Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29693 del 12/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29693 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22091/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Daddy s.r.I., Daddato Francesco e Iodice Francesca, rappresentati e
difesi dall’Avv. Maurizio Savasta, domiciliati presso la cancelleria
della Corte, per procura in calce al controricorso;
– controricorrenti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 517/13/16 depositata il 1° marzo 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 30 novembre 2017.
Data pubblicazione: 12/12/2017
ATTESO CHE
– In ordine agli avvisi di accertamento per maggior reddito
d’impresa e partecipazione notificati alla Daddy s.r.l. e ai soci
Daddato e Iodice per l’anno d’imposta 2007, l’Agenzia delle
entrate ricorre per cassazione avverso la declaratoria di
di primo grado che aveva accolto l’impugnazione dei contribuenti
e compensato le spese di lite.
– Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
– Il ricorso denuncia error in procedendo per violazione dell’art. 53
d.lgs. 546/1992, art. 36 d.lgs. 175/2014, avendo il giudice
d’appello dichiarato inammissibile il gravame incidentale per
effetto dell’inammissibilità del gravame principale sulle spese
conseguente ad omesso deposito di copia presso il giudice a quo,
deposito non effettuato neppure dall’appellante incidentale.
Il ricorso è fondato: abrogando il secondo periodo del comma 2
dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, l’art. 36 d.lgs. 175/2014 ha
soppresso l’obbligo di deposito della copia per gli appelli spediti
dopo la sua entrata in vigore (13 dicembre 2014), mentre per
quelli anteriori opera il principio
tempus regit actum
(Cass.
22627/2017); nella specie, è pacifico che l’appello incidentale è
stato presentato il 9 febbraio 2015, quindi, contrariamente
all’appello principale (12 dicembre 2014), successivamente
all’eliminazione dell’obbligo di deposito, sicché esso non poteva
essere dichiarato inammissibile per l’inosservanza di un obbligo
procedurale non più sussistente; né l’inefficacia dell’appello
incidentale
poteva
essere
dichiarata
quale
riflesso
dell’inammissibilità dell’appello principale a norma dell’art. 334
c.p.c., qui trattandosi di un’impugnazione incidentale tempestiva.
2
inammissibilità del proprio appello incidentale contro la sentenza
- Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per l’esame
dell’appello incidentale e il regolamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.
le spese del giudizio di legittimità.