Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29691 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PERUGIA, in persona del Direttore

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;

– ricorrente –

contro

R.V.;

– intimato –

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13.12.20011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 1.10.2003, R.V. proponeva opposizione contro l’ordinanza del 14.07.2003, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia aveva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 8125,00, in relazione a nove violazioni di legge riguardanti, rispettivamente, omesso invio all’INAIL della denuncia di infortunio occorso ad un lavoratore;

omessa comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l’impiego dell’assunzione di sei lavoratori; omesso aggiornamento dei libretti di lavoro con riferimento a tredici lavoratori; omessa consegna- all’atto della corresponsione della retribuzione- del prospetto paga riguardante dodici lavoratori; consegna-all’atto della corresponsione- del prospetto paga con indicazioni di retribuzioni di importo diverso da quello effettivo con riferimento a diciassette lavoratori;

inadempimento degli obblighi derivanti dal CCNL circa la corresponsione di differenze retributive nei confronti di tre lavoratori; superamento del limite massimo dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale nei confronti di diciannove lavoratori;

superamento del limite delle ore giornaliere e settimanali di straordinario nei confronti di diciannove lavoratori; mancato rispetto del riposo settimanale nei confronti di sette lavoratori.

Il ricorrente deduceva la prescrizione della pretesa L. n. 689 del 1981, ex art. 28, la violazione dell’art. 14, comma 2 citata legge, e, in subordine, chiedeva la ri-duzione della sanzione ex art. 8, comma 2, citata legge – in relazione a vincolo di continuazione tra gli illeciti contestati.

Si costituiva la Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione anzidetta.

All’esito il Tribunale di Perugia con sentenza n. 1483 del 2005, disattesi i motivi dedotti in via principale, accoglieva la deduzione subordinata relativa alla continuazione ex art. 8, comma 2 – anzidetto, con applicazione della sanzione pari ad Euro 774,70, corrispondente al triplo della più grave infrazione.

Contro l’anzidetta sentenza propone ricorso per cassazione la Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia con un unico articolato motivo.

Il R. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la Direzione Provinciale del Lavoro deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 8 e 35 e vizio di motivazione. La DPL sostiene che il giudice ha erroneamente invocato il disposto di tale norma, che si riferisce a “violazioni in materia di assistenza e di previdenza”, ciò che è invece all’evidenza escluso nel caso di specie.

Ciò premesso, la DPL contesta l’impugnata sentenza per avere ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 8, comma 2 – della richiamata norma, con applicazione del cd. cumulo giuridico, ossia della sanzione più grave aumentata al triplo.

Il ricorso è fondato.

Anche a voler prescindere dal profilo principale sollevato dalla ricorrente circa la non ravvisabilità dell’ipotesi di violazioni in materia di previdenza ed assistenza, va rilevato che nel caso di specie, in conformità a quanto più volte affermato da questa Corte, non può trovare applicazione l’istituto simile alla continuazione, come disciplinato dall’art. 81 c.p., comma 2. Tale ultima disposizione per le sanzioni amministrative, così come l’art. 81 c.p. nel campo penale, consente l’irrogazione di una unica sanzione per più violazioni consumate con una unica condotta (cd. concorso formale), mentre nel caso di pluralità di violazioni poste in essere dallo stesso soggetto con distinte attività, l’unificazione non è prevista ed ammessa, realizzandosi in tal caso l’ipotesi del cd.

cumulo materiale (cfr Cass. n. 2799 del 2005; Cass. n. 6519 del 2005;

Cass. n. 1417 del 2006, Cass. n. 13672 del 2007). Il che appunto si riscontra nella fattispecie in esame, in cui sono state contestate, come già detto, al R. più violazioni di legge in relazione a distinte condotte.

2. In conclusione il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Perugia diverso giudice, che procederà al riesame della causa tenendo conto dell’evidenziato principio di diritto.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 385 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Perugia diversa persona.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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