Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29692 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ROMANO LAVANDERIE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, C.R., elettivamente domiciliata in Roma presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dagli Avv.ti Flaviano Tina e De Monte Donata del foro di Udine come

da procura a margine del ricorso, con richiesta di comunicazioni ex

art. 135 disp. att. c.p.c.;

– ricorrente –

contro

F.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n.

44, presso lo studio dell’Avv. Aguglia Bruno, che la rappresenta e

difende, anche disgiuntamente, con dall’Avv. Francesco Donatolo del

foro di Gorizia come da procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 11/08 della Corte di Appello di

Trieste del 10.01.2008/15.02.2008 nella causa iscritta al n. 317 R.G.

dell’anno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13.12.211 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 24.10.2000, F.P., assunta nell’aprile 1997 alle dipendenze della ROMANO LAVANDERIE S.r.l. come operaia di 1^ livello addetta alla cernita, piegatura e stiratura della biancheria, impugnava dinanzi al Tribunale di Gorizia il licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro il 24 ottobre 1998, per sopravvenuta inidoneità a svolgere le mansioni lavorative a lei assegnate in relazione a malattia e riguardante la spalla sinistra con difficoltà ad effettuare reiterati movimenti e per impossibilità di adibirla ad altre mansioni.

L’adito Tribunale, dopo l’assunzione dei testi ammessi e l’espletamento di CTU, accoglieva il ricorso della F. con le conseguenti statuizioni di ordine reintegratolo e risarcitorio.

Tale decisione, a seguito di appello della società datrice di lavoro, è stata riformata unicamente con riguardo al profilo dell’aliunde perceptum in relazione a compensi percepiti dalla F. per il lavoro svolto dopo il suo licenziamento, con conferma delle restanti statuizioni concernenti l’illegittimità dei licenziamento stesso e sue conseguenze. La Corte ha osservato con riguardo al profilo del licenziamento che la menomazione, da cui era affetta la F., non le impediva di svolgere alcune mansioni nell’ambito aziendale, ciò desumendosi dalle consulenze svolte in primo grado ( B. e N.), e in particolare di essere adibita ad attività relativa alla “piegatura delle spugne” e alla “stiratura senza impacchettamento”.

La Romano Lavanderie ricorre per cassazione con undici motivi.

La F. resiste con controricorso.

Il collegio autorizza motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il secondo e terzo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia l’idoneità della lavoratrice a svolgere le mansioni di piegatura e stiratura, e ciò in contrasto con quanto premesso dalla consulenza tecnica circa l’inidoneità della lavoratrice a svolgere mansioni comportanti abduzione della spalla sinistra, salvo poi accertare l’idoneità allo svolgimento delle anzidette mansioni perchè non comportanti abduzione oltre i 90 gradi.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla necessità di ridefinire le modalità di lavoro per riammettere la lavoratrice parzialmente idonea, in quanto la sentenza impugnata, dopo aver affermato che i testi avevano dichiarato la sussistenza di un accordo in base al quale i dipendenti si alternavano nelle diverse mansioni, asserisce che la società non aveva provato l’organizzazione del lavoro mediante rotazione degli operai nelle diverse mansioni.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 53 e 54, per non avere considerato che incombe al lavoratore allegare e provare l’esistenza del fatto infortunio sul lavoro, che non può essere presunto dalla denuncia all’INAIL da parte del datore di lavoro, denuncia che in quanto tale costituisce un obbligo e prescinde da ogni valutazione sulla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità dello stesso.

Con il sesto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 cod. civ. e degli artt. 115 – 116 c.p.c., con riferimento alla deposizione del teste T..

Con il settimo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 2697 cod. civ., artt. 115 e 116 c.p.c., per avere desunto la prova dell’infortunio, di cui era onerata la lavoratrice, dalla consulenza tecnica di ufficio, che non costituisce mezzo i-struttorio e ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valu-tazione degli elementi acquisiti o nella soluzione che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che tale mezzo di indagine non può essere utilizzato per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato l’esistenza dell’infortunio e per avere fatto conseguire da tale asserzione, automaticamente, la responsabilità della società.

Con il nono motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine all’esistenza di una colpa della società nell’infortunio subito dalla lavoratrice.

Con il decimo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all’esistenza di un danno biologico conseguente all’infortunio nella misura dell’8%. Con l’undicesimo motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere applicato la cd. tutela reale, anzichè quella obbligatoria, affermando la sussistenza del prescritto requisito dimensionale, la cui prova incombeva sul lavoratore.

2. I primi quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, sono privi di pregio e vanno disattesi.

Invero il giudice di appello ha fatto buongoverno del suo potere di individuare le fonti del proprio convincimento e pertanto anche di valutare le prove, controllare la loro attendibilità e concludenza, di scegliere- tra le risultanze probatorie – quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversta, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998).

La Corte territoriale nel caso di specie ha fatto corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, dando conto delle dichiarazioni delle testi escussi e delle risultanze peritali, riconoscendo proprio sulla base di tali risultanze, l’idoneità della lavoratrice a svolgere le mansioni di cernita, piegatura e di stiratura senza impacchettamento, e ciò nel quadro aziendale e della rotazione tra i vari addetti.

Nessun rilevanza hanno i rilevi mossi dalla ricorrente (ed in particolare quelli contenuti nel quinto, sesto, settimo, ottavo, nono motivo) circa la condotta della società tenuta in relazione all’infortunio sul lavoro e alla relativa denuncia all’INAIL, atteso che il giudice di merito ha tenuto conto, come già detto, delle diverse risultanze emerse dall’istruttoria di primo grado, oltre che della denuncia di infortunio e della testimonianza del teste T..

3. Non ha pregio poi la doglianza contenuta nel decimo motivo in ordine alla quantificazione del danno biologico indicato nella misura del 7% (perizia d’ufficio B.) e nell’8% (perizia di parte Cr.), giacchè l’impugnata sentenza, sia pure per implicito, ha fatto riferimento alla perizia di ufficio, alla quale la ricorrente non ha mosso specifiche censure.

4. Infondato è infine l’undicesimo motivo, avendo il giudice di appello ritenuto, in linea con l’indirizzo affermato da questa Corte (Cass. SU. n. 141 del 2006 e successive decisioni conformi), che l’onere di provare i requisito dimensionale L. n. 300 del 1970 ex art. 18 incombe sul datore di lavoro e non sul lavoratore.

5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese di giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 50,00 oltre Euro 3000/00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA