Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2969 del 07/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2969 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
1

sul ricorso 18617-2012 proposto da:
BARBERA ROSA, BENFATTO MARIA, CASELLA MARIA, BENFATTO
CONCETTA, BONO ANGELA, CARBONE ROSA, CONDINA ROSARIA,
CASELLA DOMENICO, CONDINA RAFFAELLA, CONDINA
GIOVANNA, CARROZZA CONCETTA, BUDA VINCENZA, tutti
domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
2017
3778

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINO
PELLICANO’, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 07/02/2018

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE, giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza n.

1243/2011

della CORTE

D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il
01/07/2012 R.G.N.

96/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA

D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per inammissibilità e in subordine rigetto;
udito l’Avvocato ANTONINO PELLICANO’;
udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO.

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO,

Rg n 18617/2012

Fatti di causa
La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di
accoglimento delle opposizioni proposte dall’Inps avverso l’esecuzione intrapresa da
Barbera Rosa ed altri ,sulla base di sentenze di condanna al pagamento
dell’adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola, ritenendo l’inesistenza del
diritto a procedere ad esecuzione .
La Corte territoriale ha rilevato che

le sentenze di condanna poste a base

dell’esecuzione erano generiche, non contenendo il numero di giornate non lavorate
nelle quali sarebbe maturata la richiesta indennità giornaliera, con la conseguenza
che le sentenze non potevano costituire titolo esecutivo , ma solo idonea prova per
ottenere la liquidazione in un successivo giudizio .
La Corte ha rilevato che gli appellanti non avevano mai prodotto ,né nel primo
giudizio, né in fase di gravame , documentazione inerente ai singoli processi di
cognizione culminati nelle sentenze poste a base dell’esecuzione e da cui potesse
desumersi che il numero delle giornate indennizzabili avesse formato oggetto di
accertamento . Secondo la Corte d’appello i ricorrenti avevano affermato del tutto
apoditticamente che nei processi di cognizione erano stati prodotti prospetti rilasciati
dall’Inps e mai contestati dai quali risultavano le giornate indennizzate per ogni
singola annualità.
Avverso la sentenza ricorrono la Barbera e gli altri formulando due motivi

.Resiste

l’Inps . Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 378 cpc
Ragioni della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art 474 cpc e vizio di
motivazione .
Rilevano che il dato numerico ,costituito dalle giornate indennizzabili necessario per
determinare il credito,si poteva ricavare dagli atti prodotti nel giudizio di primo grado
e non contestati .
Osservano che la Corte territoriale non aveva considerato che erano stati depositati i
prospetti contributivi rilasciati dall’Inps da cui risultavano le giornate di
disoccupazione; che sulla scorta di tali dati il giudice , nella sentenza costituente il
titolo esecutivo, aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori all’adeguamento
dell’indennità di disoccupazione ;che sulla scorta di tali dati , non contestati, i
ricorrenti avevano effettuato il calcolo del dovuto indicato nei precetti avverso i quali
l’Inps non aveva proposto opposizione ; che il giudice dell’esecuzione non aveva

1

Rg n 18617/2012

rilevato anomalie, ma aveva sospeso l’esecuzione per consentire di verificare
l’esattezza dell’eccezione di adempimento sollevata dall’Inps.
Con il secondo motivo denunciano violazione dell’ad 2697 cc in combinato disposto
con gli artt 167,416,436 cpc , nonché vizio di motivazione.
Deducono che la Corte d’appello , pur in assenza di contestazione dei dati assunti
nella sentenza -titolo, aveva posto a carico degli appellanti l’onere di provare quali
fossero tali dati in base ai quali erano stati eseguiti i calcoli delle somme dovute.

di opposizione e rilevano che l’Inps non aveva provato di aver pagato .
I motivi, congiuntamente esaminati in quanto connessi , sono infondati .
I ricorrenti richiamano , a fondamento delle loro censure ed al fine di escludere la
genericità del titolo posto a base delle loro richieste e dunque l’infondatezza
dell’opposizione all’esecuzione proposta dall’Inps, l’indirizzo giurisprudenziale secondo
cui in caso di sentenza di condanna in cui non è determinata l’importo dovuto questo
” può essere ricavato mediante l’ausilio di dati entrati nella valutazione del giudice e
presupposti all’emanazione del titolo ; dati quindi entrati nel processo perché accertati
o almeno pacifici tra le parti ”
In particolare i ricorrenti citano la sentenza n 6983/2003 in base alla quale “Nel caso
di esecuzione forzata promossa sulla base di un titolo esecutivo costituito da una
sentenza di condanna , la sussistenza del requisito della liquidità del credito
richiamato dall’art. 474, cod. proc. civ., va accertata procedendo all’interpretazione
della sentenza, tenendo conto dei dati che, pure se non siano stati in essa
puntualmente indicati, siano stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già
determinati, in quanto presupposti dalle parti e non controversi, quindi acquisiti al
processo, anche se per implicito”.
In applicazione di tali principi i ricorrenti assumono di aver allegato nel giudizio
conclusosi con la sentenza -titolo un prospetto contributivo rilasciato dall’Inps che
riportava le giornate di disoccupazione indennizzate; che sulla scorta di tali dati il
Tribunale aveva accolto la loro domanda di adeguamento del valore monetario
dell’indennità di disoccupazione e sulla base di tali dati essi avevano poi quantificato
le somme dovute .
I ricorrenti, tuttavia , pur richiamando principi giurisprudenziali condivisibili ( nello
stesso senso si veda Cass. SU n 11066/2012 secondo cui “il titolo esecutivo giudiziale,

ai sensi dell’art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si
esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo ,
2

Osservano che nessuna contestazione specifica o generica era stata proposta nell’atto

Rg n 18617/2012

consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi
ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”),

non hanno fornito

elementi idonei a superare le osservazioni della Corte d’appello secondo cui i ricorrenti
non avevano mai prodotto, né in primo grado , né ( per quanto tardivamente) in sede
di appello documentazione inerente ai singoli processi di cognizione culminati nelle
sentenze portate ad esecuzione e dalla quale documentazione potesse desumersi che

Nessuna specifico rilievo è opposto all’affermazione della Corte territoriale secondo cui
“del tutto apoditticamente ” si era affermato nell’atto di appello che nei singoli
processi di cognizione erano stati prodotti prospetti rilasciati dall’Inps e mai contestati
e dal quale risultavano le giornate indennizzate per ogni singola annualità .
I ricorrenti, nel presente giudizio, oltre a non aver prodotto la sentenza sulla cui base
hanno iniziato l’esecuzione, hanno omesso di indicare quando erano stati prodotti i
citati prospetti ; né tantomeno ne risulta indicata la loro collocazione nel processo di
cassazione ; né infine detta documentazione , sulla cui base è fondato il ricorso , è
stata prodotta nel presente giudizio così come richiede l’art 369 cpc che pone a carico
del ricorrente l’onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti
processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”
Il ricorso difetta, dunque, di specificità , requisito che impone al ricorrente di
indicare i fatti e i mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonché
la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori, eventualmente con
trascrizione dei passi salienti.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna dei
ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio
liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi,
oltre 15% per spese generali ed accessori di legge .
Roma 3/10/2017

avesse formato oggetto di accertamento il numero delle giornate indennizzabili .

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