Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29692 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9635-2017 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADALBERTO

6, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GENNARO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7784/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 26/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Presidente Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

che

P.P. adì il Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., affinchè si accertasse il requisito sanitario relativo all’assegno di invalidità civile L. n. 118 del 1971, ex art. 13. Il CTU nominato riconobbe sussistere non già la percentuale di invalidità necessaria per la prestazione richiesta, ma la più alta percentuale del 100% di invalidità e il Tribunale omologò l’accertamento;

l’opposizione proposta dalla P. fu respinta dal Tribunale che rilevò “la totale infondatezza del ricorso in opposizione, atteso che la valutazione effettuata dal CTU, in quanto più favorevole allo stato di invalidità, comprende in sè anche la stima dell’invalidità compresa tra il 74 e il 99%, con la conseguenza che la valutazione del c.t.u. risponde pienamente alle richieste formulate in giudizio”;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la P. con unico motivo, illustrato con memoria;

l’INPS non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che

Con unico motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla violazione dell’art. 100 c.p.c. in uno alla L. n. 118 del 1971, art. 13, nonchè violazione degli artt. 112 e 445 bis c.p.c. e artt. 32 e 38 Cost.. Osserva che erra il magistrato nel ritenere che la parte abbia ottenuto nella relazione di c.t.u. il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta (assegno di invalidità civile L. n. 118 del 1971, ex art. 13) in quanto il consulente non ha riconosciuto la percentuale di invalidità compresa tra il 74 e il 99%, prevista per il conseguimento della predetta prestazione, ma una percentuale più alta (100%), prevista dalla medesima legge per il godimento di una diversa prestazione assistenziale. Rileva che trattasi di requisiti sanitari diversi, dettati da differenti norme e che legittimano il godimento di prestazioni diverse, incompatibili tra di loro, talchè erra il giudice ove ritiene che le conclusioni della ctu siano favorevoli alla ricorrente, essendo le stesse negative rispetto al petitum;

la censura è manifestamente infondata, posto che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. è teso alla “verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”, da richiedere da parte di chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento di una delle prestazioni indicate nel primo comma della norma. In proposito Cass. n. 11919 del 09/06/2015 ha rilevato che dall’incipit dell’art. 445 bis c.p.c., comma 2 – secondo cui “l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda” – e dalle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. n. 243 del 2014 e da questa Corte (Cass. 14 marzo 2014, n. 6010 e 17 marzo 2014, n. 6084 e n. 6085) si desume che “il legislatore ha previsto un procedimento sommario, avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che s’intende far valere in giudizio, cui fa seguito un (eventuale) giudizio di merito a cognizione piena”. Così interpretata la norma, vertendosi in ambito di verifica preventiva dei presupposti sanitari per il conseguimento delle prestazioni, non è ravvisabile il vizio denunciato, tanto più che il riconoscimento di una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella richiesta per la prestazione da conseguire non è certamente d’ostacolo al riconoscimento della prestazione medesima;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato senza alcun provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese, in mancanza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’Inps.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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