Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29693 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10442-2017 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 2,

presso lo studio dell’avvocato ZUROLO PAOLO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli PULLI

CLEMENTINA, CAPANNOLO EMANUELA, MASSA MANUELA, VALENTE NICOLA;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 29/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Presidente Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Tivoli omologava positivamente, come da CTU, l’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.richiesto da Z.M. in relazione ai requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, compensando le spese del procedimento;

avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione la Z. con unico motivo;

l’INPS resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge ex art. 111 Cost., comma 8, con riguardo agli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 445 c.p.c., comma 5. Osserva che la domanda presentata dalla ricorrente ha trovato pieno accoglimento, essendo stata accertata dal consulente tecnico la sussistenza della condizione sanitaria ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 27/1/2015;

va preliminarmente rilevato che il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 6084/14), perchè il decreto di omologa, nella statuizione relativa alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che non è soggetto ad impugnazione in altre sedi. La pronuncia sulle spese dell’accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., è esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo, ma deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1, e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese;

nel caso di specie il giudice adito nel decreto di omologa ha provveduto alla statuizione sulle spese, nel senso della compensazione, pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente soccombente, essendo stato riconosciuto all’assistito il requisito sanitario invocato a decorrere dalla data della domanda amministrativa e senza che sia dato cogliere, nell’esercizio del potere discrezionale del Giudice, alcun elemento motivazionale a giustificazione della compensazione delle spese di lite (Cass. n. 6149 del 9/3/2017);

è noto che l’omessa motivazione in punto di spese, in presenza di compensazione, trasmodi in violazione di legge (Cass. n. 6059 del 09/03/2017), ciò in contrasto con l’assunto sviluppato dall’Inps in controricorso, il quale insiste nell’erronea individuazione del vizio;

la sentenza impugnata, pertanto, va cassata, con rinvio al Tribunale di Tivoli, altro giudice del lavoro, perchè, in applicazione degli indicati principi, statuisca in punto di liquidazione delle spese del procedimento e provveda, altresì, a liquidare le spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato nella parte relativa alla liquidazione delle spese e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Tivoli, altro giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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