Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29692 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 28/12/2020), n.29692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13735-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.R., L.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO

PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANDREA LOVISOLO, ANTONIO LOVISOLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1412/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.- I contribuenti L. e P. hanno impugnato l’avviso di accertamento catastale relativo all’unità immobiliare sita nel comune di Genova con il quale l’immobile di loro proprietà è stato classificato diversamente rispetto a quanto proposto dai contribuenti con DOCFA.

Il ricorso dei contribuenti è stato accolto in primo grado.

Propone appello l’agenzia e la CTR con sentenza del 26 ottobre 2018 ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che le caratteristiche dell’appartamento non sono tali da giustificare la classificazione attribuita dalla Agenzia: l’immobile non è ubicato in zona signorile le finiture non sono di pregio mancano parcheggi condominiali ed è collocato in zona diversa da quella indicata dall’ufficio. Si evidenzia inoltre che l’ufficio non ha fornito prove sulle caratteristiche dell’immobile idonee a confutare il giudizio di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso i contribuenti. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

che:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 17 e 20, e del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Evidenzia che il contribuente ha scelto di utilizzare lo strumento DOCFA e che la legge circoscrive la suddetta procedura alle sole ipotesi di effettiva variazione dell’immobile. Rileva che nella specie è pacifico che l’immobile è sempre stato classificato in Al e che ad esso non è mai stata apportata alcuna modifica, tanto che il diverso classamento è proposto per errori di rappresentazione grafica e digitazione della categoria catastale. Pertanto non essendovi state delle modifiche, non sussistono i presupposti per modificare la categoria e quindi la CTR non avrebbe potuto riesaminare l’originario classamento. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per mancanza assoluta della motivazione.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

I contribuenti eccepiscono il difetto di autosufficienza del ricorso in quanto l’Agenzia non ha trascritto gli atti idonei a dimostrare che la questione della non idoneità della procedura DOCFA a introdurre la modifica della categoria e della classe sia stata discussa nei gradi di merito. Inoltre deducono che, contrariamente a quanto dedotto dall’Agenzia la dichiarazione di variazione è stata presentata per diversa distribuzione degli spazi interni; invero è affermato nell’incipit dello stesso ricorso dell’Agenzia (pag. 2) che la pratica DOCFA è stata presentata per diversa distribuzione di spazi interni e dunque non solo per errori di rappresentazione grafica.

Il ricorso difetta quindi di autosufficienza nella parte in cui non consente di capire chiaramente che cosa è stato esposto dei contribuenti nella DOCFA e se la questione oggi sollevata e cioè che si trattava di una DOCFA presentata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge sia stata effettivamente discussa nel contraddittorio dei gradi di merito. Quanto al resto si tratta di questioni di merito, poichè l’Agenzia sollecita la revisione del giudizio di fatto operato dalla CTR sul classamento dell’immobile, inammissibile in questa sede (Cass. 6915/2019; Cass. 16526/2016).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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