Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29693 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DA MACA S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, VIA OTRANTO n. 18, presso lo

studio dell’Avv. Antonio Giulio Pericoli, che la rappresenta e

difende come da procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio

Colonna n. 32, presso lo studio dell’Avv. Mario Menghini, che la

rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Roberto

Lamacchia del foro di Torino come da procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 170/08 della Corte di Appello di

Torino del 12.2.2008/25.3.2008 nella causa i-scritta al n. 1380 R.G.

dell’anno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13.12.211 da Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Antonio Giulio Pericoli per la ricorrente e l’Avv. Mario

Meneghini per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente depositato, M.R. impugnava dinanzi al Tribunale di Torino il licenziamento intimatogli dalla MACA S.r.l.

il 25.01.2005 per avvenuto superamento del comporto, con le conseguenti statuizioni di carattere restitutorio e retributivo.

Al riguardo eccepiva l’illegittimità del provvedimento risolutorio, in quanto privo di giusta causa e/o giustificato motivo anche in relazione ad errato calcolo del periodo di comporto con inclusione anche del periodo per assenza da infortunio.

La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso, allegando il superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro pari a 12 mesi, previsti dall’art. 51 CCNL, nei tre anni precedenti il licenziamento.

All’esito dell’istruzione il Tribunale di Torino con sentenza del 5.12.2006 rigettava il ricorso.

Tale decisione, appellata dalla M., è stata riformata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 170 del 2008, che ha dichiarato illegittimo il licenziamento, con le conseguenti statuizioni.

La Corte ha osservato in particolare, anche sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, che l’infortunio sul lavoro del 9.09.2004 si era verificato in relazione alle mansioni assegnate alla M. incompatibili con le prescrizioni della Commissione Medica del 7.04.2003 circa lo svolgimento da parte della stessa lavoratrice di attività lavorativa con impegno manuale leggero. Ciò accertato, la Corte ha ritenuto che la durata di detto infortunio non potesse essere valutato ai fini del comporto, che pertanto non poteva essere considerato superato.

Contro la sentenza di appello la MACA propone ricorso per cassazione con quattro motivi. La M. resiste con controricorso.

Entrambe le pari hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha autorizzato motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2087, 1175, 1375 cod. civ., sostenendo che erroneamente il giudice di appello non ha escluso la responsabilità della datrice di lavoro nella causazione dell’infortunio, occorso alla M. il 9 febbraio 2004, e non ha calcolato la sua durata ai fini del superamento del periodo del comporto.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione circa la durata dell’infortunio, pari a 70 giorni, che invece contribuisce a determinare il superamento del comporto sommandosi alle restanti assenze.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., per non avere considerato il giudice di appello che la lavoratrice nel suo originario ricorso non aveva sostenuto che la durata dell’infortunio non dovesse essere calcolata ai fini del comporto, sicchè essa società convenuta non avrebbe potuto prendere posizione sul punto in maniera precisa.

Discende da ciò, ad avviso della ricorrente, che non appare corretta l’affermazione dello stesso giudice circa la non contestazione di tale circostanza.

I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Invero la Corte territoriale ha esaminato in modo adeguato e puntuale il materiale probatorio, anche testimoniale, acquisito giungendo alla conclusione che l’infortunio era avvenuto nello svolgimento di una operazione lavorativa (come il sollevamento di un sacco) che non era in linea con le prescrizioni della Commissione medica, che aveva consigliato lo svolgimento di lavori con impegno manuale leggero e con esclusione di mansioni richiedenti costanti e ripetute sollecitazione del rachide.

Ciò posto, la Corte ha correttamente tenuto conto dei giorni complessivi di assenza, pari a 422 risultanti dalla lettera di licenziamento, da cui vanno detratti i giorni corrispondenti all’infortunio, pari a 70, ottenendosi il dato finale di 352 giorni di assenza, inferiore a giorni 365 previsti dalla norma collettiva ai fini del superamento del comporto. La ricorrente da parte sua si è limitata a contrapporre a tale valutazione un diverso, non consentito, apprezzamento in ordine alla determinazione del periodo di comporto e alla inclusione o meno in esso del periodo relativa alla durata dell’infortunio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto inattendibile la deposizione della teste M..

Anche questa doglianza non ha fondamento, giacchè il giudice di appello ha fatto buongoverno del suo potere di individuare le fonti del proprio convincimento e pertanto anche di valutare le prove, controllare la loro attendibilità e concludenza, di scegliere – tra le risultanze probatorie-quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995;

Cass. sentenza n. 10896 del 1998).

La Corte territoriale nel caso di specie ha fatto corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, dando conto, delle dichiarazioni delle testi C. e B., oltre che quelle della M., e ritenendo, come già evidenziato, proprio sulla base di tali risultanze, che la società datrice di lavoro non fosse esonerata di lavoro dalla responsabilità dell’infortunio.

La ricorrente da parte sua ha chiesto una riesame delle risultanze delle prove testimoniali rispetto alla valutazione del giudice di appello, sorretta da congrua e logica motivazione, e quindi non censurabile in sede di legittimità.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 50,00 oltre Euro 300000 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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