Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2969 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/02/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 07/02/2011), n.2969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27045-2007 proposto da:

RESAIS – RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato FURITANO CECILIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato BARRESI GIOVANNI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.F., nella qualità di distrattario delle somme

liquidate in sentenza, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, presentato e difeso da

se medesimo;

– controricorrente –

A.L., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 29/2006 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositata il 03/11/2006 R.G.N. 389/96 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato FURITANO CECILIA per delega GIOVANNI BARRESI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/10/2006 il Tribunale di Caltanisetta – sezione lavoro, in funzione di giudice d’appello, dopo aver dato atto, nei procedimenti riuniti n. 389/96 e n. 610/96, della cessata materia del contendere nei confronti di tutti gli altri appellati diversi da D. G.F. e L.S. e dopo aver accolto parzialmente l’appello proposto dall’Ente Minerario Siciliano in liquidazione e dalla Resais spa, con condanna di quest’ultima alla corresponsione, agli ex dipendenti diversi dal D.G. e dal L., del maggior importo fra rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla riliquidazione dell’indennità di prepensionamento e dell’indennità “una tantum” di cui alla L.R. n. 42 del 1975, accolse, altresì, parzialmente l’appello proposto dal D.G. e dal L. avverso la sentenza del Pretore del lavoro di Caltanisetta del 16/2-1/3/96 e, per l’effetto, riconobbe ai medesimi il diritto a veder riliquidata, con decorrenza dal 23/5/85, l’indennità mensile di prepensionamento con il computo del compenso per festività percepito nei mesi di riferimento prescelti, con condanna della Resais spa al pagamento delle relative differenze, oltre accessori di legge.

La Corte territoriale addivenne a tale decisione dopo aver accertato, per quel che qui interessa, che il compenso per festività di cui ai mesi di riferimento prescelti dagli appellanti D.G. e L. poteva essere incluso nella base di calcolo dell’indennità di prepensionamento e che il diritto alla riliquidazione di quest’ultima si era prescritto solo per i ratei maturati antecedentemente al 23/5/85, posto che la notifica dei ricorsi interruttivi del corso decennale della prescrizione del diritto dai medesimi vantato era stata eseguita il 23/5/95. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliana S.p.A affidando l’impugnazione a cinque motivi di censura.

Resiste con controricorso il solo difensore antistatario avv. B.F., il quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Anche la ricorrente deposita memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei riguardi di F.L. per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione tra le parti, così come chiesto in memoria dalla difesa della Resais spa, la quale si è richiamata al relativo verbale redatto in data 26/10/07 presso la sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo con l’assistenza dei rispettivi rappresentanti sindacali e depositato il 30/5/2008 agli atti del procedimento.

Va, altresì, dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell’avv. B.F., quale difensore antistatario degli ex-dipendenti intimati, stante la mancanza di motivi di censura e l’insussistenza di qualsiasi questione in ordine alla distrazione delle spese disposta in suo favore dal giudice d’appello. Invero, come insegnano le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 02- 08-1995, n. 8458), con decisione ormai consolidatasi nel tempo, “il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo; egli pertanto è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si attacca il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura”.

Può, quindi, procedersi alla disamina dei motivi di censura che concernono gli altri intimati.

1. Col primo motivo di censura la RESAIS s.p.a deduce la violazione e/o la falsa applicazione della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, art. 6 e succ. modif., dell’art. 12 preleggi, dell’art. 1362 e segg. c.c., nonchè degli artt. 2935, 2946 e 2948 c.c. e dell’art. 3 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, oltre che l’omessa e/o insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla prescrizione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con tale motivo la Resais si duole dell’accertata durata decennale della prescrizione dell’indennità in esame sostenendo l’erroneità della decisione di ritenerne la natura assistenziale ed adducendo, a fondamento della contestazione, la tesi secondo la quale si sarebbe, piuttosto, in presenza di un “tertium genus” rispetto alle retribuzioni ed alle obbligazioni pubbliche, come tale riconducibile nellàrea della prescrizione quinquennale. Il motivo è infondato.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è da ritenere assolutamente corretto l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta natura assistenziale dell’indennità in esame ed alla conseguente applicazione del regime prescrizionale ordinario in ossequio ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte, considerato che II fine perseguito dal legislatore regionale era quello di creare una erogazione sostitutiva del reddito di lavoro, di cui i minatori siciliani erano stati privati per ragioni di economia pubblica, cosicchè tale indennità non poteva non essere inquadrata tra le prestazioni di assistenza sociale, alle quali hanno diritto, a norma dell’art. 38 Cost., comma 1, i cittadini inabili al lavoro o privi dei mezzi necessari per vivere.

Come, infatti, ha avuto già modo di statuire questa Corte (Cass. sez. lav. n. 12944 del 22/11/99), “l’indennità cosiddetta di prepensionamento che, ai sensi della L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6 è prevista, nell’ambito della ristrutturazione del settore estrattivo, in favore dei dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano in relazione alla anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro, non è assimilabile ad un credito di lavoro, ma ha natura assistenziale e pertanto il diritto alla relativa prestazione si prescrive in dieci anni, e in cinque anni quello relativo ai ratei già maturati, senza che possa avere rilievo la circostanza che, per le pensioni dei pubblici dipendenti, sia previsto da una norma speciale il termine di prescrizione di cinque anni, giacchè, attesa la diversa natura del diritto in oggetto, deve applicarsi il termine di prescrizione ordinario di cui all’art. 2946 cod. civ., norma che, per espressa previsione, si applica a tutti i casi in cui, come quello in esame, la legge non abbia disposto diversamente, (in senso conf. C. Sez. lav. n. 9042 del 6/7/2000, nonchè Cass. sez. lav. n. 177 de 9/1/02 e C. sez. lav. n. 11105 del 26/7/2002 anche in materia di indennità “una tantum”).

2. Col secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6 e succ. modif., dell’art. 12 preleggi, dell’art. 1362 e segg. c.c., nonchè degli artt. 2935, 2946 e 2948 c.c. e dell’art. 3 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, oltre che l’omessa motivazione sul punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sulla questione della ritenuta prescrizione decennale dell’indennità e succ. modif., dell’art. 12 preleggi, dell’art. 1362 e segg. c.c., nonchè degli artt. 2935, 2946 e 2948 c.c. e dell’art. 3 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3, oltre che l’omessa e/o insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla prescrizione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 “una tantum”.

Anche tale motivo è infondato.

Invero, questa Corte è pervenuta a soluzione identica a quella precedentemente esaminata col primo motivo di censura anche per quel che concerne la ed. indennità “una tantum” con le decisioni n. 177 del 9/1/02 e n. 11105 del 26/7/2002 della sezione lavoro, precedenti dai quali questo collegio non ha ragione di discostarsi.

Si è, infatti, statuito che “l’indennità “una tantum” prevista, nell’ambito della ristrutturazione del settore estrattivo, dalla L.R. Sicilia n. 27 del 1984, art. 6 in favore dei dipendenti dell’Ente minerario siciliano in caso di volontaria anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro, in alternativa all’indennità di prepensionamento di cui alla precedente L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6; ha la medesima natura assistenziale di quest’ultima indennità ed è assoggettata alla stesso sistema di calcolo (onnicomprensivo di ogni indennità o emolumento di carattere retributivo) e allo stesso regime prescrizionale (secondo cui il relativo diritto si prescrive in dieci anni, mentre il diritto relativo ai singoli ratei già maturati si prescrive in cinque anni).

(Cass. sez. lav. n. 177 del 9/1/2002).

E’ stato poi ribadito che “l’indennità “una tantum”, aggiuntiva rispetto al t.f.r., prevista dalla L.R. siciliana n. 27 del 1984, art. 6, comma 2 in favore dei dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano, indennità che costituisce una anticipazione di quella relativa al prepensionamento erogata nelle ipotesi di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro, con trattamento a carico del Fondo di cui alla L.R. siciliana n. 42 del 1975, art. 13, lett. A), ha, come l’indennità di prepensionamento, natura assistenziale e non retributiva, in quanto sostituisce il reddito di lavoro nel periodo in cui le prestazioni lavorative non vengono rese, e pertanto anche ad essa si applica il termine di prescrizione decennale” (Cas. Sez. lav. n. 11105 del 26/7/2002).

3. Col terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L.R. n. 42 del 1975, art. 6 della L. 27 maggio 1949, n. 260, della L. del 31 marzo 1954, n. 90, della L. 5 marzo 1977, n. 54, del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1029 attuativo dell’accordo interconfederale del 3/12/54, del ccnl del settore minerario 1/3/88, art. 24, comma 9, dell’art 12 disp. gen., dell’art. 1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, della insufficiente motivazione circa l’inclusione delle festività nella base di calcolo di indennità una tantum e prepensionamento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In pratica, la ricorrente contesta l’inclusione del compenso per festività nella base di calcolo del trattamento di cui trattasi e a conclusione del motivo pone il seguente quesito di diritto: “Se sia possibile computare la festività nella base di calcolo dei trattamenti di cui alla L.R. n. 42 del 1975, art. 6 senza considerare che la festività è equiparata al lavoro festivo (espressamente escluso dal computo dalla legge) nella contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie e che anche la festività può avere, in quanto tale, natura occasionale”.

Le norme collettive richiamate al riguardo dalla ricorrente sono quelle del ccnl del settore minerario del 1/3/1988, art. 24, comma 9, punto A e art. 28, comma 6. La stessa ricorrente puntualizza che l’art 24, comma 9, del predetto ccnl prevedeva che i lavoratori avevano diritto di godere di quattro giorni di riposo in sostituzione delle festività soppresse ex lege n. 54 del 1977 e che le festività del 2 giugno e del 4 novembre davano diritto al lavoratore di fruire del trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica, così come per quest’ultimo trattamento l’art. 28, comma 6, dello stesso ccnl precisava che nel caso di festività coincidenti con la domenica il lavoratore aveva diritto ad una giornata di retribuzione, per cui il giudice d’appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che lo stesso ccnl realizzava, almeno per talune ipotesi di festività, una piena equiparazione tra lavoro festivo e compenso per festività spostate ad un giorno festivo (2 giugno e 4 novembre);

inoltre, la norma collettiva summenzionata di cui all’art. 28 attribuiva al lavoratore, con riferimento a tali ricorrenze, il diritto alla retribuzione maggiorata, oltre che al riposo compensativo, mentre per il lavoro non prestato riconosceva il diritto alla sola retribuzione.

In definitiva, secondo tale assunto, la somma indicata in busta paga sotto la voce “festività” non avrebbe potuto essere calcolata in nessun caso nell’indennità di prepensionamento, o perchè relativa a compenso per attività lavorativa prestata in giorno festivo – come tale escluso dal calcolo dell’indennità di prepensionamento a norma della L.R. n. 42 del 1975, art. 6 – ovvero perchè facente parte della normale retribuzione mensile, già calcolata per intero ai fini dell’indennità di prepensionamento. Anche tale motivo è infondato.

Invero, il problema in esame è stato già affrontato e risolto da questa Corte con la decisione n. 12944 del 22/11/99, alla quale questo collegio intende adeguarsi, attraverso cui si è chiaramente affermato che “ai fini della “retribuzione globale di fatto” da prendersi a base per il computo dell’indennità cosiddetta di prepensionamento accordata ai dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano dalla L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6 la voce retributiva relativa alle festività deve essere inclusa nella base di calcolo in quanto non espressamente esclusa dal citato art. 6 (che invece esclude le erogazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo, nonchè le indennità di trasporto e vestiario), essendovi differenza tra l’erogazione per il lavoro festivo (espressamente esclusa dal computo e riferita alla prestazione di lavoro effettuate nei giorni festivi) e la normale retribuzione spettante al lavoratore per le festività senza prestazione di attività lavorativa, atteso che, in questo caso, il relativo compenso fa parte della normale vicenda lavorativa e non può non essere incluso nella retribuzione globale di fatto”. Occorre, infatti, osservare che il giudice di appello è correttamente pervenuto alla conclusione di includere nella base di calcolo la voce “festività”, perchè non espressamente esclusa dalla L.R. n. 42 del 1975, art. 6, u.c. contrariamente a quanto previsto per il lavoro notturno, il lavoro straordinario, il lavoro festivo e le indennità di trasporto e vestiario.

Esattamente è stato spiegato che vi è differenza tra festività e lavoro festivo, riferendosi quest’ultimo alla ipotesi di prestazione effettuata nei giorni festivi, che l’art. 28 CCNL disciplina stabilendo la misura della retribuzione, diversa dalla normale retribuzione spettante al lavoratore per la festività senza prestazione di attività lavorativa. Per questa ragione, giustamente, il compenso per festività, facente parte della normale vicenda lavorativa è stato considerato voce inclusa nella retribuzione globale di fatto.

In definitiva, non è dato riscontrare nella sentenza impugnata vizi logici o motivazionali nella interpretazione del contratto collettivo e della legge regionale in riferimento alla questione trattata.

4. Col quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione della L.R. n. 42 del 1975, art. 6 della L. 27 maggio 1949, n. 260, della L. del 31 marzo 1954, n. 90, della L. 5 marzo 1977, n. 54, del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1029 attuativo dell’accordo interconfederale del 3/12/54, del ccnl del settore minerario 1/3/88 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’insufficienza della motivazione circa la non riscontrata inclusione delle festività nella base di calcolo dell’indennità “una tantum” e prepensionamento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. A conclusione del motivo la Resais spa pone il seguente quesito di diritto: “se sia possibile che la voce festività, di cui non è stata riconosciuta accertata l’avvenuta inclusione nella base di calcolo dei trattamenti di cui alla L.R. n. 42 del 1975, art. 6 nonostante la prova fornita e senza che, nel dubbio, fosse esperita la chiesta Ctu, possa venire a duplicare in concreto il relativo beneficio per i lavoratori in conseguenza della statuizione intervenuta”.

In concreto, con tale motivo la ricorrente si lamenta del fatto che all’esito della deposizione del teste Renda era risultato che la voce festività risultava già inserita nella base di calcolo dell’indennità in esame e che nonostante la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio il giudice d’appello era pervenuto apoditticamente a statuire l’obbligo dell’inclusione del suddetto compenso nell’indennità oggetto di causa. Il motivo è palesemente infondato.

Invero, ribadita la fondatezza dei principi di questa Corte appena illustrati in materia di inclusione del compenso per festività nella base di calcolo dell’indennità oggetto di causa, principi ai quali il giudice d’appello si è correttamente uniformato, va subito osservato che non è affatto vero che l’affermazione giudiziale inerente la prevista inclusione di tale voce nell’indennità di prepensionamento sia apodittica, dato il puntuale riferimento, nella sentenza gravata, a precisi documenti e al confronto tra le opposte produzioni documentali, vale a dire alle buste paga nel mese di riferimento prescelto dagli ex-dipendenti ed ai cosiddetti “fogli notizie” prodotti dall’ente convenuto, riferimento, questo, che non solo è logico e convincente, anche per la parte in cui lo ritiene dirimente rispetto alla semplice prova orale, ma che non è nemmeno fatto oggetto di specifica censura, atteso che la ricorrente si limita a dolersi della mancata ammissione della consulenza d’ufficio a fronte della prova testimoniale raccolta. Al contrario, il giudice d’appello evidenziò che dai summenzionati riscontri documentali comparativi era chiaramente emerso che il compenso per festività percepito nel mese di riferimento non era stato calcolato nella base di computo dell’indennità di prepensionamento.

Tale accertamento di fatto, rigorosamente logico in quanto eseguito sulla base di dati oggetttvi, non solo è immune da censure di carattere giuridico, ma non risulta nemmeno specificamente contestato dalla ricorrente, la quale si limita, come si è appena visto, a contrapporre la sua tesi sulla presunta necessità di espletamento di una consulenza d’ufficio senza riuscire, per questo, ad intaccare la validità dell’iter argomentativo logico seguito dal giudice d’appello.

5. Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 27 del 1984, art. 6 e della L.R. Sicilia n. 46 del 1984, art. 9 nonchè l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia (artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) relativo alla cumulabilità illimitata di prepensionamento ed una tantum.

A conclusione di tale motivo la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: “Se sia possibile che la voce festività sia comunque riconosciuta nella base di calcolo di prepensionamento ed una tantum percepiti, oltre il limite della cumulabilità consentito fra i due benefici”.

Il motivo è palesemente inammissibile.

Invero, in nessuna parte della sentenza è affermato il cumulo delle due indennità.

Nemmeno è vero che nella sentenza fu operata la riliquidazione di entrambe le indennità di prepensionamento ed una tantum attraverso l’inclusione nella loro base di calcolo del compenso per festività, atteso che fu riconosciuto, per gli ex dipendenti non interessati dall’intervenuta conciliazione, solo l’inclusione dello stesso nell’indennità di prepensionamento. In realtà, solo nel dispositivo si fa riferimento alla riliquidazione dell’indennità dei prepensionamenti e di quella “una tantum”, ma al solo e chiaro fine di condannare la società mineraria al pagamento del maggior importo fra rivalutazione monetaria ed interessi legali dovuto sui ratei delle rispettive distinte indennità maturati dopo il 31 dicembre 1991.

Ne consegue che il ricorso va rigettato nei confronti degli altri lavoratori di cui in epigrafe, non interessati dagli accordi conciliativi, e dell’Ente Minerario Siciliano in liquidazione.

La mancata costituzione di questi ultimi e del predetto ente minerario comporta che non va adottata alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio nei loro confronti.

Le spese vanno, invece, compensate tra la ricorrente e F. L. in quanto ricorrono giusti motivi dovuti all’intervenuta conciliazione della lite tra di loro con conseguente cessazione della materia del contendere.

Infine, le spese vanno compensate tra la ricorrente ed il difensore antistatario per motivi di equità dovuti al fatto che nei confronti di quest’ultimo non sono stati sollevati motivi di censura, nè sono state formulate richieste di alcun genere.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei riguardi di F.L. per cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio. Rigetta il ricorso nei confronti degli altri lavoratori in epigrafe e dell’Ente minerario siciliano in liquidazione. Nulla per le spese in ordine a tali intimati. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’avv. B. e dichiara compensate le spese tra la società ricorrente e l’avv. F. B..

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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