Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29690 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BROFFERIO N. 7, presso lo studio dell’avvocato MURANO GIULIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ATAC S.P.A. già (A.T.A.C.);

– intimata –

Nonchè da:

ATAC S.P.A. già (A.T.A.C.), in persona del legale rappresentante

prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI ROGAZIONISTI

N. 16, presso lo studio dell’avvocato FLAMMENT SIMONA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BROFFERIO N. 7, presso lo studio dell’avvocato MURANO GIULIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5456/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2008 R.G.N. 286/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato MURANO GIULIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso con

assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 5.7.2007/3.3.2008 la Corte di appello di Roma confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da S.S. per la condanna dell’ATAC al risarcimento del danno biologico e morale conseguente alla sua adibizione per svariati anni a mansioni che comportavano diretto contatto col pubblico, nonostante la sindrome dissociativa delirante e gli stati ansioso depressivi di cui era affetto.

Osservava in sintesi la corte territoriale che gli accertamenti medico legali svolti nel corso del giudizio escludevano che il peggioramento dei disturbi distimici del ricorrente fosse ricollegabile all’attività lavorativa dallo stesso svolta e che, comunque, il dipendente, già al momento dell’assunzione, era affetto da disturbi psichici e che, ogni qual volta aveva richiesto un mutamento di mansioni per asserita maggiore conformità al suo stato di salute, l’azienda aveva dato positivo riscontro alle relative istanze.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso S.S. con due motivi. Resiste con controricorso l’ATAC. spa (già ATAC), la quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, il ricorrente lamenta violazione di legge (art. 41 c.p.) e vizio di motivazione ed, al riguardo, osserva che la corte territoriale, disattendendo le indicazioni stesse della consulenza d’ufficio disposta nel corso del giudizio, non solo aveva escluso il rapporto di causalità sulla base della preesistente malattia psichica del lavoratore, ma aveva, altresì, omesso di accertare se l’attività lavorativa avesse potuto svolgere un ruolo di concausa nella patogenesi del disturbo ansioso depressivo esistente.

Con il secondo motivo, prospettando ancora vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che i giudici di merito avevano ritenuto come tempestivi provvedimenti di assegnazione a mansioni che, in realtà, erano ben anteriori alla manifestazione della malattia e alla sua progressiva evoluzione peggiorativa, omettendo di valutare che il lavoratore era stato assegnato per molti anni a mansioni comportanti contatti diretti con il pubblico.

2. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. 3. Il ricorso principale è inammissibile non risultando i quesiti formulati coerenti con la prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c..

Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte, che il principio di diritto che la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali che dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile non solo il ricorso nel quale il quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in termini del tutto generici, limitandosi la parte a richiedere alla Corte se vi sia stata violazione di una determinata disposizione di legge o se ricorrono i presupposti di astratta individuazione della stessa, ovvero ancora ove sia formulato in modo inconferente rispetto all’illustrazione dei motivi di impugnazione (cfr. ad es. SU n. 20360/2007; Cass. n. 14385/2007; Cass. n. 482 /2009; Cass. 19769/2008) sicchè, in definitiva, il quesito non risulti esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico-giuridica.

I quesiti posti, nel caso, dal ricorrente ( “Dica l’On. Corte se …

risulta violata o meno la richiamata norma relativa al concorso di cause ed, in caso di risposta affermativa, se il giudice di appello abbia effettuato una corretta e legittima applicazione del ed principio dell’equivalenza delle concause lavorative relativamente al rapporto di lavoro di S.S.” (primo motivo), “Dica l’On. Corte se … la motivazione dell’impugnata sentenza, con la quale si respinge l’appello di S.S., sia conforme al disposto dell’art. 116 c.p.c., in tema di prudente apprezzamento e della valutazione delle risultanze del ctu” (secondo motivo)) non appaiono conformi ai canoni interpretativi indicati, in quanto non risultano idonei ad esprimere, in termini riassuntivi e concretamente pertinenti all’articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio addebitato alla decisione.

Ed, in realtà, dall’esame dei quesiti non risulta percepibile l’interpretazione che, in relazione ai fatti di causa rilevanti, il ricorrente ritenga conforme al diritto e l’errore che, per contro, risulta ascrivibile alla decisione impugnata secundum ius, in modo da chiarire, in termini sintetici e concretamente riferibili alla fattispecie controversa, le censure mosse alla sentenza, individuando i principi applicabili, in luogo di quelli formulati dal giudice di merito disattendendo (per come si assume) le norme nel caso rilevanti.

Così come, e con più specifico riferimento al vizio di motivazione, manca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e cioè una autonoma e sintetica rilevazione dei fatti processuali rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione.

Dovendosi ribadire, in aderenza a quanto ritenuto da questa Suprema Corte, come l’onere imposto in parte qua dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non solo illustrando il motivo, ma anche formulando, al termine di esso e, comunque, in una parte del motivo a ciò espressamente dedicata, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del ricorso e valga ad evidenziare, in termini immediatamente percepibili, il vizio motivazionale prospettato, e quindi l’ammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass. ord. n. 8897/2008; Cass. ord. n. 20603/2007; Cass. ord. n. 16002/2007).

Il che implica che entrambi i quesiti si manifestano dei tutto generici, facendo riferimento, in termini astratti, a molteplici disposizioni normative senza in alcun modo chiarire lo specifico collegamento che tali disposizioni determinano rispetto alla concreta fattispecie controversa, alla luce della questione giuridica e motivazionale che, a fronte di quella che si prospetta come corretta, la parte assume erroneamente ricostruita dal giudice.

3. Il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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