Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29693 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 28/12/2020), n.29693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10475-2019 proposto da:

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI

34, presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e

difesa dagli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CODOGNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4084/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Mediocredito Italiano Spa, incorporante della Sanpaolo Leasint Spa (c.d. locatario), ricorre per la cassazione della CTR della Lombardia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione del diniego di rimborso da parte del comune di Codogno dell’acconto IMU versato per l’anno 2012 – in riferimento ad immobile concesso in locazione finanziaria ad un terzo, successivamente risolto per inadempimento in data (OMISSIS) – ha accolto l’appello della Società, in riforma della sentenza di prime cure.

La CTR, confermando la legittimità del diniego di rimborso dell’IMU, ha ritenuto che il soggetto passivo dell’IMU è il concedente, indipendentemente dalla riconsegna dell’immobile.

Il Comune di Codogno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e art. 9, comma 1, della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, in quanto soggetto passivo dell’IMU in caso di leasing sarebbe il locatario fino alla data di riconsegna del bene al locatore.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che, in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn. 29973, 25249 e 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l’opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019);

Ebbene, nel caso di specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha affermato che per l’IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisivo la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso.

Il ricorso va conclusivamente rigettato.

Si compensano le spese, dei gradi merito; nulla sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio

dell’intimato Comune. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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