apparentemente accolto l’appello
Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia la nullità della sentenza per contrasto tra
motivazione e dispositivo, quest’ultimo statuendo l’accoglimento
integrale dell’appello dell’ufficio, laddove la motivazione attesta
una sua parziale rinuncia in autotutela.
Il ricorso è fondato: quando impedisce di individuare il comando
giudiziale e il bene riconosciuto, il contrasto tra motivazione e
dispositivo rende nulla la sentenza (Cass. 26077/2015 Rv.
638110; Cass. 16014/2017 Rv. 644806); nella specie, l’integrale
accoglimento dell’appello statuito in dispositivo comporta
l’integrale conferma degli avvisi di accertamento, in radicale
contrasto con quanto attesta la motivazione circa la rinuncia
dell’ufficio a parte della pretesa e la conseguente «reciproca
soccombenza».
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per
le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.
erariale contro l’annullamento di primo grado.