Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29692 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29692 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21172/2016 R.G. proposto da
Di Fausto Mario e RF Costruzioni e Trasporti s.n.c., rappresentati e
difesi dall’Avv. Carlo Gargiulo, presso il suo studio elettivamente
domiciliati in Roma al viale Opita Oppio n. 65, per procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– con troricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 3392/14/16 depositata il 30 maggio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 30 novembre 2017.
Letta la memoria depositata dai ricorrenti, che insistono per
l’accoglimento del ricorso e in subordine chiedono la trattazione in
pubblica udienza.

Data pubblicazione: 12/12/2017

ATTESO CHE
– In ordine ad avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di
registro su una cessione d’azienda del 5 ottobre 2009, il cedente
Mario Di Fausto e la cessionaria RF Costruzioni e Trasporti s.n.c.
ricorrono per cassazione avverso il rigetto del loro appello contro
la reiezione dell’impugnazione di primo grado.

– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge ex art.
360, n. 3, c.p.c. con riferimento all’art. 2697 c.c., per aver il
giudice d’appello dichiarato legittima la rettifica sul valore
dell’intera azienda, malgrado la cessione avesse avuto ad
oggetto solo il ramo concernente l’attività di autotrasporto e non
anche l’altro ramo concernente l’attività edile: il motivo è
inammissibile, poiché la violazione dell’art. 2697 c.c. è
denunciabile unicamente riguardo la distribuzione dell’onere
probatorio e non anche per la valutazione dei mezzi di prova
(Cass. 19064/2006 Rv. 592634; Cass. 15107/2013 Rv. 626907);
nella specie, confermando il giudizio probatorio di prime cure, il
giudice d’appello ha valutato un ampio quadro indiziario nel
senso dell’unitarietà dell’oggetto di cessione (rogito notarile, dati
camerali e dichiarazione redditi 2010), con un apprezzamento di
merito non sindacabile dal giudice di legittimità sotto il profilo
della violazione di legge.
Il secondo motivo di ricorso denuncia omesso esame ex art. 360,
n. 5, c.p.c., per non aver il giudice d’appello rilevato che la
cessione ineriva a un ramo d’azienda: il motivo è inammissibile,
poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter,
comma 5, c.p.c., rispetto alla quale i ricorrenti non hanno
indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della
decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello,
com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art.
360, n. 5, c.p.c. (Cass. 5528/2014 Rv. 630359; Cass.
26774/2016 Rv. 643244).
2

– Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.

La memoria depositata dai ricorrenti non incide sull’esito della
controversia, poiché da un lato resta impropriamente sul piano
della valutazione probatoria, dall’altro non evidenzia specifici
profili di divergenza idonei a escludere la doppia conforme.
Il ricorso va respinto e le spese regolate per soccombenza, con
raddoppio del contributo unificato.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere
all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che
liquida in C 1.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che i ricorrenti hanno l’obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.

P. Q. M.

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