Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2969 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/02/2017, (ud. 08/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23884-2010 proposto da:

C.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO N. 23/A presso

lo studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA, GUIDO ROSSI che lo

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 8602/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/10/2009 R.G.N. 5971/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;

udito l’Avvocato ROSSI GUIDO;

udito l’Avvocato BOER PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Roma, l’Avvocato C.C. esponeva che: 1) era dipendente dell’INPS con la qualifica di avvocato in servizio presso l’avvocatura distrettuale della sede di Roma; 2) in attuazione della L. n. 448 del 1998, l’INPS aveva ceduto alla società di cartolariziazione dei crediti INPS (SCCI) i propri crediti contributivi, con distinti contratti del 29/11/1999, 31/5/2001 e 1817/2002, i quali prevedevano che l’INPS, tramite la propria avvocatura, avrebbe proseguito i giudizi pendenti alla data di cessione; e avrebbe assunto i giudizi pendenti alla data di cessione nonchè, sempre tramite la propria avvocatura, anche la difesa tecnica della società concessionaria; 3) ai sensi dell’art. 9 del Decreto del Ministero del Tesoro 2.11.99, i INPS avrebbe trattenuto un importo sino al 2% delle somme riscosse e recuperate; tale importo era stato espressamente qualificato (clausola 9, punto 5 del contratto 31/5/2001, nonchè deliberazione INPS n. 89/02) quale corrispettivo per l’attività svolta dall’avvocatura dell’Istituto, prevedendone la distribuzione a ciascun avvocato dell’ INPS secondo i criteri di ripartizione degli onorari e competenze ai sensi del D.P.R. n. 411del 1976, art. 30, comma 2; 4) l’INPS non aveva tuttavia provveduto al pagamento dei compensi per gli anni 2000-2001-2002; 5) il 4.6.03 era stato stipulato un accordo sindacale col quale si destinava una parte di tali risorse (70%) agli avvocati INPS.

2. Sulla scorta di siffatte premesse l’Avvocato C. chiedeva che l’Inps fosse condannato al pagamento dell’importo specificato nel ricorso.

3. Il Tribunale accolse la domanda e condannò l’Inps al pagamento della somma richiesta, oltre interessi legali sino al saldo ed alla refusione delle spese del giudizio.

4. La Corte di Appello di Roma, adita dall’Inps, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda ed ha dichiarato la nullità della domanda di restituzione, proposta dall’Istituto appellante, avente ad oggetto le somme pagate alla C. in esecuzione della sentenza di primo grado.

5.

6. Avverso tale sentenza la C. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, cui ha resistito l’Inps con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale, fondato su un unico motivo, al quale ha resistito la ricorrente principale.

7. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

8. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi del ricorso principale.

9. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2 e dell’art. 1988 c.c..

10. Assume che, avendo la sentenza impugnata trascurato che la revoca della cit. Delib. n. 89 del 2002, adottata con determinazione del Commissario Straordinario n. 805 del 17.3.03, costituisce un atto di autotutela ormai non più ammissibile nel pubblico impiego cd. contrattualizzato (in cui la pubblica amministrazione agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro), di guisa che, una volta adottate determinate misure di gestione del rapporto (sul piano retributivo), l’amministrazione non può più adottarne altre di tipo peggiorativo; inoltre sostiene che la stessa determinazione del Commissario Straordinario n. 805 del 17.3.03, pur revocando la Delib. n. 89 del 2002, aveva comunque disposto la ripartizione tra gli avvocati dell’INPS dell’importo di Euro 7.124.147,06 di competenza degli anni 2000 e 2001, in tal modo riconoscendo il debito dell’ente.

11. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.c., comma 2, n. 4 e art. 1362 c.c., comma 1, per carenza di motivazione circa l’applicabilità dell’accordo collettivo del 4.6.03 ed erronea sua interpretazione anche alla luce dell’accordo novativo 19.12.05, che forma oggetto del terzo motivo di ricorso sotto forma di omesso esame d’un fatto controverso e decisivo.

12. Il quarto e il quinto motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1, e motivazione insufficiente circa l’interpretazione dell’accordo 4.6.03,e del CCNI del 19.2.2005 nonchè violazione del principio generale dei diritti quesiti derivanti dall’accordo medesimo.

13. Il sesto motivo ha ad oggetto la violazione e la falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 13 e del D.M. 5 novembre 1999, art. 4, nel testo sostituito dal D.M. 2 dicembre 1999, art. 9, nonchè dell’art. 1362 c.c.. Si lamenta anche la violazione del D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30.

14. La ricorrente sostiene che la quota del 2% trattenuta dall’ INPS per l’attività di difesa e rappresentanza era il corrispettivo della relativa attività svolta dai difensori dell’istituto, come emergeva dal tenore letterale dei primi due contratti di cessione del 29/11/1999 e del 31/5/2001, quest’ultimo da leggersi anche quale strumento interpretativo del primo, i quali riconoscevano ai legali dell’ente il corrispettivo pari al 2% di quanto riscosso e recuperato tramite la loro attività professionale; che l’uso del termine “corrispettivo” attesterebbe in maniera chiara ed inequivoca la volontà dell’ente di compensare le prestazioni professionali degli avvocati al di fuori di alcuna ulteriore contrattazione, com’era desumibile dai chiarimenti resi dal direttore generale dell’istituto ai ministeri vigilanti con nota del 20/5/2002 e dell’ulteriore nota del commissario straordinario dell’istituto con nota del 4/7/2003; che la decisione impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 30 del D.P.R. citato che, fino al 2002, ha disciplinato la liquidazione dei compensi inerenti all’attività svolta dai professionisti degli enti pubblici non economici, i quali sono distribuiti automaticamente e periodicamente ai professionisti senza la mediazione di accordi sindacali; che nel suddetto schema rientrerebbe anche il 2% derivante dall’attività di recupero dei crediti oggetto dei contratti di cartolarizzazione, in quanto tipica della funzione legale, da compensare ai sensi del D.P.R. n. 411 del 1976; che sul punto la Corte d’appello avrebbe fornito un’interpretazione non rispondente alla voluntas legis.

15. Il settimo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione del testo unico n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

16. La ricorrente lamenta la disparità di trattamento, in violazione della norma citata, nella parte in cui, di fatto, si è applicato l’accordo del 4 giugno 2003 al personale amministrativo, destinatario del 30% degli introiti, e non anche agli avvocati.

17. L’ ottavo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, dell’art. 36 Cost., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’applicazione dei contratti collettivi del 4/6/2003 e del 19/12/2005.

18. Si ribadisce l’erroneità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il secondo contratto avrebbe avuto portata novativa, in contrasto con il fatto che il primo non era mai stato annullato, ma anzi era stato eseguito attraverso la ripartizione dei compensi nella misura del 30% ai dipendenti amministrativi relativi al periodo 2000-2001 e 2002.

19. Si asserisce che l’erroneità riguarda anche la parte della sentenza con cui la Corte d’appello, violando il disposto dell’art. 112 c.p.c., aveva ritenuto un’inammissibile mutano libelli la sua domanda, proposta in via subordinata, di ripartizione delle somme in base all’accordo del 19/12/2005, e si deduce che la questione del detto accordo era comunque entrata nel thema decidendum, che non poteva valere l’argomento inerente al mancato rispetto della condizione posta nell’accordo, circa la rinuncia del dipendente ad ogni altra pretesa e alle azioni promosse o da promuovere al fine di poter usufruire dell’applicazione di tale contratto, in ragione della nullità di una preventiva rinuncia alla tutela giudiziale.

20. Si assume che il contratto era suscettibile di essere applicato nei confronti di essa ricorrente, anche in mancanza di una sua esplicita manifestazione di volontà, ai sensi dell’art. 1419 c.c., stante la nullità della clausola con cui si era subordinata la validità dell’accordo alla rinuncia di un diritto costituzionalmente garantito.

Sintesi del motivo del ricorso incidentale.

21. Con unico motivo il ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, 434, 436, 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, nella parte in cui l’impugnata sentenza ha dichiarato nulla la domanda di condanna dei ricorrenti alla restituzione delle somme ricevute in forza dei decreti ingiuntivi opposti (recte, in esecuzione della sentenza di primo grado) nonostante che tale avvenuto pagamento costituisse circostanza di fatto non solo documentata, ma neppure contestata dagli odierni ricorrenti principali.

Esame dei motivi del ricorso principale

22. Questa Corte ha già avuto modo di statuire che il rimborso forfettario del 2%, previsto dal D.M. 5 novembre 1999, art. 4, a carico di S.C.C.I. s.p.a., spetta all’INPS e non all’Avvocatura dell’Istituto, trattandosi di compenso per gli oneri complessivamente sostenuti dall’ente per la riscossione dei crediti e non già di competenze dovute per l’attività legale, ai sensi del D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30, comma 2, a nulla rilevando la previsione del contratto collettivo integrativo del 4.6.2003, trattandosi di materia estranea alla competenza riservata alla contrattazione integrativa, e ferma, in ogni caso, l’inapplicabilità del contratto collettivo nazionale integrativo del 19 dicembre 2005 in assenza di espressa adesione del dipendente (Cass. nn. 3487/2016, 3826/2016, 54481/2016, 5518/2016, 5572/2016, 7296/2016, 7557/2016, 12826/2016. 3243/2015, 4665/2015).

23. Trattasi di principio cui il Collegio intende dare continuità, resistendo esso a tutte le censure formulate in ricorso in quanto sostanzialmente iterative di quelle già negativamente scrutinate nelle pronunciate citate e nella decisione di questa Corte n. 3826/2016, che, al riguardo, ha affermato che quando un ente pubblico, a seguito di riesame delle circostanze, modifichi o ritiri l’atto di riconoscimento di un trattamento economico, ritenendolo non dovuto, non esercita alcun potere amministrativo di autotutela, ma pone in essere un atto di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro tipico del diritto privato, della cui conformità a diritto si deve giudicare secondo gli stessi principi che governerebbero il giudizio nei confronti di un datore di lavoro privato. Ha anche rilevato, con riguardo al caso di specie, che i plurimi motivi di illegittimità che affliggevano la delibera del Consiglio di amministrazione dell’INPS, citata innanzi, rendevano la revoca da parte del Commissario straordinario dell’Istituto un mero atto di conformazione all’ordinamento del pubblico impiego c.d. contrattualizzato, in cui vige il principio inderogabile secondo cui l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, da stipularsi secondo i criteri e le modalità previste nel titolo 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

24. La Corte territoriale ha fatto applicazione dei principi sopra richiamati e ha bene spiegato, in maniera chiara e lineare le ragioni del decisum.

25. Va rilevato, con riguardo all’ inapplicabilità del contratto collettivo nazionale integrativo del 19 dicembre 2005, che nella fattispecie in esame è mancata l’espressa adesione della odierna ricorrente (ricorso pg 47) e su questa circostanza poggia una delle rationes decidendi della sentenza oggi impugnata, che (cfr. ultima pagina secondo capoverso) ha ritenuto la domanda subordinata fondata sull’accordo del 2005 non solo nuova ma anche infondata per la incontestata manifestazione di volontà dell’Avv.to C. di non volere aderire all’Accordo. Nè vale osservare in questa sede che tale rinuncia sarebbe nulla perchè relativa a diritti indisponibili del lavoratore e preventiva rispetto al loro sorgere, per l’assorbente considerazione che è nella stessa prospettazione attorea l’assunto che il diritto era già sorto per effetto della delibera n. 89/2002, con la conseguenza che esso ben avrebbe potuto costituire oggetto di rinuncia, salva l’eventuale annullabilità dell’atto di disposizione ai sensi dell’art. 2113 c.c. (Cass. 12561/2006).

26. Non sussiste pertanto la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., nè sussiste lesione del principio di parità di trattamento rispetto al personale amministrativo, questione quest’ultima non affrontata dalla Corte territoriale e di cui la ricorrente non deduce i termini e le modalità con le quali essa sarebbe stata introdotta nelle precedenti fasi del giudizio, nel rispetto del principio di autosufficienza (Cass. 23675/2013). In ogni caso la violazione del principio di parità di trattamento non potrebbe essere utilmente invocato su un atto nullo per quanto innanzi evidenziato.

27. Infine, le considerazioni svolte resistono alle osservazioni critiche di parte ricorrente, che nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., ha replicato quanto già esposto nel ricorso, facendo leva sulla asserita peculiarità della fattispecie in esame, sol perchè originata non da domanda azionata in sede monitoria ma da un ricorso ex art. 414 c.p.c., dato questo che non connota in termini di diversità rilevante la fattispecie dedotta in giudizio rispetto a quelle esaminate e decise nelle sentenze sopra richiamate.

28. Quanto alla dedotta acquiescenza dell’Inps alle affermazioni contenute nella sentenza di primo grado, va osservato che non è consentito eccepire per la prima volta in Cassazione l’avvenuta acquiescenza alla sentenza di primo grado, poichè, per stabilire se un determinato comportamento comporti acquiescenza, è necessaria un’indagine su elementi di fatto che debbono necessariamente essere valutati dal giudice del merito.

29. Il ricorso principale dunque deve essere rigettato.

30. Esame del ricorso incidentale.

31. L’Inps censura la sentenza per la violazione degli artt. 414, 416, 434, 436, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè per l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

32. L’Istituto lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme versate all’odierno ricorrente in esecuzione della sentenza di primo grado. Trascrive parte del ricorso in appello in cui formula esplicitamente la detta domanda, nonchè le conclusioni con le quali chiede la restituzione della somma (Euro 40.663,12).

33. Il motivo è fondato. Il tenore letterale del ricorso in appello e le pedisseque conclusioni evidenziano con chiarezza l’ambito della domanda ed il suo petitum: vi è infatti una chiara allegazione da parte dell’Istituto di aver corrisposto all’avvocato ricorrente le somme rivenienti dalla sentenza impugnata e di queste chiede la restituzione. Si è, dunque, in presenza di una domanda chiaramente delineata nel petitum e nella causa petendi, ammissibile nel giudizio di appello in quanto non si tratta di domanda nuova (da ultimo, Cass. 6457/2015). Non è pertanto è condivisibile l’apprezzamento del giudice del merito che ha ritenuta generica tale domanda, ciò che ne avrebbe precluso l’esame nel merito, e, dall’altro, ha sostenuto tale giudizio in ragione di un’omessa specifica documentazione”, così sovrapponendo inammissibilmente, e contraddittoriamente, il profilo relativo alla specificità della domanda – che va valutato ex se, a prescindere dai documenti che la corredano (v. Cass., 27 maggio 2008, n. 13825) – a quello della sua fondatezza.

34. In tale giudizio, inoltre, il giudice dell’appello non ha tenuto conto sia della missiva prodotta in giudizio dall’Istituto, in cui si dà atto che il pagamento sarebbe stato corrisposto con la retribuzione del mese di agosto (v. pag. 53 del controricorso), sia del contegno processuale dell’avvocato che, a fronte di tale specifica allegazione, non l’ha specificamente contestata.

35. Deve, pertanto, ritenersi fondata la censura sollevata dall’INPS sotto il profilo dell’omesso esame di “un fatto decisivo della controversia”, consistente nella mancata considerazione da parte del giudice dei detti elementi di fatto (documentazione prodotta e non contestazione) rilevanti ai fini della decisione per la loro incidenza causale, sotto il profilo dell’idoneità ad orientare diversamente la decisione.

36. Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato, mentre deve essere accolto il ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perchè esamini nel merito la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado e provveda anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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