Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29690 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1323-2017 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

preso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MIGNANO RAFFAELE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli PULLI

CLEMENTINA, CAPANNOLO EMANUELA, MASSA MANUELA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5527/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 23/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Presidente Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Napoli respingeva l’opposizione proposta nei confronti dell’Inps dai genitori di M.C., all’epoca minorenne, avverso A.T.P.O. che, a seguito di consulenza tecnica, aveva accertato l’insussistenza della condizione di invalidità richiesta per il riconoscimento della prestazione di indennità di frequenza;

il Tribunale respingeva la doglianza fondata sull’eccezione di nullità della CTU, per non avere il consulente inviato la bozza di relazione all’indirizzo di posta certificata indicata in ricorso, rilevando che la parte era tenuta ad indicare in concreto quale lesione del diritto di difesa si fosse realizzata per effetto della mancata conoscenza della bozza di relazione. Respingeva, altresì, le censure di merito avverso la relazione, ritenendo adeguata la valutazione del consulente;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il M. sulla base di tre motivi;

l’Inps resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c., comma 2: nullità della consulenza per violazione del contraddittorio e per violazione del diritto di difesa. Illogicità della motivazione di rigetto dell’eccezione di nullità quale conseguenza della violazione della norma anzidetta. Osserva che in violazione della citata norma sia il consulente tecnico di parte che il difensore erano venuti a conoscenza delle risultanze peritali solo con il decreto del giudice che aveva rigettato la domanda, così determinandosi le nullità della consulenza, con conseguente necessità di rinnovazione della stessa;

con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 195 c.p.c. anche in relazione all’art. 125 c.p.c., così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Nullità della consulenza tecnica di ufficio e violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.. Osserva che il giudice di prime cure omette di considerare che proprio a causa della mancata partecipazione alle operazioni peritali la parte era stata costretta a svolgere le osservazioni tecniche solo in sede di dissenso ex art. 445 bis c.p.c., con aberrazione delle norme disciplinanti il processo civile;

con il terzo motivo deduce violazione delle norme in materia di consulenza tecnica, in particolare del D.M. 5 febbraio 1992, osservando che il consulente non aveva applicato le tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al citato decreto, rifacendosi alla guida/tariffario di Melennec attinente esclusivamente alla liquidazione del danno biologico da invalidità permanente derivante da responsabilità di terzi;

i primi due motivi, unitariamente considerati, sono fondati. Questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 23493 del 09/10/2017) che l’art. 195 c.p.c., comma 3, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 5, ha introdotto una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d’ufficio, regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta. La novella ha perseguito l’obiettivo di garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa delle parti anche nella fase dell’elaborazione dei risultati dell’indagine peritale. La dialettica tra l’ausiliario officioso e gli esperti di fiducia delle parti si realizza così in maniera anticipata rispetto alla sottoposizione degli esiti peritali al giudice, consentendogli di esercitare un effettivo esercizio della funzione di peritus peritorum e di conoscere già all’udienza successiva al deposito della relazione i rilievi delle parti, nonchè le repliche e controdeduzioni del consulente d’ufficio, con conseguente accelerazione dei tempi del processo;

nel richiamato arresto si è aggiunto che l’omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte, in quanto posta a presidio del diritto di difesa, integra un’ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo e quindi assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all’art. 157 c.p.c., sicchè, come già affermato da questa Corte per il caso della mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni (v. Cass. 24/01/2013, n. 1744), tale nullità resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Il che nel caso è avvenuto, in quanto la nullità è stata tempestivamente fatta valere con il ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, che costituisce l’atto difensivo nel quale devono essere esplicitate le critiche alla c.t.u. già preannunciate con la dichiarazione di dissenso (v. Cass. n. 12332 del 15/06/2015, Cass. 21984 del 4/7/2018);

la nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell’indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da consentire comunque, all’esito, di esercitare con piena cognizione di causa i poteri attribuiti ai sensi dell’art. 196 c.p.c., come valutare la necessità o l’opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o la rinnovazione delle indagini;

nel caso, tale sanatoria non si è verificata, in quanto il Tribunale ha rigettato il ricorso senza recuperare il contraddittorio tecnico con l’ausiliare che l’art. 195 c.p.c., comma 3, ha voluto assicurare;

il ricorso, quindi, in difformità rispetto alla proposta formulata, deve essere accolto in relazione ai primi due motivi, assorbito il secondo che esplicita le riscontrate lacune dell’elaborato peritale posto alla base della sentenza impugnata;

segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Napoli, nella persona di diverso Giudice del lavoro, che dovrà procedere a nuovo giudizio con rinnovazione degli atti nulli ed ai successivi incombenti, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso Giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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