Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29689 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 19/11/2018), n.29689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15262-2017 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RIZZO PATRIZIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MESSINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1195/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 09/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 9 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Messina confermava la decisione del Tribunale di Messina e rigettava la domanda proposta da M.A. nei confronti del Comune di Messina avente ad oggetto il riconoscimento, già a partire dalla data di assunzione, intervenuta successivamente alla modifica della disciplina contrattuale in materia di classificazione del personale, quando viceversa il concorso vinto risultava bandito con riferimento alla disciplina precedente e, comunque in ragione delle mansioni di fatto successivamente svolte, del superiore inquadramento nella categoria D, posizione economica D3, del CCNL del comparto Enti Locali, con condanna dell’Ente al pagamento delle differenze retributive maturate;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, insussistente, alla stregua della tabella C di equiparazione tra il previgente sistema di classificazione per qualifiche funzionali e quello successivamente introdotto per categorie, la dedotta lesione del diritto acquisito in base al concorso a seguito dell’originaria assegnazione alla categoria C, posizione economica Cl, non derivabile il diritto al superiore inquadramento dal conferimento di posizioni organizzative, non provato in rapporto ai successivi incarichi lo svolgimento di attività continuative riconducili al reclamato superiore inquadramento e legittimanti il riconoscimento del trattamento corrispondente, inapplicabile l’art. 2041 c.c., non riscontrandosi a fronte del dedotto indebito arricchimento un corrispondente depauperamento del ricorrente che ha percepito la retribuzione spettante in relazione al livello di inquadramento rivestito;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione al quale l’Ente intimato non ha svolto alcuna attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52,artt. 88,115,116 e 416 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 111 Cost. e all. 1, del CCNL 31.3.1999, imputa alla Corte territoriale di non aver attribuito rilevanza, ai fini della prova dei fatti costitutivi del rivendicato diritto, alla mancata contestazione da parte dell’Ente delle circostanze emergenti dalla documentazione prodotta;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta da parte della Corte territoriale una carenza motivazionale con riguardo ai singoli passaggi argomentativi su cui la Corte territoriale ha articolato il proprio giudizio in ordine alla non riconducibilità al rivendicato superiore inquadramento degli incarichi documentati;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, non valendo le censure ivi mosse a cogliere la ratio decidendi, su cui la Corte territoriale ha fondato la propria pronunzia, incentrata sull’inconfigurabilità, nella specie, del conferimento, in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri delle superiori mansioni, ratio rispetto alla quale non rileva quanto denunciato nel primo motivo circa la mancata contestazione da parte dell’Ente della documentazione attestante il conferimento degli incarichi prodotta dal ricorrente e non è ravvisabile la carenza motivazionale denunciata dalla ricorrente nel secondo motivo con riguardo al giudizio espresso dalla Corte territoriale, laddove ha ritenuto che il conferimento di singoli incarichi, in sè non connotati da contenuti professionali propri del rivendicato livello D, neppure sotto il profilo, qui invocato dal ricorrente, del possesso di competenze plurispecialistiche tali da presupporre il titolo di laurea (significativo in tal senso risulta il rilievo contenuto nella motivazione dell’impugnata sentenza e qui non fatto oggetto di alcuna specifica censura, relativo all’affidamento contestuale di uno degli incarichi documentati dal ricorrente anche ad una dipendente della Provincia di Messina con il titolo di geometra), non fosse idoneo ad attestare l’esercizio da parte del ricorrente, in modo prevalente e continuativo, di mansioni corrispondenti al reclamato superiore inquadramento, di cui, con ulteriore rilievo, parimenti qui non fatto oggetto di alcuna specifica censura, la Corte territoriale giunge a lamentare la mancata richiesta di prova da parte del ricorrente;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per non aver l’Ente intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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