Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29691 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29691 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 8144-2016 proposto da:
COLOSIMO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LABICANA n.58, presso lo studio dell’avvocato PIERVANNI
ANDREOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI
SCI U MBATA;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 12/12/2017

avverso la sentenza n. 1399/1/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il
24/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO

Fatti e motivi della decisione
Colosimo Francesco ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate,
impugnando la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in
epigrafe che, rigettando l’appello proposto dal contribuente, ha
confermato la pronunzia di primo grado, ritenendo legittimo
l’avviso di liquidazione emesso a carico del predetto per la
rettifica del valore di un terreno ai fini dell’imposta di registro.
Secondo il giudice di appello la motivazione dell’atto impugnato
rispondeva ai criteri fissati dalla giurisprudenza di questa
Corte, indicando gli elementi essenziali sui quali si era fondata
la rettifica, nemmeno risultando decisiva la perizia giurata
prodotta dal contribuente.
La parte intimata si è costituita al solo scopo di di partecipare
all’udienza di discussione.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione

degli artt.3

I.n.241/1990 e 7 I.n.212/2000, nonchè dell’art.52 dPR
n.131/1986. Secondo la parte ricorrente la CTR non aveva
considerato il vizio dell’atto sotto il profilo motivazionale
nascente dalla mancata allegazione degli atti di compravendita
di altri cespiti immobiliari sui quali si era fondata la verifica

Ric. 2016 n. 08144 sez. MT – ud. 16-11-2017
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GIOVANNI CONTI.

effettuata dall’ufficio, secondo quanto risultava dall’atto
impugnato.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema
di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in

materia tributaria i principi di cui all’art. 3 della I. n. 241 del
1990, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di
maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante
l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato
rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per
consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per
delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio
nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale
l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza
dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il
contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla
base del medesimo criterio o di altri parametricfr.Cass.n.11560/2016,

Cass.n.25559/2014,

Cass.n.4289/2015, Cass.n.25153/2013-.
Orbene, nel caso di specie la CTR non ha ritenuto la fondatezza
della pretesa fiscale in relazione al contenuto di atti di
compravendita in comparazione, ritenendo per contro
pienamente legittima l’azione accertativa in quanto correlata
all’acclarata inclusione del cespite immobiliare all’interno di
area suscettibile di continua espansione edificatoria ed interna
ad un piano di lottizzazione. Sulla base di questi elementi di
fatto la CTR ha ritenuto pienamente legittimo l’avviso di
rettifica, non potendosi ritenere che il giudice di appello abbia
giustificato la validità dell’accertamento in relazione ad atti di

Ric. 2016 n. 08144 sez. MT – ud. 16-11-2017
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vigore dell’art. 7 della I. n. 212 del 2000, che ha esteso alla

compravendita in comparazione, anzi espressamente rilevando
la pluralità di parametri di riferimenti posti a basi dello stesso.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di
fatti decisivi e controversi per il giudizio. Il ricorrente deduce
che la CTR aveva limitato la verifica compiuta sulla questione

che la perizia giurata prodotta aveva evidenziato, idonei ad
incidere fortemente sul valore del cespite.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la CTR ha esaminato la perizia giurata, evidenziando
la non decisività degli elementi portati dalla stessa in quanto
redatta in epoca notevolmente anteriore rispetto alla cessione
dell’area, prendendo altresì in considerazione il limitato valore
della superficie destinata a verde privato. Vi è dunque stato un
compiuto esame degli elementi Indicati dal contribuente. Sul
punto, è sufficiente rammentare che le S.U. di questa Cortesent.n.8053 e 8054 del 2014 nonchè, più di recente,
15574/2015- hanno precisato che il vizio di cui al novellato
comma 1 n.5 dell’art.360 c.p.c. si riferisce all’omesso esame di
un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti
dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere
decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato
un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel
rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 cod. proc. civ.,
comma 1, n. 6 e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, il
ricorrente deve indicare il “fatto
storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale
tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso
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dell’edificabilità dell’area, senza occuparsi dei limiti edificatori

esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,
rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione
dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte
le risultanze probatorie -cfr., testualmente, Cass. n.

Ne consegue il rigetto della censura.
Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese, dando atto, ai
sensi dell’art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis
dell’art.13 comma 1 quater d.PR n.115/2002
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi
dell’art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale a norma del com a 1 bis
dell’art.13 comma 1 quater d.PR n.115/2002.
Così deciso il 16.11.2017 in Roma.
Il P ési ente

15553/2015-.

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