Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29690 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29690 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 13664-2015 proposto da:
BAGNATO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.
CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato
VALERIA AMATIELLO, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

resistente

avverso la sentenza n. 6143/7/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 26/11/2014;

1,7
)07.5,

Data pubblicazione: 12/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e motivi della decisione.
La CTP di Milano, in accoglimento del ricorso proposto da

all’applicazione di sanzione irrogata per l’anno 2009 in materia
di tasse sulle concessioni governative per l’impiego di
apparecchiature terminali relative al servizio radionnobile,
compensando le spese del giudizio in relazione alla circostanza
che la risoluzione del contratto di telefonia fosse avvenuto in
seguito a transazione in epoca anteriore all’anno 2009.
Il contribuente proponeva appello sul capo delle spese
processuali.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello incidentale sul
merito del ricorso, al quale seguiva la richiesta di condanna
dell’ente impositore ai sensi dell’art.96 c.p.c. in relazione alla
condotta processuale. L’Ufficio, successivamente, rinunziava
all’appello incidentale.
Il giudice di appello, con la sentenza indicata in epigrafe
rigettava l’appello principale ed a sua volta compensava le
spese processuale della fase di appello.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
cinque motivi.
L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il

primo motivo di ricorso si prospetta la violazione

dell’art.32 c.3 d.lgs.n.546/1992, in quanto la CTR non avrebbe
espunto dal fascicolo la memoria presentata oltre il termine di
cui all’art.32 ult.cit. dall’Agenzia delle entrate. Così facendo il
Ric. 2015 n. 13664 sez. MT – ud. 16-11-2017
-2-

Bagnato Antonio, annullava l’avviso di accertamento relativo

giudice di appello non avrebbe deciso la causa sulla base dei
soli atti o documenti presenti al momento della discussione
finale. Il motivo è inammissibile.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la
denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme

dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del
pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in
conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è
inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero
vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le
quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia
comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o
altro pregiudizio per la decisione di merito-Cass.n.26831/2014-

Orbene, nel caso di specie la decisione impugnata che ha
confermato la compensazione delle spese del giudizio di primo
grado ed ha compensato le spese della fase di impugnazione
non risulta in alcun modo condizionata da atti non prodotti
tempestivamente dall’Agenzia delle entrate che, nella memoria
depositata il 30 ottobre 2014, si è limitata a sollecitare la
cessazione della materia del contendere in relazione alla
documentazione prodotta dalla parte ricorrente- come è stato
chiarito nella parte finale dello svolgimento del processo della
sentenza impugnata. Richiesta, quest’ultima, che la parte era
comunque facultata a proporre all’udienza di discussione. Nè la
CTR risulta avere rigettato l’appello principale sulla base di
elementi nuovi dedotti per la prima volta dall’Agenzia
nell’anzidetta memoria. Ciò esclude di poter ritenere che la
decisione impugnata sia il frutto di documenti prodotti
irritualmente, dovendosi escludere che le difese esposte in
Ric. 2015 n. 13664 sez. MT – ud. 16-11-2017
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processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità

memoria e le richieste ivi espresse abbiano cagionato alcun
pregiudizio processuale al contribuente.
Con il seconcbed il quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce
la violazione dell’art.15 d.lgs.n.546/1992, in relazione alla
compensazione del giudizio di primo grado e di quello di

Le censure, da esaminare congiuntamente, sono fondate.
Occorre premettere, per una più chiara comprensione della
vicenda, che nel caso di specie il tema della liquidazione delle
spese del giudizio era regolato, quanto alla fase di primo
grado- ricorso proposto nel giugno 2011- dall’art.15
d.lgs.n.546/1992, a cui tenore ‘La commissione tributaria può
dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma
dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.”
L’art.92 c.2 c.p.c., nella versione applicabile alla fattispecieart.45 c.11 I.n.69/2009- – prevedeva che ‘se vi è soccombenza
reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni,
esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può
compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
Tanto premesso la CTR, sia nel valutare la censura sulle spese
del giudizio di primo grado esposta nell’appello principale che
nel decidere la sorte delle spese processuali della fase di
gravame, ha omesso di considerare che la compensazione
delle spese, in relazione al contenuto precettivo dell’art.15
ult.cit., nella versione ratione temporis applicabile, poteva
essere pronunziata unicamente nel caso di soccombenza
reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che
avrebbero dovuto essere espressamente enunciate, alla
stregua dei principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Sul punto, è sufficiente rammentare che secondo questa Corte
in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art 92 c.p.c., nella
Ric. 2015 n. 13664 sez. MT – ud. 16-11-2017
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appello pronunziate dalla CTR in violazione dell’art.15 ult.cit.

formulazione

vigente

“ratione

temporis”,

le

“gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella
motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o
parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti
della controversia decisa e non possono essere espresse con

fattispecie o dell’entità della lite), inidonea a consentire il
necessario controllo-cfr.Cass. n. 14411 del 14/07/2016, Cass.
n. 11217 del 31/05/2016, Cass. n. 11301 del 01/06/2015-.
Orbene, la motivazione addotta dal giudice di appello per
rigettare l’impugnazione sul capo delle spese processuali è
contraria a legge, avendo la CTR fatto riferimento all’ipotesi di
compensazione per reciproca soccombenza non ricorrente nel
caso di specie, in cui la parte contribuente era risultata
totalmente vittoriosa in relazione alla riconosciuta cessazione
dell’utenza telefonica in epoca anteriore all’annualità per la
quale era stata comminata la sanzione.
Parimenti fondata risulta la censura relativa al capo delle spese
del giudizio di appello, giustificata in relazione all’entità della
lite, al comportamento delle parti ed alla richiesta di cessazione
della materia del contendere che non integrano il parametro
del ricordato art.15, secondo i canoni interpretativi sopra
ricordati.
Pertanto, la decisione della CTR risulta contraria a legge tanto
con riferimento al capo delle spese del giudizio di primo grado
che con riferimento alle spese della fase di appello.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’illogicità della
motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui ha
respinto l’appello principale, è assorbito dall’accoglimento del
secondo motivo.

Iztic. 2015 n. 13664 sez. MT – ud. 16-11-2017
-5-

una formula generica, quali quelle della particolarità della

Con il quarto motivo di ricorso si prospetta l’illogicità della
motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la
richiesta di condanna al risarcimento del danno per lite
temeraria con motivazione stereotipata.
La censura è fondata. Il rigetto della domanda che la CTR ha

l’applicazione dell’art.96 c.p.c. ‘per assenza di dolo o colpa
grave’ non consente a questa Corte di comprendere le ragioni
poste a base della domanda ed integra una motivazione
apparente(Cass.S.U. n.8053/2014).
In conclusione, in accoglimento del secondo, quarto e quinto
motivo di ricorso, disatteso il primo e assorbito il terzo, la
sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione
della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del
giudizi odi legittimità.
PQM
Accoglie il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso, assorbito
il terzo motivo e disatteso il primo. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia,
anche per la liquidazione delle spese del giudizi odi legit imità.
Così deciso il 16.11.2017 in Roma.
Il P

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sidente

motivato deducendo l’assenza dei presupposti per

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